Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16930/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende (pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e lettivamente domiciliato in Messina INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (pec: EMAIL) che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA, SEZ.DIST. di MESSINA n. 1641/02/2022 depositata il 25/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società contribuente, ricevuta comunicazione dell’esito del controllo automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, accedeva al pagamento rateale versando la prima rata il 10 gennaio 2012.
L’Agenzia delle entrate, ritenendo detto pagamento tardivo, iscriveva a ruolo le somme dovute dalla società contribuente e le notificava la cartella di pagamento che la predetta società impugnava dinanzi alla CTP di Messina che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la statuizione di primo grado accogliendo l’appello della società contribuente sostenendo che non risultava provata in giudizio che la comunicazione di irregolarità fosse stata notificata il 1° dicembre 2011, sicché la prima rata versata il 9 gennaio 2012 doveva ritenersi tempestiva.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che nella cartella di pagamento impugnata era chiaramente indicata la data di consegna della comunicazione di irregolarità effettuata il 1° dicembre 2011 e che la società contribuente non aveva proposto al riguardo alcun motivo di ricorso.
Sostiene, inoltre, che in ogni caso spettava alla parte contribuente fornire la prova della tempestività dei versamenti rateali.
Il motivo, che diversamente da quanto eccepisce la controricorrente è ammissibile perché correttamente parametrato alla questione dedotta ed assolutamente chiaro nell’esposizione delle censure ivi proposte, separatamente trattate, è fondato.
Dal contenuto dell’originario ricorso della società contribuente, riprodotta per autosufficienza nel ricorso (pag. 3), risulta che la stessa aveva lamentato soltanto che le dichiarazioni fiscali da essa presentate per l’anno d’imposta in contestazione non esprimevano alcun debito erariale e che aveva comunque versato delle rate di cui nella cartella di pagamento non si era tenuto conto.
La circostanza è anche ammessa dalla stessa controricorrente (pag. 1 del controricorso)
Non vi è, quindi, dubbio che la mancata ricezione del cd. avviso bonario era una questione nuova, inammissibilmente introdotta dalla società contribuente in grado di appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Non vi è nemmeno dubbio che la CTR, a fronte della contestazione di tardività del pagamento della prima rata, avrebbe dovuto porre a carico della società contribuente, che del beneficio del pagamento rateale voleva avvalersi, la prova della tempestività del versamento delle rate.
Il secondo motivo, con cui viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 -bis, comma 4, del d.lgs. n. 462 del 1997, resta assorbito.
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CGT-2 della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26/03/2025.