Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19379 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
Avv. Acc. IRPEF – IRES – IRAP – ALTRO 2007 e 2008
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 805/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1005/06/2015, depositata in data 8 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, ha instato per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso di accertamento, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attarverso il quale riprendeva a tassazione la somma di € 10.800,00 per il 2007 e € 19.800,00 per il 2008. L’RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di un PVC della Guardia Finanza, rilevava che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che risultava essere evasore totale) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente di € 6.500,00 e € 4.300,00 più IVA nell’anno 2007, e di € 6.800,00 e € 13.000,00 più IVA nel 2008, riportate tra i costi con detratta l’IVA, riportavano una descrizione generica RAGIONE_SOCIALE prestazioni effettuate; sulla base di tale considerazione e del fatto che, mentre l’IVA veniva versata con bonifico bancario, l’importo RAGIONE_SOCIALE prestazioni veniva pagato per contanti in più soluzioni, lUufficio riteneva non deducibili i costi per le fatture suddette perché non rispondenti ai principi indicati dall’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il maggior reddito di impresa era poi oggetto di imputazione ai soci ex art. 5 TUIR.
Avverso gli avvisi di accertamento la società e i soci proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALEt.p., previa riunione, con la sentenza n. 129/01/2014, accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituivano anche società e soci, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1005/06/2015, depositata in data 8 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravam e dell’Ufficio, riconoscendo come costi deducibili gli importi versati a mezzo bonifico bancario pari a € 2.160,00 per il 2007 e 3.960,00 per il 2008 (dai quali andava scorporata l’IVA).
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato che società, esercitante attività nel settore RAGIONE_SOCIALE spettacolo, e soci non avevano fornito prova dell’inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio laddove la RAGIONE_SOCIALE aveva sentenziato che i riferimenti alle prestazioni in oggetto avevano riferimenti precisi, con date, luoghi e descrizione RAGIONE_SOCIALE manifestazioni.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per mancata motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto thema decidendum l’inerenza dei costi dedotti dai contribuenti e fondato la sentenza sulla pretesa mancata prova offerta dai contribuenti circa l’inerenza stessa, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento concerneva l’esistenza stessa RAGIONE_SOCIALE spese dedotte.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Nullità della sentenza per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ri conosciuto come l’u fficio non avesse portato alcuna prova atta a dimostrare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite e fatturate alla società contribuente, per poi affermare che i pagamenti in contanti costituivano la prova di pagamenti per prestazioni non inerenti.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi all’inerenza dei costi, sono infondati.
2.1. Concreta orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, ‘ In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è
sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa ‘ (Cass. 08/04/2014, n. 21184).
2.2. Orbene, costituisce dato pacifico che l’oggetto del giudizio fosse proprio l’assenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (certezza ed inerenza), come si ricava dalla stessa narrativa dei fatti nel ricorso (pag. 11, ove si legge costi ‘non certi e precisi ), sul punto, la C.t.r., con una motivazione esaustiva e della quale è palesato chiaramente il percorso logico-argomentativo sottostante, ha rilevato che la società non aveva fornito prova, nemmeno in sede di appello, dell’inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le quali, peraltro, appariva del tutto incomprensibile la modalità di pagamento a mezzo bonifico della sola IVA. Ancora la C.t.r. aggiunge che ‘L a descrizione indicata nelle fatture appare generica non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione ‘; pertanto, i costi deducibili si profilavano assolutamente indeterminati per inerenza ed importo per come dedotta, tale circostanza, da una serie di elementi concordanti, tra i quali assume particolare rilievo non solo la genericità RAGIONE_SOCIALE prestazioni descritte in fattura, ma anche il fatto che il soggetto emittente fosse evasore totale.
2.3. Tale argomentazione, della quale è agevole cogliere il percorso logico-giuridico, elide in radice la censurata motivazione parvente. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione
della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017).
Il terzo motivo è inammissibile.
La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la contribuente non abbia fornito la prova, nemmeno in sede di appello, dell’inerenza dei costi relativa alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché la descrizione indicata nelle fatture appare generica e non suffragata da ulteriori elementi di certezza che possono far risalire alla tipologia della prestazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 7 giugno 2024.