Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1380 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1380 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Irpef, Irap e Iva-Operazioni oggettivamente inesistentiOnere prova a carico dell’ufficio -Presunzione-Dichiarazioni di terzo-Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12361/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente -contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al controricorso;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 253/2019 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 6/11/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi, a fini Irpef, Irap e Iva, nei confronti di NOME COGNOME, per gli anni di imposta 2012 e 2013, relativi alla ripresa di spese per carburante (per entrambi gli anni di imposta) e di spese per sponsorizzazioni (per il 2012), non deducibili a fini imposte dirette e non detraibili a fini Iva, la Commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava i ricorsi, previa loro riunione.
La Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria accoglieva l’appello del contribuente , pervenendo quindi all’annullamento integrale degli avvisi.
Quanto alle spese per carburante, ritiene la sentenza impugnata che le dichiarazioni dei terzi (si tratta dei responsabili di alcuni punti vendita di carburante presso i quali si riforniva il contribuente, i quali non riconoscevano come proprie le sigle apposte sulle schede di acquisto carburante prodotte dal contribuente stesso) nel processo tributario hanno la valenza di meri indizi, che ai fini della prova necessitano del riscontro di altri elementi che l’ufficio, a differenza d egli accertamenti relativi ad altri anni di imposta, non aveva fornito, risultando logico che un agente di commercio nell’esercizio della propria attività effettuasse rifornimenti di carburante. Inoltre, i dichiaranti non avevano disconosciuto il timbro del distributore mentre la sottoscrizione nella prassi può essere difficilmente leggibile o riconoscibile.
Quanto alle spese di sponsorizzazione, esse erano inerenti, sia perché il contribuente era agente e rappresentante di prodotti farmaceutici e in particolare di integratori per l’attività sportiva, sia perché l’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2003 presume l’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese di sponsorizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entro il limite di euro 200.000,00.
Contro tale decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 12/12/2025, per la quale il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avviso di comunicazione della fissazione di udienza è stato effettuato alla parte di persona in data 8-15 ottobre 2025 risultando a quella data impedimento allo svolgimento di attività difensiva del difensore; il successivo deposito della memoria con ampie difese nel merito ha efficacia sanante del mancato rispetto del termine di cui all’art. 380 -bis .1 c.p.c. (Cass. 11/02/2015, n. 2726).
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. e ciò con riguardo sia alle spese per carburante che alle spese per le ASD poiché la CTR ha dato rilevanza, al fine della prova contraria del contribuente, a semplici considerazioni di tipo probabilistico, con ciò violando i principi probatori posti in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Il motivo, che cumula sotto una unica censura le due statuizioni della CTR, va respinto.
2.1. Per quanto concerne le spese per carburante, infatti, il motivo è infondato ad in parte anche inammissibile.
E’ certamente vero che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti , la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che incombe su ll’Amministrazione l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione, spettando
poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214; Cass. 19/04/2025, n. 10336).
Quanto alla natura e consistenza della prova di cui è onerata l’Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha precisato che ai fini dell’accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove «certe» (Cass. 15/06/2022, n. 19214).
Ove l’ufficio, nei termini ora descritti, abbia assolto al proprio onere di prova della fittizietà dell’operazione, s petterà poi al contribuente l’onere di fornire gli elementi probatori volti a dimostrarne l’effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).
2.2 . La CTR nel caso di specie ha ritenuto che l’elemento offerto dall’amministrazione finanziaria, cioè le dichiarazioni dei terzi (i soggetti responsabili degli impianti di distribuzione del carburante emittenti le fatture, i quali non riconoscevano come proprie le sigle apposte sulle schede di acquisto carburante prodotte dal contribuente stesso), non fosse sufficiente a determinare la suddetta inversione
dell’onere probatorio, poichè nel processo tributario le dichiarazioni dei terzi hanno la valenza di meri indizi, che ai fini della prova necessitano del riscontro di altri elementi; i giudici di appello hanno anche evidenziato che «il timbro non era stato disconosciuto e che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE sigle ben potesse spiegarsi in ragione della circostanza che nella prassi tali sottoscrizioni sono non leggibili o non riconoscibili.
2.4. Con tale affermazione la CTR non ha affatto violato gli oneri probatori né ha dato rilievo, ai fini della prova liberatoria gravante sul contribuente, ad «argomentazioni che si pongono sul piano de plausibile» o a ragionamenti probabilistici, come rite nuto dall’ufficio, poiché in realtà, essa ha deciso sul primo dei due passaggi logici sopra descritti, quello relativo all’assolvimento da parte dell’ufficio dell’onere di introdurre gli elementi presuntivi indicativi della fittizietà dell’operazione, e ha ritenuto che l’elemento offerto dall’ufficio non assurgesse al rango di presunzione, ciò in quanto nel processo tributario le dichiarazioni di terzi hanno normalmente valore meramente indiziario e ragionando poi sulla valenza e consistenza dell’indizio, che deve essere grave, preciso e concordante per assurgere a presunzione.
Tale affermazione invero non solo non è adeguatamente censurata, sotto il profilo del controllo rimesso a questa Corte circa il governo della prova presuntiva (non essendo dedotta alcuna violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.) ma appare conforme anche all ‘orientamento (che risale a Cass. 20/04/2007, n. 9402) secondo cui nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo -acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento – hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova. Tali dichiarazioni possono rivestire i caratteri
RAGIONE_SOCIALE presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria, ma nel concorso di particolari circostanze (che nel caso di specie la CTR ha ritenuto non essere state dedotte dall ‘ufficio, con affermazione rimasta incensurata).
2.5. Il primo motivo censura anche il capo della sentenza relativo alle spese di sponsorizzazione, censura che appare opportuno esaminare unitamente al terzo motivo, pure attinente a detto capo.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. si deduce l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione.
3.1. Il motivo è relativo al capo della sentenza relativo alle spese per carburante ed è inammissibile.
In primo luogo, non è chiaro quale sia il fatto storico omesso, poiché nel motivo, anche graficamente nello spazio ad esso dedicato a pagina 20 del ricorso, non appare indicato alcun fatto.
Anche a voler dare rilievo a quanto trascritto a pagina 21 del ricorso, ove è fotocopiato un brano di PVC che sarebbe richiamato dagli avvisi di accertamento, in tale brano si fa riferimento ad eventi del 2009, e di essi rimane del tutto non esplicitata la rilevanza negli anni di imposta in questione nonché omessa l ‘ indicazione di dove e quando sia stato prodotto nel giudizio che ha condotto alla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione de ll’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, avendo la CTR errato nel
ritenere deducibile la spesa nonostante l’ufficio avesse contestato l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse.
Anche il primo motivo verte, nella parte relativa alle spese di sponsorizzazione, sulla medesima questione poiché si deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe, anche sul punto, violato i criteri di riparto degli oneri probatori ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità validi in tema di operazioni inesistenti.
In sostanza entrambe le doglianze attengono alla questione della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e l’ RAGIONE_SOCIALE deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di indagare sull’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni , precisato che la contestazione era anche in tali termini, come emergerebbe dal PVC (riportato in parte qua nella esposizione del primo motivo e richiamato nel terzo motivo) e dalle controdeduzioni in appello (pure riportate negli stessi punti del ricorso).
4.1. Appare opportuno precisare che entrambi gli elementi non consentono di ritenere i precisi termini in cui al giudice, e in particolare al giudice dell’appello , fosse stata devoluta la cognizione di tale questione e ancor prima in che termini essa fosse inserita nell’avviso di accertamento.
Sotto un primo profilo, infatti, il richiamo al PVC appare non decisivo posto che è pacifico che da esso sono scaturiti diversi avvisi di accertamento per vari anni di imposta e nella parte riportata manca ogni riferimento agli anni in questione (né è richiamato o indicato in quale parte degli avvisi relativi al 2012 e al 2013 vi fosse la contestazione sulla inesistenza di tali operazioni).
Sotto un secondo profilo, dalla lettura della parte RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni trascritte emerge univocamente che l’ufficio in appello , nel presente giudizio, aveva contestato solo l’inerenza dei costi e non la loro effettiva esistenza.
Pertanto, le doglianze possono essere esaminate solo prendendo atto che la stessa CTR riferisce che la contestazione era anche in termini di inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Ciò premesso, è certamente vero che questa Corte ha, più volte, ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. 23/03/2016, n. 5720, ribadita da Cass. 06/04/2017, n. 8981; Cass. 07/06/2017, n. 14232; Cass. 27/07/2021, n. 21452; Cass. 14/02/2023, n. 4612); la questione della inerenza va tenuta distinta da quella della inesistenza o fittizietà dell’operazione e del relativo costo, sulla quale ovviamente la predetta disposizione nulla prevede, valendo le regole generali.
E però la doglianza appare infondata in quanto la RAGIONE_SOCIALE non ha omesso di esaminare tale questione ma, al punto 6.2. della motivazione, essa dà atto della «rappresentata esistenza nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini dei contratti di sponsorizzazione, RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalle associazioni e degli assegni rilasciati»; inoltre essa ha evidenziato anche il giudicato penale favorevole sulla contestazione della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni, al punto 3, affermazioni con cui i motivi non si confrontano affatto.
Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di NOME COGNOME, spese che liquida in euro 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME