Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17034-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 250/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che la RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 246/2020/2, rigettò il ricorso;
che la contribuente propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 250/2022, depositata il 11/01/2022 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come, a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE non aveva, al contrario, dimostrato ‘ la propria impossibilità di conoscere della frode messa in atto dalle ‘società cartiera’ limitata ad allegare, peraltro dopo iniziali temporeggiamenti, il registro Iva acquisti 2013. Tuttavia, per unanime indirizzo interpretativo, tale allegazione documentale non è sufficiente a provare l’estraneità alla frode del contribuente, dal momento che la mera regolarità formale della documentazione contabile non è in grado di provare la buona fede di quest’ultimo, all’uopo occorrendo ulteriori ed estrinseci elementi da cui ricavare detta estraneità ‘ (cfr. p. 2 della motivazione, penultimo cpv);
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, in pubblica udienza, l’ RAGIONE_SOCIALE;
Osservato che con proposta ex art. 380bis, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 6.4.2023 e comunicata telematicamente in pari data, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che parte ricorrente ha tempestivamente presentato (in data 15.5.2023) rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ‘ omesso di esaminare la circostanza di fatto, ritualmente allegata e dimostrata, che nel corso dell’anno 2013 la RAGIONE_SOCIALE non aveva intrattenuto alcun rapporto commerciale con le società definite ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso, p. 2, sub I);
che il motivo è, sotto molteplici profili, inammissibile;
che va anzitutto chiarito che, in presenza di cd. ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, 28.2.2023, n. 5947, Rv. 667202-01): sennonché, appare del
tutto evidente come, nella specie, alla luce di quanto trascritto in ricorso alle pp. 9 e 10, si verta proprio nella ipotesi disciplinata dall’art. 348 -ter cod. proc. civ., per avere, tanto la C.T.P., quanto la RAGIONE_SOCIALE.T.R. rigettato le doglianze della RAGIONE_SOCIALE sulla base delle medesime ricostruzioni fattuali (partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti) nonché delle identiche argomentazioni in punto di diritto (mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente, stante l’irrilevanza, all’uopo, delle scritture contabili depositate dalla contribuente);
che, per altro verso, proprio per effetto del rilievo che precede osserva il Collegio, conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., come sia da escludere in nuce che la C.T.R. abbia omesso di valutare il fatto storico ( recte, l’argomentazione difensiva. Arg. da Cass., Sez. 6 -1, 26.1.2022, n. 2268, Rv. 663758-01) della mancata partecipazione della RAGIONE_SOCIALE ad operazioni soggettivamente inesistenti;
che il motivo tende, in ultima analisi, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi -in specie, il registro acquisti relativo all’anno 2013, ritenuto privo di rilevanza probatoria -che hanno indotto la C.T.R. a ritenere non assolto, ad opera della contribuente, l’onere della prova su di sé gravante (per di più -si badi in perfetta linea con l’orientamento di legittimità per cui, in tema di I.V.A., qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o
le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cfr. Cass., Sez. 5, 10.6.2011, n. 12802; Cass., Sez. 5, 24.7.2013 n. 17977; Cass., Sez. 5, 5.7.2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre quanto alle spese del presente grado di lite (anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380 -bis , comma 3, cod. proc. civ.), essendosi l’ RAGIONE_SOCIALE costituita ai soli fini della eventuale discussione in pubblica udienza;
che, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380bis, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, in considerazione della data di fissazione della odierna udienza camerale), stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, deve invece applicarsi il comma 4 dell’art. 96, cod. proc. civ. (il quale prescinde dal comportamento processuale della parte intimata -cfr. Cass., Sez. U, 22.9.2023, n. 27195), dovendosi conseguentemente condannare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell’importo di 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) in favore della cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione