Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24338 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24338 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 27834-2014 proposto da: da :
COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE studio COGNOME lo GLYPH presso RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME GLYPH che RAGIONE_SOCIALE la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; pro 2019 INDIRIZZO
– resistente con atto di costituzione –
avverso GLYPH za GLYPH 014 GLYPH la GLYPHn. GLYPH della senten 1592/2
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 02/09/2014; il udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio.del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME. di NOME
Rg 27834/2014
Fatto
Considerato che:
Con atto del 27.05.2011 NOME COGNOME acquistava un fabbricato ad uso civile abitazione nel comune di Portoferraio chiedendo le agevolazioni previs per l’acquisto delle abitazioni non di lusso da adibire a prima casa ex a della tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
In data 14.10.2011 l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con il quale contestav decadenza delle agevolazioni dal momento che la suddetta abitazione presentava i requisiti delle abitazioni di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto n. 1072, art. 5, del Ministero dei Lavori Pubblici – perchè dotata d superficie superiore a 200 mq.
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con sentenza n. 223 del 2012 rigettava il ricorso della contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli, con sentenza n.1592/2013 , respingeva la censura mossa dalla contribuente in punto carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione ritenendo che il provvedimen impugnato attraverso il richiamo alla comunicazione effettuata dall’Agenzia d territorio depositaria degli atti catastali dai quali è possibile desumere le degli edifici e dei terreni consentiva di superare le critiche mosse in ordin carenza di motivazione dell’atto impugnato.
Rilevava inoltre che la mancata verifica in loco non rappresentava adempimento necessario tenuto conto che agli atti dell’ufficio erano prese mappe e raffigurazioni grafiche in scala precisando che i documenti in possess dell’ufficio in quanto destinati ad assolvere funzioni di pubblica fed potevano essere posti in discussione incidenter tantum.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi di ricorso.
Si costituisce l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art 370 c.p.c. senza svol difese.
Diritto
Ritenuto che:
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce in relazione all’a 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione degli art 2697 e 2725 c.c. e art c.p.c.
Lamenta in particolare che l’ufficio ,diversamente da quanto sostenuto dall CTR,non avrebbe fornito la prova documentale della propria pretesa impositiva. Osserva che il giudice di appello avrebbe errato nel riconoscere valenz probatoria ad atti non specificatamente indicati.
Con un secondo motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente o contraddittor motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione f parti ai sensi dell’art 360 nr 5 c.p.c.
La contribuente critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che sufficiente a rendere incontestabile la misurazione la mera dichiarazio dell’Ufficio di aver consultato gli atti anche in forza della destinazi assolvere a funzioni di pubblica fede.
Osserva inoltre che l’iter argomentativo seguito appare contraddittorio laddov da un lato riconosce una fede privilegiata ai documenti esaminati e dall’altro atto di un certa approssimazione in relazione alle misure degli edifici e terreni desumibili dagli atti catastali dei quali è depositaria l’Agenzi
Entrate
Il primo motivo è infondato.
La motivazione della decisione della CTR è conforme al principio, affermato da questa Corte in tema di accertamento tributario, secondo cui ” la motivazion di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenzi consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue c
fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri sui qua fondato l’accertamento, in quanto il contribuente, conosciuto il criter valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai s del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, ove il contenu essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento”. (Cas 25153/2013; n. 14027/2012; Cass 15472/2018).
La CTR infatti ha correttamente rilevato che l’atto impugnato er sufficientemente motivato perchè esplicitava che la revoca della agevolazione era supportata dal fatto che all’atto impositivo era allegata la comunicazi proveniente dall’Agenzia del Territorio il cui contenuto è chiaro in tutti aspetti sottolineando che le misurazioni delle superfici e dei terreni e desumibili dagli atti catastali di cui è depositaria la stessa Agenzia.
Atti catastali che sono assistiti da presunzione di veridicità che può es vinta da una prova contraria qui non offerta.
In tale situazione contrapposto all’onere di allegazione da parte dell’amministrazione finanziaria (così soddisfatto), gravava sul contribue produrre ulteriore documentazione al fine di giustificare il proprio dirit suddette agevolazioni e, in particolare, un’adeguata perizia da cui si evinces una consistenza della superficie utile ed una distribuzione dei locali ta integrare i presupposti richiesti dalla normativa
Impostazione questa che trova riscontro nell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in materia di agevolazione fiscale, soccorre la re generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.; con la conseguenza c contestata l’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria, è onere de contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscal
favore (si vedano, proprio in tema di agevolazione “prima casa”, Cass. 11566/16 20376/06 ed altre).
Era dunque onere di COGNOME NOME . – in effetti – fornire la prova del che l’acquisto avesse avuto ad oggetto un immobile rientrante nei parametri dell’agevolazione. E ciò andava fatto con riferimento allo specifico profi contestato dall’agenzia delle entrate, ed appunto univocamente ed immediatamente evincibile (fin dall’avviso) nel superamento del limite superficie, e nell’inserimento dell’immobile stesso nella categoria degli immo di lusso. Prova che il contribuente – al quale l’agevolazione sull’acquisto stata attribuita solo a titolo provvisorio – era ammesso a fornire mediant produzione in giudizio di idonea documentazione tecnica; cosa che, come appurato dalla CTR nella delibazione di merito del quadro probatorio complessivo, non era avvenuta .
Condivisibilmente in questo contesto il Giudice di appello ha fondato il convincimento sulla perizia di parte e l’ha posta a base della decisione dan una spiegazione delle ragioni per le quali la riteneva convincente (v.Cass 2193/2015;Cass. n. 8890-07; n. 7935-02).
Va detto che i presupposti della revoca dell’agevolazione permangono integri anche alla luce dello jus superveniens di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. comma 1, lett. a) il quale, nel sostituire il comma 2 dell’art. 1 della Parte Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del crit di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, beneficio “prima casa” – sulla base dei parametri di cui al D.M. LL.PP. 2 agos 1969.
In forza della disposizione sopravvenuta, infatti, l’esclusione dalla agevolaz non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinsech caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del sud D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimen
sia iscritta in categoria catastale Al, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abita di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici Senonchè, il nuovo regime trova applicazione ai trasferimenti imponibi realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particol successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5 cit.. ( Cass 3357/2018)
Le considerazioni sin qui svolte portano al rigetto del secondo profil contestazione non ravvisandosi nel ragionamento seguito dalla CTR alcuna contraddittorietà avendo la stessa fatto buon governo dei principi in tema ripartizione degli oneri probatori sicchè del tutto corretto appare il per logico che conduce a ritenere non superata la presunzione di veridicità del risultanze catastali, espresso nella impugnata sentenza
Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002 ,art 13,comma quater,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deL4ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello dovut ricorso.
Roma 5.7.2019