Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3191 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Oggetto: Istanza di rimborso Silenzio-rifiuto – Onere della prova gravante sul contribuente.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7673/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Giarre, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 7970/2022, depositata il 27.9.2022 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udite le difese delle parti.
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania, COGNOME NOME impugnava il silenzio-rifiuto opposto da ll’a mministrazione finanziaria nei confronti dell’istanza, con cui egli, in virtù dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che aveva riconosciuto ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 in Sicilia il beneficio della riduzione al 10% del debito tributario, aveva chiesto il rimborso del 90% delle ritenute Irpef, già versate per suo conto dal sostituto di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.
In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, ritenendo che il rimborso potesse essere chiesto non solo dal sostituto d’imposta, ma anche dal lavoratore sostituito.
Avverso tale decisione proponeva appello l ‘Agenzia delle entrate, che eccepiva il mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere della prova circa la sussistenza del requisito della residenza in un Comune colpito dal sisma, nonché l’applicabilità retroattiva del limite quantitativo, fissato dal l’art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 , all’utilizzo delle somme stanziate per i rimborsi delle imposte sui redditi.
La C.t.r. confermava la decisione di primo grado, osservando che il limite quantitativo ai rimborsi atteneva alla sola fase esecutiva e poteva rilevare solo in sede di ottemperanza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di un motivo, al quale resisteva con controricorso il contribuente.
Depositava memoria il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo la C.t.r. del tutto omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello, con cui l’Ufficio aveva eccepito il mancato assolvimento, da parte del contribuente, della sussistenza del requisito della residenza, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in un Comune colpito dal sisma e compreso tra quelli elencati dal d.p.c.m. del 15 gennaio 1991, così contravvenendo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il controricorso , il contribuente eccepisce l’inammissibilità del motivo di doglianza, trattandosi di contestazione che non era mai stata sollevata prima dall’Agenzia delle entrate e sulla quale non si era mai svolto alcun contraddittorio. Eccepiva, altresì, l’inammissibi lità del motivo anche in relazione alla preclusione derivante dalla cd. doppia conforme.
Il Pubblico Ministero conclude per l’accoglimento del ricorso, osservando che il motivo di appello, riguardando uno dei presupposti legittimanti il diritto al rimborso, non costituiva domanda nuova e non modificava il perimetro dell’oggetto del ricorso. Su tale questione, quindi, la C.t.r. avrebbe dovuto pronunciarsi in termini di accoglimento o rigetto dell’impugnazione.
Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, il motivo di doglianza è ammissibile , tenuto conto che l’ omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove
il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 6835/2017, Rv. 64367901, nello stesso senso n. 22759/2014, Rv. 63320501).
Come osservato dal Pubblico ministero, il motivo è stato correttamente dedotto in relazione al l’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e, quindi, non si incorre nel limite della doppia conforme.
Acclarata l’ammissibilità del motivo di doglianza, questo risulta anche fondato.
È vero, infatti, che l ‘ omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 20363/2021, Rv. 66188401). Tuttavia, nel caso in esame, la contestazione sollevata con il motivo di appello non era inammissibile, in quanto, attenendo ad uno dei presupposti soggettivi per ottenere il rimborso e, quindi, ad uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dal contribuente, doveva essere valutata d’ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell’Agenzia delle entrate.
5.1 Del resto, nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984/2023, Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può
restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 22616/2024, Rv. 67225601).
Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all’elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d’imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione (Cass. n. 26342/2024, Rv. 67260701). Ed ancora, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 1906/2020, Rv. 65678401).
5.2. Sicché, l’argomentazione con cui l’Ufficio ha negato la sussistenza del diritto al rimborso per la mancata prova del requisito della residenza, costituisce una mera difesa, che, non essendo
soggetta ad alcuna preclusione, poteva essere sollevata anche in appello.
La C.t.r., quindi, era tenuta a prenderla in considerazione ed a valutarla, accogliendo o respingendo il relativo motivo di impugnazione , non rilevando che, in primo grado, l’Agenzia delle entrate si fosse limitata ad affermare che il silenzio era stato determinato dallo stato dell’istruttoria ancora in corso.
Pertanto, in accoglimento del l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per la valutazione del presupposto attinente alla residenza del contribuente, alla luce di quanto sopra esposto, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte , in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, rigettati i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversa composizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione