Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7285 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22858/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in FIRENZE, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n. 470/03/23 depositata il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 470/03/23 del 25/05/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (di seguito CGT2)
rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 478/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 201 4.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’ atto impositivo venivano contestate l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’IVA relativamente alle fatture emesse dal geom. NOME COGNOME.
1.2. La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) «non stata in alcun modo dimostrata da parte dell’Agenzia delle Entrate l’insussistenza, in fatto, della prestazione professionale definita in termini di “consulenza”, non avendo la stessa allegato elementi fattuali sul punto, ma solo argomenti presuntivi che pretenderebbero di qualificare come del tutto inesistente l’intervento professionale del geometra COGNOME soggetto di fiducia del titolare, il quale, al contrario, risulta essere massimamente, se non quasi esclusivamente, impegnato nell’attività descritta a favore della società appellata»; b) AE non poteva sindacare le scelte economiche effettuate dalla società in relazione all’utilizzazione delle prestazioni professionali del geom. COGNOME
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per non avere la CGT2 fatto «corretta applicazione del principio del riparto dell’onere della prova in relazione all’inerenza delle spese sostenute all’attività d’impresa esercitata, che, notoriamente, è posto a carico del contribuente».
1.1. Il motivo va disatteso.
1.2. Secondo l’orientamento della S.C. il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass. n. 18904 del 17/07/2018), si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit. ; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
1.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit. ; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ), sicché « il costo attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità » (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
1.2.2. Peraltro, secondo il medesimo orientamento (si veda sempre la motivazione di Cass. n. 18904 del 2018, cit. ), il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante, collocandosi,
invece, su un diverso piano logico e strutturale rispetto al giudizio di inerenza (cfr. Cass. 27786 del 2018, cit. ).
1.2.3. Q uest’ultimo implica che la prova debba investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, egli è tenuto a provare (e documentare) l’imponibile maturato e, dunque, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d’impresa perché in correlazione con l’attività d’impresa; prova che è tanto più complessa quanto complessa, atipica e originale è l’operazione posta in essere .
1.2.4. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell’imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza.
1.2.5. Ciò si traduce: a) in tema di imposte dirette, nella possibilità che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo, contesti anche l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (cfr. Cass. n. 13588 del 30/05/2018); b) in tema di IVA, nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di dimostrare la macroscopica antieconomicità del costo, rilevando questa quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e l’attività d’impresa.
1.3. Posti i principi appena enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure mossele dalla ricorrente. Invero, il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, che i costi relativi all’attività professionale svolta dal geom. COGNOME sono stati effettivamente sostenuti e sono ampiamente giustificati dalla documentazione
prodotta dal contribuente; secondariamente, che l’attività svolta dal menzionato consulente è giustificabile in termini economici, non potendo del resto essere sindacate le scelte imprenditoriali della società contribuente.
1.4. La prima affermazione denota l’infondatezza della contestazione concernente l’inversione dell’onere della prova, avendo la CGT2 messo legittimamente a confronto le presunzioni addotte dall’Ufficio con la documentazione prodotta dal contribuente e concluso per l’inerenza dei costi; la seconda affermazione, invece, è inammissibilmente posta in discussione da AE, che, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1. La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 36.465,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.