Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4165/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE);
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IRAP, IVA 2010
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1313/2016, depositata in data 12/7/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 novembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) ricevette un avviso di accertamento per l’anno 2010 , in esito al quale l’Agenzia delle Entrate ritenne che aveva dedotto alcuni costi privi di documentazione. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative.
La C.T.P. respinse il ricorso.
Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò in parte, in suo favore, la sentenza di primo grado.
Avvero la sentenza di appello, l ‘Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
E’ rimasta intimata la contribuente , cui il ricorso risulta essere stato correttamente notificato a mezzo posta presso il domicilio eletto in secondo grado.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l ‘Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione apparente.
L’impianto motivazionale della sentenza non consentirebbe di ricostruire l’ iter logico sotteso alla decisione del giudice di appello e non hanno dato conto degli elementi portati a sostegno delle ragioni della parte pubblica.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 109 d.P.R. Tuir e art. 19 d.P.R. n. 633 /1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver consentito la deduzione di alcuni costi in maniera forfettaria, senza che la contribuente abbia assolto all’onere della prova dell’inerenza, su di lei incombente.
Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova non basta che vi siano documenti che provino che si siano sostenute determinate spese, ma è necessario dimostrare che quelle spese siano inerenti all’attività professionale svolta dalla contribuente.
Tale prova non sarebbe stata data.
Analogo discorso varrebbe ai fini della detraibilità dell’iva assolta.
2.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno.
Per quel che in questa sede interessa, la C.T.R. si è limitata ad applicare delle deduzioni forfettarie di alcuni costi documentati senza accertare per ogni costo il profilo dell’inerenza all’attività svolta dalla contribuente e senza nulla motivare sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.’ , l ‘Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato che la domanda volta ad ottenere la deduzione del 50% delle spese esposte era nuova perché era stata fatta solo in appello e, dunque, inammissibile.
3.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già da tempo chiarito che le variazioni puramente “, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte quantitative del ” petitum (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007, Rv. 596384 – 01).
4. Il ricorso è accolto in relazione al primo e al terzo motivo, ed è rigettato in relazione al secondo motivo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Cote di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.