Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8313 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
ricorso iscritto al n. 28475/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 474/2019 depositata il 21/02/2019;
ricorso iscritto al n. 28476/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 470/2019 depositata il 21/02/2019;
ricorso iscritto al n. 28478/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 469/2019 depositata il 21/02/2019.
Udite le relazioni svolte, in riferimento a tutti e tre i fascicoli riuniti, nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 10.08.2009 l’Agenzia delle entrate notificava a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE a seguito di invito ex art. 5 D.Lgs. n. 218 del 1997 al fine dell’instaurazione del contraddittorio per l’eventuale definizione dei maggiori ricavi rinvenienti dall’applicazione dello studio di settore TG68U per l’attività di trasporto di merci su strada, notificava avviso di accertamento in relazione all’anno d’imposta 2005 con il quale rettificava i ricavi dichiarati, accertando così maggiori entrate tassabili ai fini delle ii.dd. ed ii.
Conseguentemente, l’Agenzia notificava ai soci NOME Cassone Filippo (socio all”80%) e COGNOME NOME (socia al 20%) – corrispondenti avvisi per il recupero del maggior reddito di partecipazione.
La CTP di Reggio Calabria, adita impugnatoriamente dai contribuenti, con sentenze nn. 196, 197 e 198/05/12, depositate in data 26 marzo 2012, accoglieva i ricorsi rispettivamente della società, dell’RAGIONE_SOCIALE e della Sorrentino, adducendo che il mero dato matematico scaturito dalla differenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di settore non costituisse elemento sufficiente a motivare l’accertamento.
Proponeva appello l’Ufficio. I contribuenti non si costituivano nei rispettivi giudizi.
4.1. La CTR della Calabria, con le tre sentenze in epigrafe, tutte di identico tenore letterale eccezion fatta per il paragrafo introduttivo, accoglieva il gravame, rilevando come gli avvisi fossero legittimi, in quanto i contribuenti non avevano fornito alcun
elemento di prova contraria, limitandosi a mere e generiche affermazioni irrilevanti ed ininfluenti.
I contribuenti, con separati atti, tutti di identico tenore letterale, per ciascuna delle sentenze della CTR, propongono ricorso per cassazione con quattro motivi; resiste, in ogni giudizio, l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
I ricorsi per cassazione devono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione.
Attesa la coincidente formulazione dei quattro motivi, li si enuncerà e tratterà una sola volta, intendendosi l’esposizione replicata per ciascuno dei ricorsi riuniti.
Primo motivo: ‘Violazione artt. 132 cpc e 36 dlgs 546/92 -Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cpc, comma 1, n. 4’.
3.1. ‘L’impugnata sentenza risulta essere palesemente nulla per la mancata, concisa, esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, nonché per difettare totalmente della prescritta motivazione. Sul punto deve rilevarsi come le esternazioni del Decidente siano rivelatrici di una approssimativa valutazione delle doglianze e delle circostanze giustificative espresse sia in sede di contraddittorio che in sede contenziosa, tanto da inficiare la stessa motivazione siccome manifestamente apparente ‘.
3.2. Il motivo è infondato.
Le identiche sentenze impugnate esibiscono una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che contenutistico, dovendosi per l’effetto escludere alcuna ipotesi di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente. Quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto l’insieme delle argomentazioni che la CTR ha profuso per addivenire alla decisione. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita, quand’anche si
avesse a riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Secondo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione artt. 42 dpr 600/73, 56 dpr 633/72, 7 l. 212/2000 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3’.
4.1. Oggetto di censura è l’affermazione della CTR, nelle sentenze impugnate, secondo cui ‘la società contribuente ‘non aveva addotto alcun elemento specifico idoneo ad attestare in concreto, la connessione e l’inerenza con quanto genericamente affermato nel ricorso introduttivo, risultando in particolare prive di qualsiasi pregio e rilevanza le semplici e generiche affermazioni in considerazione dell’esistenza di gravi incongruenze”. ‘Orbene al di là delle affermazioni tautologiche espresse dal Decidente, sintomatiche di una mancata valutazione delle emergenze processuali, è sfuggito alla CTR di verificare come l’avviso di
accertamento fosse stato annullato anche per difetto di motivazione, non avendo esplicitato l’Ufficio nel corpo dell’avviso di accertamento le ragioni per le quali le circostanze giustificative esplicitate nel corso del contraddittorio fossero da disattendersi’. ‘Appare, quindi, evidente che laddove, come nel caso di specie, l’Ufficio non specifichi nel corpo dell’avviso di accertamento le ragioni per le quali ha inteso disattendere le deduzioni e richieste effettuate dal contribuente in sede di contraddittorio, l’avviso di accertamento deve ritenersi nullo per difetto di motivazione’.
4.2. Il motivo – che per autosufficienza contiene la riproduzione della motivazione dell’avviso di accertamento -è (tuttavia) finanche manifestamente infondato.
È sufficiente un pur fugace esame dell’avviso di accertamento stesso per rendersi conto di come esso tenga in espressa considerazione gli esiti del contraddittorio procedimentale, giusta invito ‘non aderito’, e le difese comunque esperite dalla società, dopo l’attivazione della procedura di adesione (‘ l’Ufficio ha invitato la società, con invito n. . Tenuto conto che la società in questione non ha aderito al suddetto invito, in data 02/12/2010 è stato attivato il procedimento di accertamento di adesione . La parte in merito al mancato adeguamento all’esito dello studio di settore, ha prodotto delle memorie difensive, acquisite agli atti con prot. n. ‘). Né, a differenza di quanto opinato nel motivo, stante la mancata ‘adesione’ della società all’invito al contraddittorio (con le conseguenze di cui a Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 -01, si rende poi necessaria un’espressa confutazione, ‘in negativo’, da parte dell’Ufficio, delle affermazioni della parte privata rassegnate in successive memorie, sufficiente essendo, invece, l’esposizione, ‘in positivo’, degli elementi di fatto che sorreggono l’accertamento, ritenuti logicamente prevalenti rispetto alle prime.
Fermo quanto innanzi, è ulteriormente a rilevarsi, con specifico riferimento al caso di specie, che dalla motivazione dell’avviso emerge come sia stata la società a paventare – già chiusa la parentesi del contraddittorio obbligatorio – l’applicazione dello studio più evoluto (UG68U), restituente un risultato, pur incongruo, ma comunque più alla medesima favorevole: risultato in effetti condiviso dall’Ufficio, il quale dunque non si è limitato soltanto a leggere e valutare le prospettazioni difensive comunque effettuate (indipendentemente dal non essere stato ‘aderito’ l’invito al contraddittorio), ma le ha finanche, parzialmente, fatte proprie.
Terzo motivo: ‘Violazione e falsa applicazione artt. 39 dpr 600/73, 54 dpr 633/72, 62 sexies d.l. 331/93 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3’.
5.1. La CTR ha ‘fatto malgoverno delle disposizioni’ rubricate. ‘Quanto precede è desumibile dall’affermazione del Decidente secondo la quale ‘poiché trattasi di un controllo sostanziale, in assenza di prove contrarie idonee da parte della contribuente, la rideterminazione induttiva dei ricavi sulla base di presunzioni semplici (gravi precise e concordanti), del reddito, del Vap ed altro fondata sulla documentazione e sugli elementi e dati certi dichiarati dal contribuente, è legittima e le semplici affermazioni di parte sono irrilevanti ed ininfluenti’. La superiore affermazione però risulta del tutto erronea poiché, a differenza di quanto mostra di ritenere il Giudicante, la sussistenza dei presupposti per un accertamento induttivo non comporta di per sé un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma comporta soltanto che l’accertamento può essere basato su presunzioni la cui gravità, precisione e concordanza deve essere valutata in concreto dal giudice. L’onere della prova del maggior reddito resta perciò a carico dell’Amministrazione ‘. ‘Non può poi non porsi in evidenza come la documentata perdita del primario cliente RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel corso del secondo semestre del 2005,
aveva comportato un notevole decremento del fatturato (già di per sé ridottosi per effetto delle vessatorie condizioni imposte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE), idoneo di per sé a giustificare lo scostamento riveniente dall’applicazione dell’accertamento standardizzato’.
5.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile perché non rappresenta, neppure graficamente, alcuna violazione delle disposizioni di legge dedotte in rubrica.
Lo è poi perché, in specie nella parte finale, introduce un ‘thema’ esclusivamente meritale, finendo per sollecitare a questa S.C. un nuovo e più favorevole, per i contribuenti, giudizio di merito, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo della sola legalità (ossia legittimità) delle pronunce ricorso.
Il motivo è comunque manifestamente infondato.
La CTR ha pienamente osservato la disciplina dell’accertamento mediante studi di settore, alla luce dei costanti insegnamenti di questa Suprema Corte (giusta la sentenza delle Sezioni unite già innanzi citata, recentemente ribadita, tal quale, da Sez. 5, n. 24931 del 18/08/2022, Rv. 665598 -01). Ed invero, ‘in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura’ (Sez. 5, n. 769 del 15/01/2019. Rv. 652188 -01). Ora, la CTR afferma non avere la società ottemperato al suddetto onere, essendosi limitata a deduzioni solo locutorie, senza fornire ‘alcun elemento specifico idoneo ad attestare in concreto, la connessione e l’inerenza con
quanto genericamente affermato nel ricorso introduttivo’. Né, ancora dinanzi a questa S.C., i contribuenti (al di là della parziale riproduzione, nel primo motivo, delle difese nel procedimento amministrativo e nel ricorso introduttivo del giudizio) concretamente dimostrano il contrario, mediante puntuale richiamo a precisi elementi probatori già versati nei fascicoli dei gradi di merito (viepiù da congruamente localizzarsi, riprodursi e contestualizzarsi; ciò che non fanno).
Quarto motivo: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 cpc, comma 1 n. 5’.
6.1. ‘Gradatamente deve osservarsi come il Giudicante abbia obliterato l’esame della circostanza relativa alle giustificazioni offerte nel corso del contraddittorio (reiterate poi con il ricorso introduttivo) che ove esaminata avrebbe potuto indurre il Giudicante a pervenire ad una decisione di segno diverso quantomeno nel senso di una rideterminazione dei ricavi più favorevole al contribuente’.
6.2. Il motivo è inammissibile.
‘L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l”omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 -01).
In definitiva, tutti e tre i ricorsi vanno integralmente disattesi, con le statuizioni consequenziali di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dato atto della riunione dei ricorsi di cui ai fascicoli nn. 28476 del 2019 e 28478 del 2019 al ricorso di cui al fascicolo n. 28475 del 2019,
-rigetta i ricorsi riuniti;
-condanna in solido RAGIONE_SOCIALE incorporante per fusione della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , Idone RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 marzo 2025.