Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16801/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso
Oggetto: tributi – studi di settore – onere della prova
lo studio dell’AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 210/28/16, depositata in data 28 gennaio 2016
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal C onsigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME , esercente l’attività di trasporto merci su strada, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si rettificava la dichiarazione risultante dall’applicazione degli studi di settore. L’avviso traeva origine dalla incongruità rispetto ai ricavi dichiarati nel triennio 2002 -2004 e prendeva le mosse dalle risposte date dal contribuente alla attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Veniva, pertanto, disconosciuta la perdita dichiarata e accertato un maggior reddito di impresa, con ripresa di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni.
La CTP di Taranto ha accolto il ricorso.
La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che il contribuente abbia fornito la prova contraria idonea a sostenere lo scostamento dagli accertamenti parametrici dell’Ufficio. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie non è stata dimostrata l’antieconomicità della gestione.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi; resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ. per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di appello secondo cui si deduceva la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 d.P.R. 29 settembre 193, n. 600 e 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su di esso incombente. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe ritenuto giustificato lo scostamento dagli studi di settore per effetto dell’applicazione da parte dell’impresa contribuente di compensi più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato degli autotrasportatori. Deduce parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe tralasciato gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento che rendevano inverosimile i ricavi dichiarati, quali la corresponsione ai dipendenti di retribuzioni superiori all’ammontare del reddito dichiarato, l’accensione di un mutuo dell’importo di € 50.000,00 , circostanza che rappresenta manifestazione di disponibilità finanziarie.
Il primo motivo è infondato, dovendosi applicare il principio secondo cui nel caso di specie si è verificato un rigetto implicito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). L’accoglimento nel merito della pretesa ha comportato un
rigetto implicito del l’eccezione di nullità della sentenza. Ad ogni modo, è consolidato il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado (Cass., Sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537), sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla motivazione della sentenza di appello (Cass., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 8818; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 22148).
4. Il secondo motivo è fondato. Va ribadito il principio -relativo alla valutazione dei fatti noti addotti dall’Ufficio (gli elementi indiziari) – secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14980; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16719).
5. Sotto questo profilo, l’Ufficio ha dedotto l’esistenza di una capacità di spesa derivante sia dalla stipulazione di un contratto di mutuo dell’importo di € 50.000,00 concesso al coniuge, sia dall’acquisto di due terreni non edificabili, nonché l’antieconomicità dei redditi dichiarati, risultati di importo inferiore a quelli corrisposti ai propri dipendenti. La sentenza impugnata non ha compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame, nonché per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 24 aprile 2024