Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3191 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 3191  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 08/02/2025
Oggetto: Istanza di rimborso Silenzio-rifiuto – Onere della prova gravante sul contribuente.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7673/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
COGNOME  NOME ,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta  e  difende  in  virtù  di  procura  speciale  in  calce  al controricorso.
– controricorrente – avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 7970/2022, depositata il 27.9.2022 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udite le difese RAGIONE_SOCIALE parti.
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania, COGNOME NOME impugnava il silenzio-rifiuto opposto da ll’a mministrazione finanziaria nei confronti dell’istanza, con cui egli, in virtù dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che aveva riconosciuto ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 in Sicilia il beneficio della riduzione al 10% del debito tributario, aveva chiesto il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE ritenute Irpef, già versate per suo conto dal sostituto di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.
In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, ritenendo che il rimborso potesse essere chiesto non solo dal sostituto d’imposta, ma anche dal lavoratore sostituito.
Avverso tale decisione proponeva appello l ‘RAGIONE_SOCIALE,  che  eccepiva il mancato  assolvimento,  da  parte  del contribuente, dell’onere della prova circa la sussistenza del requisito della residenza in un Comune colpito dal sisma, nonché l’applicabilità retroattiva del limite quantitativo, fissato dal l’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 , all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme stanziate per i rimborsi RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
La RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione di primo grado, osservando che il limite quantitativo ai rimborsi atteneva alla sola fase esecutiva e poteva rilevare solo in sede di ottemperanza.
Avverso tale decisione proponeva  ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un motivo, al quale resisteva con controricorso il contribuente.
Depositava  memoria  il  Pubblico  Ministero,  nella  persona  del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo la C.t.r. del tutto omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello, con cui l’Ufficio aveva eccepito il mancato assolvimento, da parte del contribuente, della sussistenza del requisito della residenza, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in un Comune colpito dal sisma e compreso tra quelli elencati dal d.p.c.m. del 15 gennaio 1991, così contravvenendo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il controricorso , il contribuente eccepisce l’inammissibilità del motivo di doglianza, trattandosi di contestazione che non era mai stata sollevata prima dall’RAGIONE_SOCIALE e sulla  quale  non  si  era  mai  svolto  alcun  contraddittorio.  Eccepiva, altresì, l’inammissibi lità del motivo anche in relazione alla preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.
Il Pubblico  Ministero conclude  per  l’accoglimento  del ricorso,  osservando  che  il  motivo  di  appello,  riguardando  uno  dei presupposti legittimanti il diritto al rimborso, non costituiva domanda nuova e non modificava il perimetro dell’oggetto del ricorso. Su tale questione, quindi, la C.t.r. avrebbe dovuto pronunciarsi in termini di accoglimento o rigetto dell’impugnazione.
Contrariamente  a  quanto  eccepito  dal  controricorrente,  il motivo  di  doglianza è  ammissibile ,  tenuto  conto  che  l’ omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove
il  vizio  sia  dedotto  come  violazione  dell’art.  360,  comma  1,  n.  5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile  (Cass.  n.  6835/2017,  Rv.  64367901,  nello  stesso senso n. 22759/2014, Rv. 63320501).
Come  osservato  dal  Pubblico  ministero,  il  motivo  è  stato correttamente dedotto in relazione al l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e, quindi, non si incorre nel limite della doppia conforme.
Acclarata  l’ammissibilità  del  motivo  di  doglianza,  questo risulta anche fondato.
È vero, infatti, che l ‘ omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 20363/2021, Rv. 66188401). Tuttavia, nel caso in esame, la contestazione sollevata con il motivo di appello non era inammissibile, in quanto, attenendo ad uno dei presupposti soggettivi per ottenere il rimborso e, quindi, ad uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dal contribuente, doveva essere valutata d’ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE.
5.1 Del resto, nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984/2023, Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può
restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 22616/2024, Rv. 67225601).
Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all’elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d’imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione (Cass. n. 26342/2024, Rv. 67260701). Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 1906/2020, Rv. P_IVA).
5.2. Sicché,  l’argomentazione  con  cui  l’Ufficio  ha  negato  la sussistenza del diritto al rimborso per la mancata prova del requisito della  residenza,  costituisce  una  mera  difesa,  che,  non  essendo
soggetta  ad  alcuna  preclusione,  poteva  essere  sollevata  anche  in appello.
La C.t.rRAGIONE_SOCIALE, quindi, era tenuta a prenderla in considerazione ed a valutarla, accogliendo o respingendo il relativo motivo di impugnazione ,  non  rilevando  che,  in  primo  grado,  l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  si  fosse  limitata  ad  affermare  che  il  silenzio  era  stato determinato dallo stato dell’istruttoria ancora in corso.
Pertanto,  in  accoglimento  del l’unico motivo  di  ricorso,  la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per la valutazione del presupposto attinente alla residenza del contribuente,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  nonché  per  il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte , in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia  tributaria  della  Sicilia,  in  diversa  composizione,  per  le ragioni di cui in parte motiva e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione