Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34089 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4382/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 3632/2022 depositata il 23 settembre 2022
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di produzione di casseforme speciali in ferro, un avviso di accertamento mediante il quale rettificava la dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2014, operando le conseguenti riprese fiscali e irrogando, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6, comma 9 -bis , del d.lgs. n. 471 del 1997 per omissione degli adempimenti connessi all’inversione contabile ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. reverse charge ), con riferimento a fatture passive emesse nei suoi confronti da un fornitore residente in Indonesia.
1.1 La pretesa impositiva si fondava sul disconoscimento della deducibilità del costo di 176.750 euro, corrispondente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE provvigioni che la contribuente assumeva di aver corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE per la procurata conclusione di un’operazione commerciale con la RAGIONE_SOCIALE , società residente in Bielorussia, avente ad oggetto la fornitura di casseforme per traverse ferroviarie in cambio del corrispettivo di 1.767.500 euro.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva, però, in sèguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 3632/2022 del 23 settembre 2022, annullava la ripresa a tassazione del detto costo di 176.750 euro, confermando, invece, la sanzione irrogata alla contribuente per inadempimenti connessi all’applicazione del reverse charge .
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 1 , n. 4) e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe affetta da nullità «per non aver correttamente individuato l’oggetto del contendere e per aver deciso su una questione di fatto non in contestazione» , e cioè che la RAGIONE_SOCIALE avesse realmente intrattenuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE.
1.2 I giudici regionali avrebbero tralasciato di considerare che «circostanza controversa era quella, diversa, relativa alla effettiva esecuzione della specifica prestazione di intermediazione fatturata» dalla RAGIONE_SOCIALE, asseritamente compensata con il pagamento di una provvigione pari al 10 per cento dell’importo del contratto di fornitura concluso dalla RAGIONE_SOCIALE con la bielorussa RAGIONE_SOCIALE , corrispondente al costo portato in deduzione dalla contribuente.
1.3 La motivazione della sentenza risulterebbe, inoltre, apodittica, avendo la Corte regionale sic et simpliciter affermato che l’esistenza e l’inerenza del detto costo erano comprovate dalle 37 mail scambiate dalla contribuente con la RAGIONE_SOCIALE, senza minimamente curarsi di «verificare il contenuto della predetta documentazione» , la quale si riferiva esclusivamente «alla consulenza, anche linguistica», prestata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con riferimento al contratto di fornitura in questione, «e non alla diversa e contestata attività di intermediazione e procacciamento dell’affare» .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Viene rimproverato alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto dimostrata l’esistenza e l’inerenza della prestazione di servizi fatturata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, pur in mancanza di idonea documentazione di supporto.
In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e applicabile anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018, Cass. n. 363/2019, Cass. n. 15607/2024), conviene esaminare con priorità il secondo motivo.
3.1 Diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, tale motivo è anzitutto ammissibile poichè non mira a sollecitare un non consentito riesame della valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie compiuta dalla CGT-2, ma è diretto a far emergere il preteso errore di diritto commesso dai giudici di secondo grado nell’interpretazione e applicazione RAGIONE_SOCIALE norme regolanti l’attribuzione e il contenuto dell’onere della prova in tema di costi deducibili.
3.2 Oltre che ammissibile, esso appare fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE censure svolte con il primo mezzo di gravame.
3.3 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria, l’onere della prova dell’inerenza dei costi portati in deduzione è a carico del contribuente, il quale deve documentare l’imponibile maturato, l’esistenza e la natura di tali costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (cfr., ex ceteris , Cass. n. 6235/2025, Cass. n. 16655/2025, Cass. n. 26312/2025)
3.4 In proposito, è stato precisato che, ai fini dell’assolvimento dell’onere anzidetto, non può ritenersi sufficiente la produzione di fatture recanti una descrizione estremamente generica RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese o la
semplice contabilizzazione della spesa, ove queste non siano corroborate da altra documentazione da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa (cfr., ex multis , Cass. n. 13764/2025, Cass. n. 16207/2025, Cass. n. 22156/2025, Cass. n. 26434/2025).
3.5 Tanto premesso, nel caso di specie i giudici regionali si sono limitati ad osservare, a sostegno della decisione assunta:
che «l’importo recuperato e relativo ad una fattura emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE di Pesaro per la… vendita ad un cliente bielorusso a sèguito della stipula di un contratto del 13 gennaio 2014 per la fornitura… con la società RAGIONE_SOCIALE» ;
che «non p essere esclus a priori quanto po ss essere stata determinante l’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione del contratto e neppure ritenere eccessiva la provvigione maturata e liquidata nella misura del 10%, se rapportata al guadagno realizzato dalla società appellante nell’eseguire il contratto di fornitura» ;
che, «inoltre, agli atti risulta no prodotte 37 mail risalenti al periodo in questione, che attesta no l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti» ;
-che «l’operazione» , come condivisibilmente dedotto dalla contribuente, «e più che giustificata dall’emissione della fattura, che rappresenta un ricavo per la società emittente da assoggettare a tassazione, e, per contro, non si comprende come non po ss essere considerato un costo dalla controparte» .
3.6 Dal tenore RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sopra trascritte risulta evidente come l’impugnata sentenza non abbia fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE richiamate regulae iuris .
3.7 Invero, il collegio d’appello ha ritenuto che la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi di cui si disc ute,
senza farsi carico di verificare se l’attività di intermediazione asseritamente prestata dalla prima in favore della seconda nella conclusione del contratto di fornitura con la RAGIONE_SOCIALE trovasse adeguato riscontro in ulteriore documentazione di supporto.
Lungi dall’effettuare, su tale specifico punto, i necessari approfondimenti, i giudici a quibus si sono persino espressi in forma incerta e dubitativa ( «non può essere esclus a priori quanto possa essere stata determinante l’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione del contratto» ).
3.8 Del tutto generico si rivela, inoltre, il riferimento operato in sentenza alle 37 mail «attesta l’esistenza e l’effettività dei rapporti intercorsi tra le parti» , non avendo la CGT-2 dato conto del contenuto di quei documenti né tampoco apprezzato la loro concreta idoneità probatoria, intesa come attitudine a dimostrare il reale svolgimento della contestata attività di intermediazione.
3.9 Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, appare, dunque, configurabile il prospettato error in iudicando .
Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata pronuncia con rinvio alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,
anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME