Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13975 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
COGNOME NOME ;
-intimato – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio n. 1846/37/17, depositata il 4 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
Udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
Oggetto:
Tributi – Tributi – Avviso
di accertamento – Traffico
telefonico.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25488/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1846/37/17 del 04/04/2017 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 17922/11/14 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 7.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso per avere il contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di traffico telefonico (cd. phone center ), acquisito detto traffico direttamente dal fornitore nonostante l’ interposizione di un intermediario estero, utilizzato ai fini della fatturazione senza applicazione dell’IVA. Venivano conseguentemente contestati a NOME COGNOME sia l’evasione dell’IVA sia maggiori ricavi sul traffico acquistato.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che l’Ufficio non aveva «minimamente documentato la dedotta simulazione» in ragione del mancato assolvimento alle richieste di esibizione documentale formulate dal Collegio, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 37, terzo
comma, e 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR imposto all’Amministrazione finanziaria una prova ce rta e incontrovertibile dell’interposizione, a dispetto della previsione legale per la quale l’atto impositivo può fondarsi anche su presunzioni e gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
1.1. Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per inconciliabilità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, laddove la prova richiesta all’Ufficio non av rebbe potuto al contempo essere pretesa «al fin di conferire certezza alle tesi dell’Ufficio» e per superare il fatto che l’Ufficio non avrebbe «minimamente documentato la dedotta simulazione».
Il primo motivo è fondato e assorbente del secondo motivo.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma
cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.1.1. Analogamente, nel caso in cui venga contestata l’interposizione di un terzo soggetto ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio -indipendentemente dalla circostanza che l’interposizione sia fittizia o reale -può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. n. 15830 del 29/07/2016; Cass. n. 27625 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 29228 del 20/10/2021, secondo la quale anche in caso di interposizione trovano applicazione i normali principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio).
2.2. Nel caso di specie la CTR era chiamata a valutare la sufficienza RAGIONE_SOCIALE presunzioni offerte dall’Ufficio in ordine all’esistenza o meno dell’interposizione contestata (mancato svolgimento di attività nel settore della telefonia da parte della società filippina, priva di stabile organizzazione in Italia; rapporto di coniugio tra NOME COGNOME e il legale rappresentante della società filippina), sicché il giudice di appello, richiedendo a ll’Ufficio la produzione di ulteriori elementi documentali che avrebbe dovuto fornire la società contribuente, ha, da un lato, del tutto eluso tale valutazione e, dall’altro, ritenuto di dovere porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova certa dell’interposizione, così violando i principi più sopra richiamati.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.