Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25912-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo STUDIO degli AVV_NOTAIOTI NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante;
– intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., legale rappresentante;
– intimato – avverso la sentenza n. 1418/35/1 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALEa SICILIA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S. relativamente agli anni di imposta 2004-2005;
che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 551/2010, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, la quale, con sentenza n. 1418/35/1, depositata il 13/04/2016, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) il valore assegnato ai beni futuri riservati alla cedente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione negoziale intercorsa tra la società contribuente e la SIG.RA NOME COGNOME e sottesa alle riprese per cui è causa ‘ è stato acclarato, in via definitiva, dall’amministrazione finanziaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro ‘ (cfr. sentenza impugnata, p. 3, cpv), (b) l’atto ricognitivo del 5.2.2009 non incide, ai fini RAGIONE_SOCIALEe riprese in questione, sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico del 15.6.2004, (c) essendo il presupposto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta sostitutiva sulle plusvalenze insorto per effetto RAGIONE_SOCIALEa sola stipulazione del contratto di compravendita intercorso tra le parti;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; sono rimasti intimati l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE;
Rilevata, in via preliminare: a) la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica del presente ricorso presso gli uffici periferici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (arg. da Cass., Sez. 5, 7.12.2020, Rv. 659819 -01 e Cass., Sez. 5, 29.1.2020, n. 1954, Rv. 656778-01); b) l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, siccome carente di legittimazione passiva (arg. da Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29183, Rv. 646519-02);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura si riferisca) del ‘ travisamento del fatto storico erronea e falsa interpretazione di un elemento sostanziale RAGIONE_SOCIALEa vicenda (contratto di permuta) -Violazione di legge ‘, per avere la C.T.R. erroneamente interpretato l’atto del 15.6.2004, ai rogiti del AVV_NOTAIO, in termini di compravendita, anziché di permuta;
che il motivo è inammissibile;
che premesso che il motivo difetta di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere state trascritte -quantomeno – le principali clausole del contratto de quo vertitur , donde dovrebbe trarsi la sua natura di permuta e non di compravendita, va in ogni caso osservato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito: sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui
agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, 9.4.2021, n. 9461, Rv. 661265-01);
che, all’evidenza, nulla di tutto ciò è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato a denunziare il ‘ travisamento, oltreché palese disconoscimento di quanto riportato nell’atto di compravendita…’ , senza compiere quella complessiva valutazione di cui si è appena detto e, invece, richiesta da questa Corte;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura deve intendersi svolta) la ‘ omessa considerazione di un elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEa controversia, rectius RAGIONE_SOCIALE‘atto ricongitivo ‘ (cfr. ricorso, p. 5);
che il motivo è inammissibile;
che, premesso che la censura pecca di specificità, non essendo stato trascritto l’atto ricognitivo in commento, essa è, in ogni caso, infondata, giacché la C.T.R., lungi dall’omettere di considerate detto documento, lo ha, piuttosto, ritenuto ininfluente ai fini del positivo vaglio RAGIONE_SOCIALEe doglianze RAGIONE_SOCIALEa società contribuente;
che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura deve intendersi svolta) RAGIONE_SOCIALE” omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio formale sostenuto il 02/02/16 dal AVV_NOTAIO dinanzi al G.U. del Tribunale di Agrigento, nella causa RG. n. 443/11 ‘, donde emergerebbe la natura di permuta e non di compravendita RAGIONE_SOCIALE‘atto del 15.6.2004;
che il motivo è inammissibile sotto molteplici profili;
che, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa gravata decisione sul punto, non risulta, anzitutto, che la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di merito e, in specie, (quantomeno) in sede di appello, essendo stato il mezzo istruttorio in questione assunto -secondo quanto allegato in ricorso – in data 2.2.2016, a fronte di una udienza di discussione svoltasi innanzi alla C.T.R. il successivo 8.3.2016 (il che rendeva possibile -oltre che doverosa -la sua sottoposizione al vaglio RAGIONE_SOCIALEa C.T.R.);
che a quanto precede aggiungasi che il motivo è altresì carente di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stati trascritti in ricorso, ai fini del vaglio di decisività RAGIONE_SOCIALEa prova rimesso a questa Corte, i capi di interpello né, tampoco, le risposte fornite dall’interrogato (arg. da Cass., Sez. 6-3, 10.8.2017, n. 19985, Rv. 645357-01);
che con il quarto motivo la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente lamenta (senza chiarire in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi sviluppata) la ‘ violazione di legge nello specifico dei principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/07 ‘ (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ripartito tra le parti l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria laddove, al contrario, spettava
all’amministrazione dimostrare la sussistenza dei presupposti per procedere alle riprese nei confronti di essa RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che, rilevato in via preliminare che non si coglie dalla censura -formulata in termini estremamente generici – quali sarebbero gli elementi ed i passaggi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, donde trarre la conclusione per cui i giudici di appello avrebbero mal distribuito tra le parti l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova gravante sulle stesse dunque, in ultima analisi, quali sono le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata (cfr. anche Cass., Sez. 5, 21.7.2020, n. 15517, Rv. 658556-01) – risulta, al contrario, evidente come la C.T.R. abbia ritenuto tale onere correttamente assolto dall’Amministrazione, tanto in punto di an -avuto riguardo al contratto del 15.6.2004 -che di quantum -mediante il riferimento, per la determinazione del valore sulla cui base procedere, alle riprese, ormai cristallizzate, relative all’imposta di registro applicata alla medesima operazione negoziale -e, correlativamente, ‘ prive di pregio le ulteriori contestazioni’ (cfr. p. 3, cpv., RAGIONE_SOCIALEa motivazione) svolte dalla società contribuente; che con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il messo debba intendersi articolato) il ‘ vizio essenziale di forma, violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., error in iudicando violazione del principio che il giudice deve giudicare ‘secundum iuxta alligata et probata partium ‘ (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento con riferimento ad altro avviso in tema di imposta di registro, non versato in atti dall’amministrazione finanziaria e la cui
cristallizzazione non sarebbe stata in ogni caso provata dall’amministrazione;
che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato;
che va anzitutto chiarito come il motivo cumula inestricabilmente (e, quindi, inammissibilmente. Arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) una serie di doglianze riferibili a più vizi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ., senza che sia, tuttavia, possibile procedere ad una loro individuazione singulatim ;
che va, inoltre, osservato che: 1) quanto alla doglianza relativa all’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa ripresa conseguente al mancato deposito, in atti, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo all’imposta di registro, atto impositivo che, secondo l’assunto di parte ricorrente ed alla stregua – si opina – di quanto chiarito da questa Corte con sentenza n. 4947 del 2006, avrebbe dovuto essere ‘ messo a disposizione…del Giudice’ (così testualmente il ricorso, p. 9, cpv.), premesso che -in qualunque modo la si voglia interpretare – trattasi di deduzione nuova, non localizzata nei precedenti gradi di giudizio, si osserva, in ogni caso, come la stessa non tenga conto del consolidato orientamento di questa Corte, per cui l’onere di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ben può essere assolto mediante relatio ad atti -come incontroverso nella specie, avuto riguardo alla ripresa per l’imposta di registro ed al valore ivi indicato -già nella disponibilità del contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01), né occorrendo che questi siano -come pure sostenuto in ricorso -‘ mess [i] a disposizione del…Giudice ‘ (cfr. p. 9, cpv.), fondando tale asserzione su di una interpolazione del testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4947 del 2006 la quale, al contrario, così motiva sul punto (cfr. sub § 2.2) : ‘quanto alla
validità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relazionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, è da tempo consolidato l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è legittimo l’accertamento dei redditi motivato per relationem attraverso un rinvio ad altri atti e documenti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione; a tal fine è sufficiente che l’atto, cui si fa riferimento, venga messo a disposizione RAGIONE_SOCIALEa controparte [e, si ribadisce, si tratta di una circostanza incontroversa tra le parti] , o quanto meno [il sottolineato è aggiunto] del Giudice, che deve essere posto in grado di verificare la fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ‘; 2) quanto, poi, alla doglianza concernente la mancanza di prova di definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di rettifica oggetto di relatio , premesso che trattasi, ancora una volta, di allegazione nuova, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata né, tantomeno, localizzata nei precedenti gradi di giudizio, si è -in ogni caso -in presenza di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile da questa Corte (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, essendo tanto l’ RAGIONE_SOCIALE quanto il RAGIONE_SOCIALE rimasti intimati, senza avere svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione