Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17398 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12610/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZ.DIST. SIRACUSA n. 7580/2022 depositata il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. Siracusa ( hinc: CTR), con la sentenza n. 7580/2022 depositata in data 12/09/2022, ha accolto parzialmente gli appelli proposti dall’Associazione RAGIONE_SOCIALE e dal legale rappresentante, sig. NOME COGNOME contro le sentenze n. 2258/2021 e n. 991/2021 emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
La CTR ha ritenuto che l’associazione contribuente non avesse fornito giustificazioni sufficienti per controdedurre ai rilievi formulati dall’ente impositore. In particolare, ha rilevato che le associazioni di volontariato sono soggette alla disciplina dell’art. 3 legge quadro sul volontariato, che prevede l’assenza dello scopo di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche elettive, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, la previsione dei criteri di amministrazione e di esclusione di questi ultimi ai loro obblighi e diritti e l’obbligo di redazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione degli aderenti all’associazione. Tali requisiti non sono stati dimostrati dall’associazione contribuente, considerato anche il furto (anche della contabilità) denunciato in data 26/04/2016.
2.1. La CTR ha, tuttavia, ritenuto che sulla ricostruzione dei maggiori imponibili determinati dai verificatori il patrocinio della difesa non sia stato in grado di controdedurre efficacemente. In ogni caso, rilevando che agli atti di causa era allegata la documentazione attestante i rimborsi eseguiti in favore degli associati nell’anno 2012, per l’importo complessivo di Euro 75.540, ha rideterminato l’imponibile ai fini IRES e IRAP decurtandolo di
tale somma, ottenendo Euro 64.554 in luogo di Euro 140.094. Allo stesso modo ha rideterminato l’imponibile ai fini IVA (da Euro 140.094 a Euro 96.742). Ha quindi affidato all’ufficio la rideterminazione delle imposte dovute e delle relative sanzioni.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 1 e ss. d.lgs. 31/12/1992 n. 546, 115 c.p.c. e legge 11/08/1991, n. 266, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la parte della sentenza impugnata dove si afferma che: « … Questo decidente ritiene possibile, per un verso, che anche i libri sociali, di questi si tratta, e non delle scritture contabili, non essendo la verificata obbligata alla tenuta di queste ultime, ai sensi della norma agevolativa, siano andati smarriti; ma dall’altro, è pur vero che, sulla ricostruzione dei maggiori imponibili, come determinati dai verificatori, il patrocinio della difesa non è stato in grado di controdedurre efficacemente, ma solo sostenendo trattarsi di rimborsi erogati agli associati ».
Rileva che la CTR non abbia applicato correttamente il principio del riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e di disponibilità delle prove di cui agli artt. 115 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992. A pag. 18 ss. del ricorso in cassazione riporta la documentazione allegata all’avviso di accertamento.
Rileva, poi, che la CTR finisce per addossare all ‘ Amministrazione finanziaria un onere della prova spettante al contribuente: quello appunto di comprovare le ragioni della agevolazione.
1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la CTR, dato atto che l’associazione non aveva fornito la prova dei requisiti previsti dalla legge quadro sul volontariato, ha rideterminato gli imponibili a titolo di IRES e IRAP, nonché a titolo di IVA, facendo riferimento alla documentazione prodotta dalla contribuente. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: « Il Collegio, ritenuto che agli atti di causa è allegata la documentazione attestante i rimborsi che l’Associazione aveva erogato, nell’anno 2012, agli associati, singolarmente individuati, per l’importo complessivi di € 75.540,00, dispone che l’imponibile, ai fini Ires ed Irap accertato dall’Ufficio in €140.094,00, va decurtato dell’importo dei rimborsi effettuati nell’anno 2012, pari ad € 75.540,00 per cui il nuovo imponibile ammonta ad € 64.554,00.
In modo analogo si procede per l’imponibile IVA, dal quale all’importo di € 172.282,00 va detratto l’importo delle somme rimborsate agli associati, determinandosi, in tal modo, il nuovo imponibile in € 96.742,00. » Un simile argomentare non comporta alcuna violazione dei parametri normativi evocati dalla parte ricorrente a fondamento del motivo di ricorso.
Con il secondo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
2.1. Con tale motivo la ricorrente -richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione apparente –
evidenzia che nel caso di specie la sentenza impugnata presenterebbe affermazioni tra loro inconciliabili. A tal fine rileva che: « Ed infatti, da un lato la CTR afferma che nulla la Associazione ha dimostrato circa il possesso dei presupposti attestanti la qualità di associazione di volontariato (‘Il Collegio osserva, infatti, che le Associazioni di volontariato, sono soggetti alla disciplina normativa dell’art. 3 della legge quadro sul volontariato, che prevede l’assenza di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche elettive, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di amministrazione e di esclusione di quest’ultimi, ai loro obblighi e diritti. Ed, infine, l’obbligo di redazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione degli aderenti all’Associazione. Orbene, nulla di tutto questo è stato dimostrato’).
E purtuttavia con un salto logico prima che giuridico e senza alcuna motivazione atta a collegare le due affermazioni la Corte ha ritenuto che la ‘documentazione attestante i rimborsi che l’Associazione aveva erogato, nell’anno 2012, agli associati, singolarmente individuati, per l’importo complessivo di € 75.540,00’ fosse idonea a recuperare la prova non offerta del presupposto dell’assenza di lucro: si badi questo passaggio non è contenuto nella sentenza ed è lasciato alla fantasia del lettore. »
2.2. Il motivo è infondato: nella specie non è la qualifica di associazione di volontariato -per la quale è stato escluso che il contribuente avesse fornito la prova -a comportare la rideterminazione degli imponibili, ma piuttosto la documentazione attestante la presenza di rimborsi agli associati. Si tratta, quindi, di uscite che la CTR ha ritenuto essere state documentate dalla
contribuente, assoggettata a IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di importi rideterminati.
Con il terzo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
3.1. La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di appello, la documentazione relativa ai rimborsi erogati nel 2012 dall’Associazione RAGIONE_SOCIALE agli associati, singolarmente individuati, per l’importo complessivo di € 75.540,00, non è affatto idonea a consentirne la deducibilità fiscale da parte dell’associazione, in quanto dall’informale prospetto riepilogativo esibito in giudizio dalla parte (depositato come doc. 12) non si evince né l’asserita natura di rimborso spese ai singoli associati, dato che tali spese non risultano documentate, né la specificazione delle caratteristiche delle singole prestazioni di volontariato svolte dagli stessi (data, durata, ecc.). Non è stato neppure esibito il tracciamento dei pagamenti effettuati, al fine di dimostrare l’effettiva erogazione di detti rimborsi spese (sia per quanto riguarda l’ an , che il quantum ). Si tratta di un vero e proprio travisamento della prova.
La ricorrente afferma, quindi, che: « La Corte di giustizia tributaria di II grado ha fatto uso di una informazione probatoria inesistente, che proprio perché inesistente, illegittimamente è stata posta a fondamento della decisione di merito. Inoltre, si osserva che l’errore commesso dal giudice di merito nella percezione della prova è stato decisivo, è cioè un errore in assenza del quale la decisione del giudice di merito sarebbe stata diversa. E ciò non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza.»
3.2. Il motivo non può essere accolto, in quanto teso a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella
sentenza impugnata; sul punto occorre rilevare che, sempre secondo questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., 23/04/2024, n. 10927).
Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione degli intimati.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.