Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Oggetto
: Tributi – IVA –
Rimborso.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 979/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia n. 2062/12/21, depositata il 4 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2062/12/21 del 04/06/2021, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 462/14/19 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), esercente attività di compravendita immobiliare, nei confronti del diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 20 16.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego riguardava un credito IVA per lo più formatosi nel triennio 2007-2009 e rimborsato solo parzialmente ad istanza del curatore fallimentare della società contribuente, ritornata in bonis nell’anno 2016 .
1.2. L a CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che: a) il credito IVA vantato dalla contribuente non era stato mai contestato nel corso del giudizio di primo grado ed era omogeneo a quello rimborsato su istanza del curatore fallimentare (fatture passive concernenti canoni di leasing ); b) risultava comprovata l’attuale soggettività passiva di RAGIONE_SOCIALE.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto inammissibile la presunta estensione del thema decidendum da parte dell’Ufficio, con conseguente violazione del principio di non contestazione. In particolare, la ricorrente lamenta che spetta alla società contribuente fornire la prova dell’esistenza del
credito IVA e che nessuna ammissione in ordine a detta esistenza è stata fatta nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Il giudice di appello ha affermato che «durante il primo grado di giudizio (deduzioni dell’Ufficio alla CTP) mai è stata contestata la entità e genuinità del credito esposto dalla contribuente nelle dichiarazioni IVA regolarmente presentate dal 2007 a l 2017 (…)». Ne conseguirebbe l’inammissibilità della censura alla sentenza di primo grado relativa «alla mancata disamina della reale esistenza del credito IVA».
1.3. In realtà, dalle trascrizioni effettuate nel ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, si evince che l’Ufficio non solo non ha mai espressamente riconosciuto il credito IVA vantato dalla ricorrente, ma ha altresì negato il diritto al rimborso.
1.4. Orbene, è noto che il principio di non contestazione -applicabile anche nel processo tributario -opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. n. 34707 del 24/11/2022), come in ipotesi fatto da AE.
1.5. Ne consegue che, avendo NOME contestato la sussistenza del diritto al rimborso, la CTR non avrebbe potuto ritenere non contestato il credito IVA per il semplice fatto che l’Amministrazione finanziaria non abbia preso specifica posizione sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate dalla società contribuente, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova di detto credito.
1.6. Ha, dunque, errato la CTR a ritenere inammissibile il motivo di appello proposto da NOME, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, pri mo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente: a) in ordine alla fondatezza dell’istanza di rimborso con riguardo all’assolvimento dell’onere della prova del credito IVA da parte della società contribuente; b) in ordine all’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale.
2.1. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre il terzo motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato che la società contribuente ha ripreso a svolgere la propria attività commerciale ed è operativa, come testimoniato dalle iniziative commerciali intraprese e dai costi documentati per la domiciliazione, la messa a disposizione di locai arredati e il servizio di centralino telefonico da parte di RAGIONE_SOCIALE
2.4. Trattasi di motivazione sicuramente sintetica, ma niente affatto apparente, essendo idonea a esplicitare la ratio decidendi , supportando l’accertamento in fatto compiuto.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il terzo e assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2023.