Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20627 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente – avverso
la sentenza n. 2869, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 15.9.2020, e pubblicata il 7.10.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012 – Notifica del ricorso in primo grado – Mancata prova della tempestività -Conseguenze.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, condividendo le conclusioni di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, notificava il 9.12.2012 alla G.C. RAGIONE_SOCIALE , l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini Ires, Iva ed Irap, il maggior reddito ritenuto percepito in conseguenza di cause diverse (indeducibilità di taluni costi, maggiori ricavi non dichiarati, etc.), con riferimento all’anno 2012.
La società impugnava l’avviso di accertamento notificatole, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo plurime censure, procedimentali e di merito. La CTP riteneva tardiva la proposizione del ricorso da parte della società e dichiarava inammissibile l’impugnazione.
La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la pronuncia dei primi giudici.
La società ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di prendere parte all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s. Procuratore Generale NOME COGNOME ed ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 23 del D.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto il
giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso introdotto in primo grado, trascurando fatti ed atti comprovanti il puntuale rispetto per equipollenza degli adempimenti previsti dalle norme, oltre a non considerare che si trattava di fatti ed atti non contestati, bensì pacifici tra le parti.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la ‘nullità’ della sentenza del giudice del gravame in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile l’appello anche per essersi la contribuente limitata, nel gravame, a richiamare le ragioni di merito oggetto dell’originario ricorso, senza proporne neppure una sintesi.
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura la pronuncia di inammissibilità del ricorso, sebbene la prova della tempestiva notifica non fosse stata depositata presso la segreteria della CTP di Roma, perché la notifica risultava tempestiva e valida, considerato l’allungamento dei termini conseguente alla tentata procedura di adesione, come provato dalle stesse controdeduzioni con le quali l’Amministrazione finanziaria si costituiva nei due gradi del giudizio, documenti da ritenersi atti pubblici fidefacenti.
3.1. La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso introdotto in primo grado perché la ricorrente non ha provato di aver provveduto tempestivamente alla sua notificazione. Inoltre, ha invocato un differimento dei termini utili per la notifica in conseguenza dello svolgimento della procedura di accertamento con adesione, ma non ha provato neppure che questa procedura sia stata svolta. Ancora, ha ritenuto inammissibile pure il ricorso in appello, perché privo di specifici motivi di contestazione dell’attto impugnato, essendosi la ricorrente limitata a richiamare gli originari motivi di ricorso, senza neppure proporne una sintesi.
3.2. La società, nel proprio atto di ricorso, scrive: ‘quanto al mancato deposito della documentazione attestante la data di notifica del ricorso, giova ricordare che … la società ha scelto di notificare il ricorso l’ultimo giorno utile, l’8 maggio 2017 (tenuto conto del prolungamento dei termini dovuto all’avvio dell’accertamento con adesione) nelle forme previste dalla legge, ossia consegnando direttamente in detta data il ricorso all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale III di Roma.
Di tale consegna, anche dal punto di vista temporale, nella prospettazione della ricorrente fa fede quanto riconosciuto dallo stesso Ufficio della citata Agenzia delle Entrate che, nel costituirsi tanto in I grado quanto in II grado, non ha contestato la circostanza, ‘di conseguenza anche se non venne depositata presso la segreteria della competente Commissione Tributaria provinciale di Roma, in una con il ricorso, anche la ricevuta di deposito di cui al citato art. 32, 1 comma, è innegabile che la prova della tempestività della notifica del ricorso risultava in modo del tutto equivalente, attestata da atti pubblici fidefacenti, quali sono, nei limiti e in conformità agli artt. 2699 e 2700 c.c., anche gli atti di Controdeduzione tramite i quali gli uffici erariali si costituiscono nei processi tributari’ (ric. p. 7 ss.).
3.3. Risulta quindi opportuno ricordare che l’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, fissa per la proposizione del ricorso innanzi al giudice tributario il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell’atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell’atto impugnato (cfr. Cass. sez. V, 12.9.2024, n. 24518).
L’art. 22 del d.lgs. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis , recita: ‘ Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.
In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi ‘.
Il comma terzo del successivo articolo 23 regola la costituzione in giudizio della parte resistente e dispone che ‘ nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende avvalersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa ‘.
3.4. Dalle norme ora richiamate emerge a chiare lettere la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione. Detta rilevabilità d’ufficio svolge una funzione di interesse pubblico, e richiede al giudice di rilevare ex actis la tempestività, o meno, del ricorso. D’altronde, ricade sul ricorrente l’onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso ed a nulla rileva il mancato cenno al vizio nell’atto di costituzione della resistente, che invece è vincolata, ai sensi dell’art. 23 d. lgs. 546 del 1992, a proporre eccezioni processuali e di merito che però non siano rilevabili d’ufficio. Rimane pertanto una competenza propria del giudice il poteredovere di controllare l’inesistenza di cause di inammissibilità del ricorso e quindi anche la tempestività della sua notificazione come provata dalla parte.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto, rimanendo assorbito il secondo.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia.
4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per la condanna della società ricorrente anche al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , assorbito il secondo; condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.