Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18144 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24416/2016 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA – SEZ.ST. FOGGIA n. 740/27/16 depositata il 24/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 740/27/16 del 24/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 190/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che
aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l’atto impositivo nei confronti di NOME COGNOME COGNOME veniva emesso per recuperare a tassazione l’importo di euro 270.000,00 iscritto a bilancio alla voce ‘fatture da ricevere’ , ma privo di documentazione giustificativa, nonché l’importo di euro 21.264,00 per rimanenze iniziali «per le quali il contribuente non aveva documentato l’analiticità prevista dalla normativa fiscale» .
1.2. Con riferimento al menzionato atto impositivo, la CTR respingeva l’appello di AE, evidenziando che: a) il costo di euro 270.000,00 era documentato dal contratto di appalto (non contestato) stipulato con la ditta NOME COGNOME la quale aveva riportato in contabilità il medesimo importo alla voce ‘fatture da emettere’; b) la circostanza che alla data del 08/04/2008 la fattura non era stata ancora emessa trovava giustificazione nel fatto che non vi fosse prova che i lavori erano ultimati; c) andava «confermato il valore delle rimanenze iniziali di € 21.264,00 dal momento che le stesse riprendno con analiticità gli stessi valori di quelli dichiarati l’anno precedente e non contestate dai verificatori».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME COGNOME non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il contraddittorio è integro anche se non è stata citata la sig.a COGNOME. Invero, trattasi di cause scindibili per le quali non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di appello, il
cui interesse alla partecipazione è venuto meno (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per non avere la CTR debitamente valutato la certezza, l’ inerenza, la determinatezza o la determinabilità dei costi sostenuti. In buona sostanza, la difesa erariale si duole: i) dell’affermazione della sentenza impugnata per la quale non risultava la conclusione dei lavori, accollando indebitamente l’onere probatorio ad AE; ii) della rilevanza attribuita al contratto di appalto con la ditta del coniuge; iii) della rilevanza attribuita alle scritture contabili della ditta RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR confermato il valore delle rimanenze iniziali pur in mancanza della produzione delle distinte inventariali concernenti sia le rimanenze iniziali che quelle finali.
Il primo motivo, con il quale si contesta certezza, inerenza, determinatezza o determinabilità dei costi, è fondato nei termini di seguito indicati.
3.1. Non è dubbio che spetta al giudice di merito la valutazione dei fatti oggetto di causa e, in questo senso, la rilevanza del contratto di appalto e della contabilità della ditta RAGIONE_SOCIALE non può essere messa in discussione in questa sede con la proposizione di un vizio di violazione di legge.
3.2. Tuttavia, nella prospettazione del giudice di appello in ordine ai requisiti di certezza e determinatezza o determinabilità dei costi
assume rilevanza decisiva l’affermazione secondo la quale la circostanza della mancata emissione delle fatture anche dopo diversi anni da quello di competenza sarebbe superata dalla mancata prova, posta a carico dell’Ufficio, dell’ultimazione dei lavori.
3.3. Il rilievo è decisivo nella valutazione affidata alla CTR, che compie in parte qua un errore di diritto, gravando sul contribuente, a fronte della legittima contestazione di AE, l’onere di dimostrare la mancata ultimazione dei lavori, così giustificando l’omessa emissione delle fatture da parte della ditta RAGIONE_SOCIALE a fronte di costi asseritamente sostenuti per rilevanti importi.
Il secondo motivo, riguardante la ripresa concernente le rimanenze, è, invece, infondato.
4.1. La CTR ha affermato l’equivalenza delle giacenze iniziali alle rimanenze finali in ragione della loro analitica indicazione in sede di inventario, con ciò superando la necessità della produzione delle distinte inventariali, così come richiesto da AE.
4.2. Tale valutazione è conforme al tenore dell’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, non essendo necessarie le distinte inventariali allorquando la redazione dell’inventario è sufficientemente analitica (Cass. n. 15022 del 15/07/2020). Né il ricorso sul punto può ritenersi autosufficiente, in assenza della trascrizione dell’inventario per come esaminato dai verificatori.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 25/06/2025.