Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13871 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18600/2018 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo PEC: )
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: )
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5338/24/17 depositata in data 15/12/2017, non notificata;
Oggetto: intermediazione di manodopera – onere della prova –
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per il periodo d’imposta 2008 con il quale l’Ufficio riqualificava come illecita intermediazione di manodopera il contratto di appalto stipulato dalla ridetta società con la società RAGIONE_SOCIALE recuperando di conseguenza in capo alla contribuente la maggiore IRAP dovuta, oltre a interessi e sanzioni;
-la CTP accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio;
-con la sentenza qui gravata la CTR accoglieva l’impugnazione;
-ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi di doglianza;
-l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente posto a carico della RAGIONE_SOCIALE l’onere di dar prova della genuinità dell’attività di impresa di RAGIONE_SOCIALE, avendo ritenuto la stessa difettosa del potere direttivo sulle proprie maestranze;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. Lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, sia pur riconoscendo espressamente in motivazione che l’appalto di servizi abbia avuto regolare esecuzione e che la responsabilità e la organizzazione dell’attività appaltata fosse affidata ad un
incaricato della appaltatrice, ha ritenuto che la fattispecie ricadesse in quella di illecita somministrazione di manodopera;
-i motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati;
-va premesso che la CTR ha accertato in fatto che -sia pur non risultando contestato che l’appalto di servizi ‘sia stato effettivamente eseguito’ (pag. 3 terzo capoverso della sentenza impugnata) -nondimeno ‘il recupero fiscale si fonda invece sulla qualificazione giuridica dello stesso come somministrazione di manodopera e dunque sull’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria dell’insussistenza di valide ragioni economiche per la deduzione di componenti negative del reddito a fini IRAP’ (pag. 3 ancora terzo capoverso della sentenza impugnata);
-va quindi ricordato, in diritto, che questa Corte ritiene indetraibilità l’iva relativa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22233 del 06/08/2024) nel caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, in cui l’inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l’esborso dell’apparente appaltante, che, per l’effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l’IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione;
-la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 18808 del 2017; Cass. n. 28953 del 2018), ha da tempo chiarito che, pur dopo la riforma di cui al d. Lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da
quello di appalto, incorre infatti in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione dell’IVA ad esse relativa e l’accertamento rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3, del d. Lgs. 446 del 1997 (Cass. n. 7440 del 2022; Cass. n. 34876 del 2021; Cass. n. 12807 del 2020). Affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive ), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l’ intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così Cass. n. 12551 del 2020; Cass. n. 15557 del 2019; v. anche Cass. n. 12807 del 2020). Ciò che conta (Cass. n. 12551 del 2020), quindi, è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa;
-sul punto, quanto poi all’onere della prova, questa Corte costantemente ritiene che in ordine alla corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva, compete al Giudice di Legittimità nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass. 5/05/2017, n. 10973; 26/01/2007, n. 1715). Peraltro, per l’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, qualora anche unica, può ritenersi sufficiente, anche nel processo tributario, a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertati dalla amministrazione (Cass., 24/01/2007, n. 1575; cfr. anche 26/09/2018, n. 23153), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria;
-ne deriva che l’Ufficio finanziario adempie al proprio onere probatorio deducendo e provando la sussistenza di elementi
indiziari, a fronte dei quali scatta l’onere di provare il contrario in capo al contribuente;
-nel presente caso, la CTR si è allineata a tali principi, ai quali ha dato attuazione, accertando in fatto come qui difetti ‘…il potere direttivo nei confronti dei propri dipendenti, di cui per le ragioni finora esposte non vi è prova con riguardo alla NOME COGNOME‘ (pag. 4 della sentenza, primo capoverso); in ordine poi alla prova contraria ha preso atto di come ‘…la società contribuente non è stata in grado di dare prova dei propri assunti, a fronte di una documentazione di cantiere e di carattere fiscale assolutamente carente’ (pag. 4 secondo capoverso);
-quindi, avendo ritenuto fornita la prova della intermediazione illecita, stante la nullità dei contratti correttamente si è ritenuto, da parte del giudice del merito, non configurabile un rapporto di appalto tra la committente interposta, con l’impossibilità di detrarre l’Iva da parte della società contribuente. Il diritto di detrazione scaturisce invece dall’effettiva realizzazione della prestazione di servizi; sicché mancando tale effettiva prestazione non sorge il diritto alla detrazione (CGUE, sent. 27 giugno 2018 cause C- 459-460/17, RAGIONE_SOCIALE, punto 35);
-conclusivamente, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2025.