Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6209/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3545/2015 depositata il 31/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia in epigrafe che, da un lato, ha respinto il gravame erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
(CTP) di Milano che aveva accolto in parte il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro avvisi di accertamento per il 2005 e 2006 e, dall’altro, ha accolto l’appello incidentale della contribuente.
Gli avvisi di accertamento si fondavano sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini penali relative ad una ampia frode, finalizzata alla creazione di fondi nei all’estero anche tramite società off -shore , che aveva coinvolto vari operatori; tra questi, secondo gli elementi forniti nell’ambito del procedimento penale, dal ‘regista’ della frode, tal NOME COGNOME, figurava anche la RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti erano state emesse fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
La CTP aveva ritenuto che si era trattato di operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente deducibilità dei costi, confermando la debenza dell’IVA e dell’IRAP .
La CTR ha confermato che si trattava di operazioni solo soggettivamente inesistenti e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha ritenuto la buona fede della contribuente, che aveva dimostrato la ricezione RAGIONE_SOCIALE merci e il loro successivo impiego nonché il pagamento dell’IVA in regime di reverse charge ovvero direttamente all’Erario .
Il ricorso agenziale contro questa sentenza è fondato su due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 17, 19 e 21 comma 7 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 46 e 47 d.l. n. 331/1993, laddove la CTR aveva ritenuto la prova a favore della contribuente sulla base RAGIONE_SOCIALE fatture e RAGIONE_SOCIALE lettere di vettura, trascurando gli altri elementi indiziari e, in particolare, le dichiarazioni del COGNOME e degli altri soggetti coinvolti nonché la
lista fornita RAGIONE_SOCIALE persone fisiche/giuridiche che avevano utilizzato le fatture oggettivamente inesistenti.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Va premesso, in termini generali, che incombe sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni ma, un volta che tale prova sia stata fornita spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).
1.3. Il ragionamento presuntivo deve svolgersi secondo il modello c.d. “atomistico-analitico”, che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante” emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del factum probandum (Cass. n. 18103 del 2021).
1.4. A questa stregua, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti” laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza -, ma deve articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Cass. n. 9054 del 2022).
1.5. Va altresì considerato che nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale – preclusa dall’art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 – ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall’Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità RAGIONE_SOCIALE armi di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell”art. 3 Cost. (tra le tante, Cass. n. 31588 del 2021).
1.6. In questo caso, la CTR, nella valutazione della prova fornita dall’Amministrazione, non ha fatto buon governo di queste regole, non avendo preso in considerazione tutti gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, tra cui vengono in evidenza le dichiarazioni del COGNOME, rese contra se e aventi carattere confessorio, e gli altri elementi da questo forniti: la COGNOME aveva ricevuto fatture dalla RAGIONE_SOCIALE, società di diritto austriaco, attraverso le quali, secondo quanto emerso in sede penale, i fondi venivano trasferiti all’estero (« sono operazioni tese all’evasione fiscale, quindi non sono operazioni vere. Sono fatturazioni fatte per portare via denaro dall’Italia e non pagare le imposte in Italia », dichiarazioni del COGNOME). La CTR ha poi errato nell’esame della prova fornita dalla contribuente, avendo dato peso decisivo ai
documenti, utilizzati di regola proprio per celare la frode (v. punto 1.2.).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, laddove la CTR, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti, ha concluso per la deducibilità dei costi e l’inapplicabilità de l l’art. 8 comma 2 del d.l. n. 16/2012 (« Ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione RAGIONE_SOCIALE predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi »).
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento di quello precedente, presupponendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti e cioè di « componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati».
Conclusivamente, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.