Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15619/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 7112/2023, depositata il 21 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La società contribuente impugnava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per omesso versamento di IVA, nonché per il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni per ritardato versamento di imposta IRAP, oltre interessi e sanzioni.
Con sentenza n. 432/01/07, depositata il 25 febbraio 2008, la Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso, limitatamente agli importi afferenti l’IRAP, confermando nel resto l’impugnata cartella.
La contribuente proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 36/12/11, depositata il 28 febbraio 2011 , accoglieva l’appello in ordine alla eccezione di nullità della cartella per il mancato invio del previo avviso di irregolarità.
La Corte di cassazione adita dall’Ufficio cassava la decisione. In particolare, riteneva che l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis , comma 3, d.P.R. n. 600/1973, costituisse mera irregolarità e non implicasse la nullità, e dall’altro, che tale sanzione fosse dettata solo dall’articolo 6, comma 5, RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente, in relazione all’avviso bonario.
Riassunto il giudizio all’esito dell’annullamento con rinvio, la Commissione tributaria regionale, con decisione n. 4689/2/2020, depositata il 15 ottobre 2020, accoglieva l’appello della società.
Avverso la sentenza proponeva un nuovo ricorso per cassazione l’ Ufficio, lamentando la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.
600 del 1973, art. 36-bis e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis , nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la Commissione tributaria regionale verificato l’effettiva sussistenza del credito IVA, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE comunque contestata, non potendo invece desumersi la sua definitività e il suo consolidamento dal mancato controllo della dichiarazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30676, depositata il 18 ottobre 2022, riteneva il motivo fondato.
-La società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7112/2023, depositata il 21 dicembre 2023, ha rigettato l’appello.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. La ricorrente contesta la sentenza per avere erroneamente la Corte di secondo grado ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico della contribuente, relativo alla sussistenza del credito di cui alla contestata compensazione. Invero, le contestazioni sollevate dall’Ufficio sia in primo grado che in appello avrebbero riguardato unicamente la detraibilità del credito IVA indicato dalla contribuente,
maturato a dire dell’Ente -nell’anno in cui la società aveva omesso la presentazione della dichiarazione. Ciò di cui si duole l’Ufficio non è l’esistenza del credito maturato in anni pregressi – su cui non ha mai mosso alcuna contestazione – ma la detraibilità – c.d. per saltum – di detto credito. Pertanto, una volta definita la questione dalla Suprema Corte con l’ordinanza di rinvio al giudice di appello, quest’ultimo avrebbe dovuto accertare se vi fosse contestazione sull’esistenza del credito compensato nell’anno in contestazione e, in caso positivo, se la contribuente avesse fornito la prova della sua sussistenza. La motivazione dei giudici del gravame, secondo cui la contribuente non avrebbe adeguatamente assolto l’onere probatorio a suo carico, omettendo del tutto la valutazione della documentazione depositata nel giudizio di primo grado, contrasterebbe con l’art . 115 c.p.c.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
Nel secondo giudizio di rinvio, questa Corte ha accolto il secondo motivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la Commissione tributaria regionale verificato l’effettiva sussistenza del credito IVA, dall ‘ RAGIONE_SOCIALE comunque contestata, non potendo invece desumersi la sua definitività e il suo consolidamento dal mancato controllo della dichiarazione. Secondo quanto argomentato nell’ordinanza, a ccogliendo l’appello della società, la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare la detraibilità dell’eccedenza IVA derivante da precedente annualità, in caso di mancata presentazione di dichiarazione in un anno intermedio, ma ha del tutto omesso ogni verifica sulla sussistenza, in concreto, del credito stesso, ossia dei suoi fatti costitutivi, che devono essere provati dal contribuente; ciò si rendeva comunque necessario (arg.
ex Cass. n. 1822/2019), perché l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato, nel corso del giudizio, la riscontrabilità RAGIONE_SOCIALE ragioni creditorie della società dal mero confronto cartolare RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni. Pertanto, si demandava in sede di rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania di procedere alla verifica della sussistenza del credito per cui è processo.
Ne consegue che, essendo stato demandato l’accertamento in fatto del credito di imposta opposto in compensazione dal contribuente, la questione riguardante la detraibilità del credito risulta coperta dal giudicato.
Nel caso di specie, con una motivata pronuncia, la Commissione tributaria regionale ha escluso, valutando analiticamente gli elementi di prova dedotti, che la parte abbia fornito la prova idonea a superare il dato formale risultante dal controllo automatizzato. Sul punto deve evidenziarsi che il potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali è sottratto al sindacato del giudice illegittimità, in quanto l’ eventuale cattivo esercizio di tale potere da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 23153/2018; Cass. n. 11892/2016).
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass., S.U., n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.200,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME