Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5763/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , ed il Sig. NOME COGNOME in proprio (C.F. CODICE_FISCALE);
-intimati –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 973/04/2021, depositata in data 28/7/2021;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 luglio 2024;
Rilevato che:
In seguito ad un controllo effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale di Venezia, emerse che la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la associazione’ o ‘la RAGIONE_SOCIALE‘ ) aveva presentato il Modello Unico Enti non commerciali solo nei periodi di imposta 2006 e 2007.
In data 1/6/2015 fu notificato all’associazione e al Sig. COGNOME un questionario, con il quale fu richiesta tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa all’annualità 2010 e 2011.
Verificata la documentazione, gli accertatori ritennero che l’associazione non avesse dimostrato l’esercizio in concreto di attività associativa, né i presupposti di applicazione della legge n. 398 del 1991, concludendo per la natura commerciale dell’attività esercitata dall’associazione.
Vennero, pertanto, rideterminate le maggiori imposte Ires, Irap e Iva, per un’imposta a debito pari a complessivi euro 12.000.
L’associazione e il RAGIONE_SOCIALE in proprio impugnarono l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Venezia, che accolse il ricorso.
Su appello dell’amministrazione, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’associazione e il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Motivazione apparente o comunque perplessa e contraddittoria’ , l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza impugnata per motivazione apparente.
Solo in apparenza la C.T.R. avrebbe motivato la sentenza impugnata, ma in realtà quest’ultima non si sarebbe confrontata con il caso di specie e non avrebbe analizzato gli indici sostanziali offerti dall’amministrazione a sostegno della natura commerciale dell’ente contribuente.
L’amministrazione, inoltre, si duole che la RAGIONE_SOCIALE non abbia minimamente motivato circa la dedotta insussistenza di qualsiasi elemento portato dall’associazione a sostegno della sua natura non commerciale.
1.1. Il motivo è infondato.
Benché compendiata in poche righe, non può dirsi che la sentenza impugnata manchi del tutto dell’apparato motivazionale o contenga una motivazione meramente apparente (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’onere della prova laddove i giudici richiedono che sia l’ufficio a dover dimostrare la commercialità dell’ente. E’ il contribuente che deve dimostrare il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione’ , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver posto su di essa l’onere di dimostrare la natura commerciale dell’ente associativo, mentre avrebbe dovuto quest’ultimo dimostrare tutti i requisiti per godere, quale associazione RAGIONE_SOCIALE, dei benefici fiscali previsti dalla legge.
2.1. Il motivo è fondato.
Con la sentenza impugnata, il giudice di appello ha rigettato il gravame dell’amministrazione ritenendo che quest’ultima non avesse provato la natura sostanzialmente commerciale dell’ente associativo.
Però, così opinando, la C.T.R. si è posta in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ( ex coeteris , cfr. Cass., sez. 6-5, n. 23228/2017) secondo il quale deve essere il soggetto contribuente ad allegare e a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per godere, quale associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste dalla legge.
3. In accoglimento del secondo motivo, dunque, la sentenza è cassata e la causa è rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche, per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.