Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17154/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7421/16 depositata in data 30/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’istanza volta al riconoscimento della deducibilità a fini Ires, per l’ anno di imposta 2006, degli interessi passivi erroneamente sottoposti a imposizione in dichiarazione, avendo ritenuto la società di non poterli dedurre in forza della disposizione dell’art. 98 t .u.i.r. in tema di thin capitalization , evidenziando che la parte avrebbe dovuto presentare una istanza di interpello o una dichiarazione integrativa, ormai preclusa dal decorso dei termini.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso con sentenza annullata dalla CTR per difetto di sottoscrizione del giudice; a seguito di riassunzione, la CTP accoglieva nuovamente il ricorso ritenendo: a) l’atto di diniego privo di idonea motivazione; b) per completezza, tempestiva la dichiarazione integrativa presentata dalla società il 6/12/2011, in quanto il termine per la dichiarazione integrativa a favore era quello del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La CT R della Lombardia rigettava l’appello erariale, ritenendo: a) che l’amministrazione non aveva disconosciuto che erano effettivi e reali gli interessi passivi corrisposti ritenendo quindi improvvisato e strumentale l’argomento della thin capitalization , speso dall’ufficio nella memoria nel corso del giudizio di appello, peraltro trattandosi di un fatto non provato dall’ufficio medesimo ; b) che la dichiarazione integrativa era tempestiva e valeva a superare i rilievi dell’ufficio; c) infine che, in ossequio allo Statuto del contribuente, era inaccettabile che un comportamento illecito del contribuente generasse un arricchimento indebito del fisco.
Contro tale sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE in base a tre motivi.
La società resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del l’11 /01/2024.
Considerato che:
La ricorrente propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, secondo comma, e 346 cod. proc. civ., evidenziando che la CTP si era pronunciata unicamente sulla invalidità dell’atto di diniego per difetto di motivazione e sulla tempestività della dichiarazione, senza alcuna pronuncia circa la spettanza nel merito del diritto del contribuente alla deduzione degli interessi passivi, oggetto di esplicita ulteriore domanda; non avendo la società proposto appello né riproposto la domanda non oggetto di pronuncia, limitandosi a proporre un appello incidentale sulla dedotta violazione dell’ avviso di diniego dei principi dello Statuto del contribuente, i giudici di appello si erano pronunciati ultra petita . Assume che la pronuncia anche sul merito si rinverrebbe nella statuizione relativa ai presupposti del diritto alla deduzione (comunque la si interpreti, in termini di inammissibilità o di rigetto RAGIONE_SOCIALE difese di merito dell’ufficio).
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in via alternativa e gradata rispetto al primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 2, 24, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha ritenuto improvvisata, strumentale e tardiva la questione della thin capitalization ; l’eccezione di difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto del ricorrente costituisce mera difesa e ben poteva
essere proposta nel caso di specie anche nella memoria di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 a seguito dell’appello incidentale.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione de ll’art. 2697 cod. civ. laddove la CTR ha affermato che si dava per scontata una sottocapitalizzazione che era semmai da dimostrare, mentre nelle cause di rimborso l’onere probatorio grava sul contribuente.
La natura processuale dei vizi dedotti con i primi due motivi determina la necessità di acquisire i fascicoli dei giudizi di merito, dovendosi quindi rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, in data 11 gennaio 2024.