Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Deduzione costi-Oneri probatori-Riparto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20693/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 936/2016, depositata in data 19/02/2016, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 13318/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4251/2017, depositata in data 24/10/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta 2008, con cui era stata disconosciuta la deducibilità di costi di cui a tre fatture emesse da NOME COGNOME.
In particolare, i giudici d’appello evidenzia ro no che l’onere della prova in tema di deducibilità di costi dal reddito di impresa grava sul contribuente e non sull’ufficio che, in presenza di indizi di non effettività (nel caso di specie genericità RAGIONE_SOCIALE fatture e sospetti in ordine al fornitore dei servizi che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi) di determinate spese, può contestarle; che, inoltre, per quanto concerne la fattura di euro 15.000 emessa da NOME COGNOME, la
transazione prodotta non fosse prova idonea dell’effettività dell’operazione , non provando di per sé l’effettività della lite transatta, e che l’importo elevato non fosse confacente ai rapporti continuativi tra i due; infine evidenziarono, come ulteriore elemento a sostegno della tesi dell’ufficio , la circostanza che tutte le fatture, nonostante gli importi elevati, risultassero pagate per contanti.
Il contribuente ha proposto ricorso contro tale decisione, sulla base di quattro motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso, iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, è stato fissato per la camera di consiglio del 13 novembre 2024.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò altresì l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta 2009, con cui era stata disconosciuta la deducibilità di costi di cui alle operazioni intercorse con NOME COGNOME.
In particolare, i giudici d’appello evidenzia ro no che l’onere della prova in tema di deducibilità di costi dal reddito di impresa grava sul contribuente e non sull’ufficio che, in presenza di indizi di non effettività (nel caso di specie genericità RAGIONE_SOCIALE fatture; la inaffidabilità fiscale dell’COGNOME che non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi dal 1998 e il modello NUMERO_DOCUMENTO e non disponeva di personale) di determinate spese, può contestarle; inoltre evidenziarono come ulteriore elemento a sosteg no della tesi dell’ufficio la circostanza che tutte le fatture, nonostante gli importi elevati, risultassero pagate per contanti, il che era del tutto inverosimile; evidenziarono ancora la inidoneità probatoria degli elementi offerti dal contribuente (un foglio excel relativo al 2007 ove erano indicati i cantieri ma che non faceva
riferimento al 2009) e la mancata produzione di alcun contratto, usuale per lavori di grossa entità. Infine, ritennero assorbito il secondo motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 109 t.u.i.r.
Il contribuente ha proposto ricorso contro tale decisione, sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso, iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/2018, è stato fissato per la camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Con ordinanza interlocutoria n. 33079/2024 depositata in data 18/12/2024 è stata disposta la riunione dei due giudizi e sono stati chiesti chiarimenti circa l’atto di rinuncia depositato nel primo giudizio. Pertanto, la causa è stata nuovamente fissata per l’adunanza camerale del 21 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto al n. RG 20693/2016 , relativo all’anno di imposta 2008, sono proposti quattro motivi.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deduce la omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza della CTR, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dolendosi del mancato esame RAGIONE_SOCIALE doglianze contenute nel ricorso di primo grado e dell’acritica adesione alla tesi dell’ ufficio.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. In particolare, censura la sentenza di appello laddove ha posto a carico del contribuente l’onere di provare il fatto costitutivo della deduzione, mentre l’Ufficio rappresenta l’attore sostanziale che deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel corpo del motivo, la parte deduce altresì una violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di
presunzioni semplici in quanto quelle poste a fondamento della ripresa non avrebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il terzo e il quarto motivo attengono in particolare ad una RAGIONE_SOCIALE tre riprese operate dall’ufficio, quella relativa alla fattura di euro 15.000 correlata ad una transazione.
Col terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c. ed in particolare censura la decisione della CTR laddove ha ritenuto elevato l’importo riconosciuto, per una fattura, al sig. NOME COGNOME a titolo di lucro cessante, ritenendo che all’amministrazione non competesse u n controllo di antieconomicità del costo e quindi una valutazione quantitativa dell’inerenza, come peraltro rite nuto dalla medesima CTR per l’accertamento relativo all’annualità 2007; l’inerenza postula infatti la mera correlazione all’impresa e che il costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili; nel caso di speci e il contribuente, nell’esercizio di attività idraulica ovvero edile, si avvaleva di risorse umane e materiali terze, stipulando contratti verbali di subappalto verso i propri fornitori e contratti di appalto verbali verso i propri clienti storici.
Col quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e dell’art. 1965 c .c.; censura in particolare la statuizione, resa sulla fattura emessa per l’importo di euro 15.000 per la transazione, secondo cui la produzione di un contratto di transazione non può ritenersi prova idonea perché esso, avendo causa esterna, può divenire strumento per giustificare qualsiasi spostamento patrimoniale e di per sé non può offrire alcuna certezza circa l’effet tività della lite transatta.
In relazione a tale giudizio, deve darsi atto del deposito in data 4/11/2024 di rinuncia del ricorrente, con atto firmato digitalmente dal suo difensore , cui consegue la pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in ragione della natura della pronuncia.
Sebbene l’atto a firma del contribuente manifesti la volontà di abbandonare i giudizi iscritti ai nn. RG 20693/2016 e 13318/2018, la rinuncia non risulta depositata però anche nel giudizio iscritto al n. RG 13318/2018, circostanza cui non può ovviare la disposta riunione che non altera l’autonomia dei due procedimenti (Cass. n. 5434/2021; Cass. n. 24086/2010), ed in mancanza dei chiarimenti pure chiesti con ordinanza interlocutoria.
Il ricorso iscritto al n. RG 13318/2018 va quindi deciso nel merito. Risultano proposti tre motivi.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce la omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza emessa dalla CTR ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dolendosi del mancato esame RAGIONE_SOCIALE doglianze contenute nel ricorso di primo grado e dell’acritica adesione alla tesi dell’ufficio.
4.1. Il motivo, incentrato tutto sulla ipotesi della insufficienza della motivazione, anche nella giurisprudenza richiamata, è inammissibile.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nella cui vigenza ricade il ricorso in esame, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.,
che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass. n. 7090/2022).
Occorre appena osservare che nel caso di specie, peraltro la motivazione esiste graficamente e consente di cogliere agevolmente la ratio decidendi adottata dai giudici di appello, fondata sulla pluralità di elementi indiziari offerti dall’ufficio, valutati singolarmente e nel loro complesso, e sulla mancanza di prova offerta dal contribuente, con specifico esame del documento prodotto.
5 . Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. In particolare, si censura la sentenza di appello laddove ha posto a carico del contribuente l’onere di provare il fatto costitutivo della deduzione, mentre l’Ufficio rappresenta l’attore sostanziale che deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel corpo del motivo, la parte deduce altresì una violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di presunzioni semplici in quanto quelle poste a fondamento della ripresa non avrebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
5.1. Il motivo non è fondato.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di deduzione di costi, l’onere della prova è a carico del contribuente (Cass. n. 5079/2017; Cass. n. 16461/2013) e «ove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE fatture, l’Amministrazione finanziaria ne può dimostrare l’inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al
fine di verificare l’esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati» (Cass. n. 2935/2015; Cass. n. 26802/2020).
Inoltre, come evidenziato da Cass. n. 23384/2017 e da Cass. n. 37208/2021, con ampi richiami agli orientamenti della Corte di giustizia UE, nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell’Iva, la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all’omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva. Senz’altro, ha aggiunto la Corte, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche RAGIONE_SOCIALE informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritiene necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta.
Pertanto, la CTR non ha affatto errato, in presenza degli elementi indiziari offerti dall’ufficio (genericità RAGIONE_SOCIALE fatture; mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del NUMERO_DOCUMENTO 770 da parte dell’emittente RAGIONE_SOCIALE medesime; indicazione del pag amento in contanti
di importi elevati), nell’attribuire l’onere di provare l’effettività del costo in capo al contribuente.
6 . Col terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c. ed in particolare censura la decisione della CTR ritenendo che all’amministrazione non competesse un controllo di antieconomicità del costo e quindi una valutazione quantitativa dell’inerenza, come peraltro ritenuto dalla medesima CTR per l’accertamento relativo all’annualità 2007 con sentenza passata in cosa giudicata; l’inerenz a postula infatti la mera correlazione all’impresa e che il costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili; nel caso di specie il contribuente, nell’esercizio di attività idraulica ovvero edile, si avvaleva di risorse umane e materiali terze, stipulando contratti verbali di subappalto verso i propri fornitori e contratti di appalto verbali verso i propri clienti storici.
6.1. Il motivo è inammissibile.
E’ certamente corretta l’affermazione di principio del ricorrente che, secondo l’orientamento di questa Corte, la concreta riferibilità dei costi sostenuti all’attività d’impresa -anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura -deve essere oggetto di una valutazione qualitativa e non quantitativa degli stessi (Cass. n. 30366/2019; Cass. n. 450/2018).
La ratio decidendi della sentenza della CTR non è però ravvisabile nell’esclusione della spesa in quanto antieconomica o non congrua bensì nella circostanza che, a fronte degli elementi indiziari offerti dall’ufficio e sopra ricordati, la parte non abbia offerto prova dell’ effettività del costo, tanto che la stessa CTR ha ritenuto assorbito il motivo di appello relativo all’art. 109 t.u.i.r.
7. Il ricorso di cui al n. RG 13318/2018 deve quindi essere respinto.
In esso non vi è pronuncia sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO e ne compensa le spese di lite; rigetta il ricorso iscritto al n. RG 13318/2018.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 21 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME