Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 893/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
SCELZA ANGELA;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2216/2018 depositata il 21/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, esercente attività di autotrasporto di merci su strada, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui, ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.P.R. n. 633/1972, recuperava a tassazione una maggior imposta Iva pari ad € 15.000.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE contestava con riferimento all’anno 2008 l’indebita detrazione Iva su costi asseritamente sostenuti, ma in realtà non documentati e non inerenti, correlati alle fatture nn. 33 del 02/09/2008 e 46 del 4/11/2008, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata al coniuge RAGIONE_SOCIALE contribuente.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, che con la sentenza n. 864/2019 accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla CTR dell’Emilia Romagna che con sentenza n. 2216/11/16, depositata in data 21/09/2018, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME, dichiarata fallita nel corso del giudizio, è ritornata in bonis dopo il 7 dicembre 2018 e non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 2 lett. b) D.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto i costi certi e inerenti in violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate in rubrica.
Il motivo è fondato.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR è errata in quanto collega incongruamente la certezza dei costi alla mancata contestazione sull’inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture. Osserva, infatti, il giudice d’appello che ‘ la certezza è evidenziata con la mancata contestazione sulla inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatturazioni ‘. La sentenza valorizza, inoltre, la rilevanza probatoria di una scrittura privata del tutto sprovvista di data. Opina, infatti, il giudice d’appello che ‘ la precisione è individuata dalla produzione di quel contratto-scrittura privata, sottoscritto dal fornitore e dalla sua cliente, presentato in giudizio da parte del tenutario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e non contestato ‘.
In realtà, la certezza dei costi non è necessariamente postulata dalla mancata contestazione di inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture, non esistendo nesso logico e sostanziale che ricolleghi la sussistenza di esborsi al dato negativo e neutro dell’omessa contestazione di inesistenza di fatture.
Inoltre, la certezza dei costi non è di per sé dimostrata dalla circostanza che, nel quadro RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello viene in rilievo , del l’incertezza di un documento, ossia di un contratto genericamente additato dalla CTR, privo di una esatta dimensione cronologica e senz’altro non irrobustito nella sua incidenza probatoria dalla circostanza RAGIONE_SOCIALE non contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ciò detto, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza nomofilattica, fa capo alla contribuente l’onere di provare, oltre alla certezza del costo anche la sua inerenza. Questa Corte rammenta, in effetti, che in tema di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso
di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. Cass. n. 24880 del 2022). Pure la detraibilità RAGIONE_SOCIALE relativa IVA presuppone, d’altronde, l’inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale (Cass. n. 14858 del 2018; Cass. n. 18904 del 2018).
In altri termini, ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE previsioni di legge oggetto del motivo è necessario accertare l’esistenza e la natura del costo, i connessi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività economica. La decisione impugnata si colloca pertanto al di fuori dei canoni giurisprudenziali richiamati e si risolve in una falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme segnalate in rubrica. Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g rado dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.