Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11097/2017 proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME ( con indirizzo PEC: fEMAILpecEMAIL)
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5917/38/16 depositata in data 15/11/2016, non notificata;
Oggetto: onere della prova -motivazione apparente della sentenza
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per il periodo d’imposta 2008 con il quale l’Ufficio rideterminava l’iva, oltre a interessi e sanzioni, tutti dovuti dopo avere l’Amministrazione Finanziaria riqualificato il contratto di appalto stipulato tra la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE come contratto di somministrazione illecita di manodopera;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate;
-con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte, la CTR della Lombardia ha confermato la pronuncia di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 19 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente il giudice del merito avrebbe -erroneamente -gravato l’Ufficio di dar prova della reale natura delle operazioni contestate;
-il secondo motivo censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell’art. 132 c. 1 c.p.c. e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello reso motivazione apparente della propria statuizione;
-i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati;
-in primo luogo, va ricordato che nel caso di somministrazione irregolare di manodopera che qui viene in rilievo, ferma restando la indetraibilità dell’iva relativa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22233 del 06/08/2024) ove detta somministrazione sia schermata da un contratto di appalto di servizi, l’inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l’esborso dell’apparente appaltante;
-questi, per l’effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l’IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione,
-e nel presente caso, la CTR, sul punto, ha effettivamente mostrato di onerare l’Ufficio di dar prova della inesistenza delle stesse, con ciò commettendo l’errore di diritto denunciato in ricorso;
-costantemente, la giurisprudenza di questa Corte afferma che (tra moltissime, si rimanda per tutte a Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024) in tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è da porsi a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità
formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;
-secondariamente, la pronuncia di merito ha poi smentito le risultanze presuntiva poste a base dell’accertamento in forza di una pura deduzione del contribuente (la possibilità per l’appaltatore di utilizzare le strutture del committente) senza minimamente esplicare le ragioni in forza delle quali ha ritenuto provata -non semplicemente illustrata in forza di una mera illazione, perché tale è il riferimento alla ‘possibilità’ operato in sentenza tale circostanza, che resta quindi, per l’appunto, una pura illazione;
-va ricordato che secondo questa Corte (tra molte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione;
-in terzo luogo, nel riferirsi alla presenza in capo a COGNOME delle autorizzazioni richieste ai fini della disciplina lavoristica, alle quali ha attribuito efficacia probante del tutto dirimente, essa CTR ha ancora errato nel limitare il suo esame agli aspetti meramente formali della vicenda processuale, senza minimamente confrontarsi con gli altri elementi di fatto (mancati versamenti di imposte e contributi previdenziali, difetto di chiarezza della documentazione contrattuale,
mancanza della struttura operativa) dedotti e provati dall’Ufficio; in ciò essa ha pure mancato di dar conto, all’esito, delle analitiche ragioni in forza delle quali gli stessi risultavano inidonei -a fronte degli elementi di prova contraria dedotti dalla contribuente -a provare la pretesa per maggiori tributi, interessi e sanzioni;
-ne deriva che non risulta possibile dato comprendere, dalla lettura delle ragioni poste apparentemente dalla CTR a base della propria decisione, in forza di quali considerazioni la stessa abbia ritenuto infondata la contestazione dell’Ufficio;
-pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame del fatto nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione alla quale demanda provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2025.