Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2503 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16570 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto
DA
COGNOME NOME , in proprio e nella qualità di erede di COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 191/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 26 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 191/23, pubblicata in data 26 gennaio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 3937/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Con questa sentenza era stato accolto il ricorso che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano intentato avverso l’avviso di pagamento numero 90020150071838891.000, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ad immobili insistenti in agro di Brindisi, a titolo di contributo in favore del RAGIONE_SOCIALE, anno 2014, nonché l’avviso di pagamento numero 90020150072688431.000, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ad immobili insistenti in agro di Brindisi, a titolo di contributo in favore del RAGIONE_SOCIALE, anno 2014, e le successive ingiunzioni di pagamento e, segnatamente, quella contraddistinta dal numero NUMERO_DOCUMENTO, notificata a COGNOME, e quella contraddistinta dal numero NUMERO_DOCUMENTO, notificata a COGNOME NOME.
COGNOME NOME, anche nella qualità di erede di NOME, proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE non si costituivano in giudizio, rimanendo intimati.
La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 3 e 10 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE ritenuto che ‘la semplice inclusione del terreno nell’alveo del consorzio’ fosse ‘motivo sufficiente per la debenza del contributo, esonerando lo stesso consorzio dal produrre qualsivoglia prova’, giacché ‘la comprensione dell’immobile nel perimetro consortile’ comportava ‘la presunzione del vantaggio fondiario’, sia che si trattasse di ‘opere di bonifica propriamente detta’, sia che si trattasse di ‘opere di difesa idraulica’, in contrasto con la necessità, prevista dalla legislazione regionale, che il piano di classifica fosse preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, nonché dalla trascrizione prevista dall’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, con la conseguenza -derivante dall’omesso espletamento di tali incombenti -dell’inversione dell’onere della prova, che l’ente consortile avrebbe dovuto rendere con riferimento all’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica alle cui spese il ricorrente avrebbe dovuto partecipare ed al beneficio diretto e specifico che da esse sarebbe scaturito per i fondi di sua proprietà. E ciò sarebbe dovuto discendere
anche dalla contestazione ‘nel merito’ del piano di classifica, con la quale aveva evidenziato le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa tributaria, che avrebbe imposto alla corte di merito di rilevarne l’illegittimità, onerando l’ente impositore di dimostrare il beneficio specifico ed immeditato conseguito dai fondi per effetto delle opere idrauliche che insistevano nell’area.
3. Il motivo è fondato.
3.1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge regionale RAGIONE_SOCIALE numero 4 del 2012, la preventiva approvazione del piano di bonifica, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’articolo 42, comma 7, della suddetta legge, che sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica.
E’ stata prevista, in tal modo, la perdurante vigenza della regolamentazione antecedente, destinata ad operare fino a quando non fossero stati approvati i piani di bonifica, insuscettibili di essere aAVV_NOTAIOati, in ogni caso, prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass. n. 32252/25).
Alla stregua di tale disciplina, quindi, l’approvazione del piano di bonifica costituiva il presupposto per l’adeguamento successivo dei piani di classifica, con la conseguenza che, fino alla suddetta approvazione, i previgenti piani di classifica erano ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 32516/25).
3.2. Inoltre, nessuna incidenza può avere, nell’ottica qui riguardata dell’onere della prova della sussistenza dei benefici consortili, l’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, che assolve derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria -ad una mera funzione di pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura esclusivamente dichiarativa, diretto a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, così localizzando gli interventi di bonifica, comunque ininfluente sulla sussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo (cfr. Cass. n. 654/12, Cass. n. 13617/14, Cass. n. 23220/14, Cass. n. 17558/16 e Cass. n. 16524/19).
3.3. Le censure del ricorrente, invece, sono condivisibili nella parte in cui ha messo in rilievo che, al cospetto delle contestazioni mosse avverso il piano di classifica, con le quali ne aveva evidenziato le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa tributaria, la corte di merito -diversamente da quanto era accadutoavrebbe dovuto onerare l’ente impositore della prova del vantaggio consortile conseguito dai beni a lui appartenenti.
Nonostante le contestazioni del contribuente, inerenti anche alla reale efficienza delle opere di difesa idraulica ed idrogeologica, la corte regionale pugliese, infatti, ha sostenuto che la sussistenza di un piano di classifica esonerasse l’ente impositore dalla prova di un vantaggio consortile per gli immobili in esso inclusi e che la mera inclusione in tale piano
(che, però, era stato oggetto di contestazione) determinasse benefici per i suddetti beni (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).
Tuttavia, come è stato più volte evidenziato da questa Corte, al cospetto di specifiche contestazioni sollevate dal contribuente, l’inversione dell’onere probatorio, determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza, non è operante, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante l’applicazione dell’ordinaria regola -disattesa dal giudice di secondo grado- di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, gravante sull’ente impositore e non sul contribuente (cfr. Cass., sez. un., n. 11722/10, Cass. n. 9100/12, Cass. n. 6849/20, Cass. n. 21806/22, Cass. n. 36273/23 e Cass. n. 21701/25).
4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, nel senso testé specificato, assorbiti il secondo (con il quale il ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, con riferimento alla natura del vantaggio consortile, che sarebbe dovuto essere attuale, immediato e diretto -e non meramente in fieri o potenziale- e discendente dalle opere idrauliche consortili) e terzo (con il quale il ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, ha deAVV_NOTAIOo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inerente alla dimostrata sussistenza della mancanza di qualsivoglia vantaggio per i fondi in parola) e, per l’effetto, la
sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità .
Roma, 3 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME