Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29417/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IVA E IRAP 2011
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 911/25/2016, depositata in data 17/5/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 novembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) ricevette un avviso di accertamento in data 24/3/2014 poiché l’Agenzia delle Entrate ritenne che aveva dedotto alcuni costi non dovuti per l’anno 2011, pari ad euro 14.040.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestò l’erronea deducibilità degli interessi passivi e costi del conto corrente di euro 6.840 e le spese relative alla manutenzione di impianti e macchinari di euro 7.200.
Sulla base di tali contestazioni, la contribuente subì una ripresa Irpef, Irap, addizionali comunali e regionali e iva.
La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative.
La C.T.P. accolse solo in parte il ricorso, con riferimento alla indeducibilità di parte del costo della fattura n. 19 del 30 settembre 2011.
Su appello della contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avvero la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza e del procedimento Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente deduce che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, non consentendo alla parte di comprendere il percorso logico-giuridico compiuto per arrivare alla decisione.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. ‘ , la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto essa si sarebbe limitata ad affermare che ella non ha dato la prova di quanto richiesto. Tale stile motivazionale lederebbe i diritti della contribuente, perché determina una inversione dell’onere della prova, spostando dall’Agenzia delle Entrate alla contribuente l’onere di provare i fatti rilevanti per il giudizio.
La contribuente aveva prodotto in giudizio un estratto conto, che la C.T.R. non avrebbe affatto valutato, limitandosi ad affermare che la contribuente non avrebbe fornito la prova.
2.1. Il primo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno.
Per quel che in questa sede interessa, la C.T.R. si è limitata ad affermare che la contribuente non ha raggiunto la prova dell’inerenza alla sua attività professionale degli interessi passivi e dei costi pagati alla banca, risultanti dall’estratto conto de positato, senza analizzare le singole voci dell’estratto conto.
Si tratta di una motivazione che non raggiunge lo standard del ‘minimo costituzionale’ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la domanda di determinare nel 50% delle spese esposte la deduzione era nuova perché era stata fatta solo in appello e, dunque, inammissibile.
La contribuente, ferma restando la richiesta principale di dedurre interamente i costi rappresentati, aveva chiesto in subordine la deduzione del solo 50%, perché la presenza di spese non deducibili in quanto non inerenti non poteva inficiare la deducibilità delle altre spese documentate.
3.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già da tempo chiarito che le variazioni puramente quantitative del ” petitum “, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007, Rv. 596384 – 01).
Il giudice del rinvio, dunque, dovrà considerare nel merito anche l’eventualità di consentire la deduzione per il 50% delle spese e dei costi rappresentati.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Cote di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.