Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18577 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13474/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ. ST. MESSINA n. 10482/16/21 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 10482/16/21 del 24/11/2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sez. Staccata di Messina (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1347/03/20 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per IVA relativa all’anno d’imposta 201 4.
1.1. La CTR respingeva l’appello della società contribuente, evidenziando che: a) l’omissione della comunicazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non implicava la nullità della cartella, trattandosi del recupero di IVA dichiarata e non versata; b) la circostanza che non vi fosse IVA da versare non era suffragata da alcuna prova; c) la cartella di pagamento era motivata ed era stata legittimamente allegata alla PEC inviata dall’Agente della riscossione.
Avverso la sentenza di appello GB proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE riscossione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente invertito l’onere della prova, gravando il contribuente della dimostrazione che la dichiarazione IVA non rechi poste a credito.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., per non avere RAGIONE_SOCIALE contestato la circostanza dedotta da parte ricorrente e inerente alla insussistenza della pretesa IVA.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati. Il primo motivo è infondato, mentre il secondo è inammissibile.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Il principio secondo cui nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che “ritratti” la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l’ostensione in giudizio della dichiarazione stessa » (Cass. n. 18998 del 06/07/2021).
2.2. Il principio, sicuramente applicabile anche in tema di IVA, è stato correttamente applicato dalla CTR, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso. Invero, il giudice di appello ha giustamente addossato sulla società contribuente l’onere della prova concernente l’insussistenza dell’imposta a debito; circostanza facilmente dimostrabile con la produzione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta in contestazione.
2.3. Il rilievo , poi, che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe giudiziariamente contestato l’affermazione della ricorrente per la quale non vi fosse alcuna IVA a debito (rilievo oggetto nel secondo motivo di ricorso), oltre ad integrare una censura inammissibile per difetto di specificità (GB non ha documentato, con le opportune trascrizioni e indicazioni, il difetto di contestazione da parte di AE), costituisce, altresì, una censura infondata, essendo chiaro che la
contestazione è insita nella stessa richiesta di versamento di una maggiore imposta di cui alla cartella di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento alla ritenuta congruità della motivazione della cartella di pagamento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Le questioni concernenti l’esistenza di un vizio di motivazione dell’atto impugnato integrano una censura di violazione di legge e non già un vizio motivazionale.
3.3. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché sussiste sul punto una doppia conforme di merito (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la necessità della comunicazione di irregolarità in ragione della sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
4.1. Il motivo va disatteso.
4.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito, da ultimo, da Cass. n. 33344 del 17/12/2019, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
4.2.1. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati (cfr. Cass. Cass. n. 3154 del 17/02/2015, Cass. n. 42 del 03/01/2014, Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Peraltro, l’obbligo imposto all’Amministrazione finanziaria non è sanzionato da alcuna nullità, sicché, in caso di sua violazione, deve parlarsi di semplice irregolarità (Cass. n. 17479 del 28/06/2019; Cass. n. 13759 del 06/07/2016).
4.2.2. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento dell’obbligo di invio del cd. avviso bonario è stavolta sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, «ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014; Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).
4.3. Ciò premesso, nel caso di specie la CTR ha accertato che il credito deriva da un omesso versamento di quanto dichiarato dalla società contribuente, sicché non sussistono né i presupposti per l’invio della comunicazione di irregolarità, né quelli per l’inoltro dell’avviso bonario.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.