Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23740 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18300/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente – contro
ATTO DI RECUPERO CREDITO D’IMPOSTA
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocata NOME COGNOME con domicilio in atti;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 981/2023, depositata in data 23/2/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria emise un atto di recupero per il 2019 per riprendere a tassazione il credito d’imposta di cui all’art. 3, D.L. n. 145 del 2013, per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo.
Tale credito, relativo agli anni 2017 e 2018, venne utilizzato in compensazione nel 2019 e fu ritenuto inesistente, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
La C.T.P. di Latina respinse il ricorso della contribuente.
La CGT-2 del Lazio riformò la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello della contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente, che deposita anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, deve rigettarsi l’eccezione di tardività del ricorso proposto dall’Agenzia , spiegata dalla società controricorrente: la proroga di undici mesi del termine di impugnazione, prevista dall’art. 1, comma
199, della legge n. 197/2022 (che si applica anche alla presente fattispecie, relativa ad un atto di recupero di un credito d’imposta) faceva sì che il termine scadesse all’interno del periodo feriale del 2024 (il 23 agosto), con la conseguenza dell’ulteriore proroga del la scadenza del detto termine e che il ricorso, proposto il 26 agosto 2024, è tempestivo ( ex coeteris, seppur con riferimento alla definizione agevolata regolata da altra fonte normativa, ma foriera di princìpi generali applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020, Rv. 657875 – 01).
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione. Deduce la ricorrente che le affermazioni della CGT-2 sarebbero apodittiche e non spiegherebbero le ragioni della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver accolto l’appello della contribuente senza che questa abbia assolto l’onere della prova gravante a suo carico, ed in particolare all’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla fruizione del credito d’imposta.
2.1. I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata è gravemente illogica, innanzitutto perché afferma che, prima della notificazione dell’atto di recupero, l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere ‘uno specifico parere tecnico’.
Orbene, non si vede per quale motivo l’Ufficio avrebbe dovuto chiedere questo parere, in assenza di qualsivoglia norma di legge che lo preveda.
In secondo luogo, non si comprende effettivamente come abbia fatto la Corte di secondo grado a ritenere non provato l’atto di recupero del credito d’imposta dal momento che essa ha ammesso di non avere le conoscenze tecniche specializzate per poter valutare l’esistenza dei presupposti per la fruizione del credito d’imposta .
In terzo luogo, con riferimento all’onere della prova, la CGT -2 non ha tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale gli elementi costitutivi del diritto a godere di un’agevolazione tributaria , in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione di esse (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017, Rv. 646307 – 01).
3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.