Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11397/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 4576/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) era attinta dalla car tella di pagamento n. 012 2018 00019193 01 000 ‘avente ad oggetto: a) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito RAGIONE_SOCIALE‘atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 12.12.2016; b) Indebita compensazione IVA anno 2011, ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, esecutivo il 19.02.2018; somme dovute a seguito RAGIONE_SOCIALE‘atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 20.11.2017; c) Controllo MoRAGIONE_SOCIALEo Unico anno 2014, dichiarazione moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO presentata per il periodo di imposta 2014, ruolo n. 2018/250113, esecutivo 01.03.2018)’ (cfr. sentenza in epigrafe).
2. La CTP di Avellino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 54/2019, accoglieva parzialmente il ricorso, osservando: ‘a) la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella era avvenuta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge in materia ; b) la motivazione era congrua e conforme al moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale per tale tipologia di atto; c) la pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1 e 5, legge 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 non comporta alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto né impedisce all’interessato di fruire RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ad 1/3 -senza quindi subire alcun pregiudizio – qualora versi entro 30 gg. dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale quanto dovuto; d) nessuna prescrizione si è verificata ; e) l’indebita compensazione IVA per l’anno 2011 è stata oggetto dla sentenza n. 534/2018 del 16.05.2018 depositata il 24.05.2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino con la quale è stato annullato l’atto impugnato per quanto attiene al recupero del credito IVA e alle irrogate sanzioni, sicché la
cartella di pagamento va confermata relativamente ai soli interessi iscritti a ruolo’ (cfr. sentenza in epigrafe).
Proponevano appello in via principale l’RAGIONE_SOCIALE ed in via incidentale la contribuente per le parti di rispettiva soccombenza.
3.1. La CTR RAGIONE_SOCIALEa Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli.
3.2. Per quanto di residuo interesse nella presente sede, essa osservava in motivazione:
Quanto poi alla mancata comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36- bis, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la pacifica giurisprudenza di legittimità afferma che, in caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l’invio al contribuente RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto nell’ipotesi di omessi o tardivi versamenti, che implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 . Tale evenienza nella specie non ricorre affatto, in quanto la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, senza alcuna rettifica RAGIONE_SOCIALE predette imposte e senza che emergessero errori, ovvero irregolarità
nella dichiarazione . Va ribadito che, peraltro, secondo orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte l’omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica RAGIONE_SOCIALEa stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perché in tali ipotesi non spetta la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative .
Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall’atto di gravame.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (con il RAGIONE_SOCIALE).
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Ex artt. 360 1 n. 3) c.p.c.: Violazione e/a falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. -Inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova’.
1.1. ‘In prima grado la Società ha tra l’altro eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnato per la mancata preventiva notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di irregolarità’. In particolare, la Società eccepito la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di irregolarità’, evidenziando la rilevanza e decisività del vizio, posto che l’Ufficio, benché facesse riferimento nel corpo RAGIONE_SOCIALEa cartella al controllo automatizzato ex art. 36 DPR. 600/73, a fronte RAGIONE_SOCIALEa espressa contestazione sul punta da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente, non ave provato in giudizio che effettivamente la cartella ripetesse in modo pedissequo quanto riportato dalla stessa Società in sede di
dichiarazione. Il motivo è stato riproposto in secondo grado con le forme RAGIONE_SOCIALEa impugnazione incidentale. La CTR rigettato il mezzo, violando palesemente le norme in epigrafe per totale travisamento del tenore del motivo di gravame. In effetti, il Giudice di secondo grado ha confermato che nella specie non è stata notificata la comunicazione di irregolarità. Ma ha nel contempo escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘omissione sull’assunto che tale comunicazione non è obbligatoria tutte le volte in cui la cartello sia stata emessa a fronte di un controllo automatizzato ex art. 36 -bis DPR. 600/73, poiché in tal caso non vi sarebbe alcuna incertezza sul ‘quantum’ richiesto, poiché dichiarato dallo stesso contribuente. Ora, nessuno pone in dubbio il principio invocato dalla CTR. Ciò che invece si contesta al Giudice di appello è di avere travisato il mezzo nella parte in cui la contribuente ha espressamente contestato in giudizio di aver dichiarato le somme richieste con il controllo automatizzato, invocando sul punto lo specifico onere istruttorio in capo all’Ufficio; onere che però non è stato assolto. Altrimenti detto, la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall’Ufficio con la cartella e nel contempo ha censurato il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio medesimo che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ha omesso di dimostrare in giudizio che le somme liquidate in cartella fossero effettivamente quelle dichiarate dalla contribuente . Né si obietti che la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di irregolarità non costituisce vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella, ma semmai una mera irregolarità. Il rilievo infatti non coglie nel segno, pasto che la violazione esibisce invece evidenti profili di decisività, laddove si consideri che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa omissione e RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza avrebbe consentito di ridurre le sanzioni liquidate nella cartella medesima al solo 10%, come previsto dalla legge’.
1.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso è inammissibile perché – a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto compiuto dalla CTR in funzione RAGIONE_SOCIALE‘affermazione secondo cui ‘ la cartella risulta essere stata emessa per mancato versamento IVA e addizionali regionali e comunali IRPEF tutti risultanti dalla compilazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione’ non indica dove, testualmente, nell’atto introduttivo del giudizio, la contribuente avrebbe espressamente e chiaramente disconosciuto o la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE somme portate in cartella rispetto a quelle dalla medesima dichiarate o ‘in limine’ la stessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione (‘la Società ha contestato in giudizio di non aver dichiarato quanto richiesto dall’Ufficio con la cartella’).
Invero, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa pertinente parte RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio, riprodotto per autosufficienza a p. 9 del ricorso per cassazione, non di evince in alcun modo siffatto specifico disconoscimento, con puntuale riferimento alla cartella impugnata ed alla dichiarazione presentata. Piuttosto l’intero discorso (ripreso pressoché alla lettera nell’atto di appello: cfr. p. 14 del ricorso per cassazione) è articolato in termini affatto generali e perciò solo teorici. Valga il vero:
È chiaro infatti che affinché la CTP possa pervenire ad un simile giudizio occorre l’Amministrazione fornisca la prova (i) che il soggetta ha in effetti presentato la dichiarazione fiscale in relazione all’anno oggetto di recupero e (ii) che non possono riscontrarsi errori su aspetti rilevanti RAGIONE_SOCIALEa stessa. In altri termini, affinché si passa assumere come non necessaria la notifica del c.d. avviso bonario, occorre che il Giudice sia posto nelle condizioni di confrontare la dichiarazione con il risultato del controllo automatico.
Si vuol dire cioè che per poter considerare carretto l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio è assolutamente necessario appurare che le somme riportate nella cartella (i) sono state effettivamente dichiarate dalla stessa contribuente e che (ii) non sussiste
alcuna divergenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla dichiarazione.
Insomma, non è passibile dichiarare in via astratta e generale la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio laddove la cartella è fondata art. 36 -bis del Dpr 600/73 e/o ‘art. 54-bis del Dpr 633/72, ma ciò consegue alla rilevata non divergenza tra il dichiarato ed il risultato RAGIONE_SOCIALEa liquidazione automatica ex art. 36-bis.
Il motivo è comunque manifestamente infondato.
Questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 -02) ha già condivisibilmente avuto modo di affermare che il principio secondo cui nel giudizio d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ‘ritratti’ la propria dichiarazione provare il fatto impedivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il contribuente neghi radicalmente di aver esposto nella dichiarazione i dati sui quali la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l’ostensione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione stessa.
Sicché – definendo e precisando detto insegnamento alla luce RAGIONE_SOCIALEa fattispecie oggetto di giudizio – può ricavarsi il seguente ulteriore principio, a termini del quale,
a misura che una cartella di pagamento, in conformità al moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale, espliciti che l’emissione consegue al controllo automatizzato di una dichiarazione, individuata per anno d’imposta, con emersione di totalmente o parzialmente omessi versamenti degli importi, pure individuati in funzione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa, in applicazione del
generale criterio di riparto degli oneri allegatori e probatori, non compete all’Ufficio di render conto e fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE‘effettiva corrispondenza degli importi esposti nella cartella con quelli ivi contenuti, sufficiente essendo il relativo richiamo in cartella, mentre invece compete al contribuente, che conserva copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate e può peraltro agevolmente accedervi attraverso spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, precisamente eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo RAGIONE_SOCIALEa pretesa sul fondamento, o RAGIONE_SOCIALEa riferibilità ad altri RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE vicende per le quali essa debba considerarsi ‘tamquam non esset’, ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza RAGIONE_SOCIALE basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalla dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati.
Alla stregua di quanto innanzi, il motivo che ne occupa, come anticipavasi, nel denunciare un’inesistente inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in cui la CTR sarebbe incorsa, si palesa del tutto decentrato e perciò comunque (a prescindere dalla rilevata inammissibilità) votato al rigetto.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Ex 360 1 n. 4) c.p.c.: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. -Motivazione apparente’.
2.1. ‘Sia in primo che in secondo grado (nella forma RAGIONE_SOCIALEa impugnazione incidentale) la Società ha tra l’altro eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnata sia per difetto di motivazione, sia in punto di calcolo degli stratosferici interessi. Epperò, nonostante la regolare e tempestiva formulazione, la CTR ha liquidato entrambi i
mezzi di impugnazione incidentale con il seguente percorso argomentativo : ‘Non occorre spendere ulteriori argomenti circa le residue doglianze del contribuente (difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato anche in relazione al calcolo degli interessi) essendo sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto, in alcun modo contrastate dall’atto di gravame”. ‘La sentenza RAGIONE_SOCIALEo CTR, così confezionata, è all’evidenza incorsa nel vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente ‘.
2.2. Il motivo è infondato.
La CTR, nella parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo, rende conto RAGIONE_SOCIALE‘avere la CTP affermato che ‘ la motivazione era congrua e conforme al moRAGIONE_SOCIALEo ministeriale per tale tipologia di atto’; indi, nella parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata dedicata alla motivazione in diritto, a confutazione RAGIONE_SOCIALE riproposte doglianze del difetto di motivazione, con precipuo riguardo al calcolo degli interessi, afferma:
-essere ‘sufficiente il richiamo alle diffuse motivazioni spese dai primi giudici sul punto’
-non essere dette ‘diffuse motivazioni’ ‘in alcun modo contrastate dall’atto di gravame’.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘in parte qua’, a differenza di quanto denunciato nel motivo, è reale ed effettiva, sia da un punto di vista grafico che contenutistico.
Infatti,
-per un verso, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in punto di esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, anche, e soprattutto, sotto il profilo del calcolo degli interessi, si dimostra particolarmente ampia ed approfondita (cfr. pp. 11 -13 del ricorso per cassazione, ove la sentenza di primo grado è riportata per autosufficienza);
-per altro verso, le devoluzioni sul punto in appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente (cfr. pp. 14 e 15 del ricorso per cassazione) sono sostanzialmente reiterative di quelle proposte in primo grado (cfr. pp. 9 -11 del medesimo ricorso).
Avendo dunque la CTR correttamente evidenziato siffatta reiteratività (d’altronde non contestata), in guisa da dimostrare di aver preso cognizione RAGIONE_SOCIALE doglianze e RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e di averle messe criticamente a raffronto, ben essa era legittimata a riportarsi all’esaustiva motivazione di detta sentenza, per l’effetto motivatamente condivisa.
Ciò, esclusa un’inesistenza grafica o contenutistica RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, esclude altresì una mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa stessa.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2024.