Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2353 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2353 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME di NOME COGNOME
– intimati
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 7992/13/21 depositata il 16 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia ricorre avverso la decisione d’appello che ha riconosciuto i presupposti per i benefici conseguenti agli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la provincia di Catania nell’ottobre 2002, osservando altresì che la richiesta di riconoscimento integrale degli importi iscritti a ruolo era nuova in quanto proposta in appello.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 cod. proc. civ.
Intanto va affermato che la domanda relativa all’intero importo, effettivamente iscritto a ruolo, dipende dalla decisione della Commissione Europea 2016/195, che ha subordinato la spettanza del beneficio al rispetto del regolamento de minimis, laddove l’Agenzia allega che il contribuente stesso non avrebbe dimostrato il ricorrere dei relativi requisiti, che correttamente la stessa CTR pone a carico dell’onere probatorio del contribuente.
Orbene la CTR, nella sua motivazione, data per pacifica la natura di imprenditore del contribuente, come eccepito dall’Agenzia, non si è data carico di esaminare la sussistenza circa la ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento, e pertanto la pronuncia medesima dev’essere cassata con rinvio allo scopo.
Né può ritenersi che la CTR possa aver tratto dalla sospensione della cartella la sussistenza dei presupposti del beneficio, siccome pacifici, dal momento che -come già osservato -la decisione della CE è intervenuta in corso di giudizio, e non certo all’epoca dell’emissione della cartella medesima.
Il ricorso merita dunque accoglimento con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della SiciliaCatania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024