Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 971 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7303/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4890/09/14 depositata in data 24 luglio 2014
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Oggetto: tributi -ultrapetizione
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di trasporto su strada, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale -a seguito di PVC -venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA, per effetto della contestazione di numerosi rilievi. Una delle principali riprese atteneva, come risulta dalla sentenza impugnata, al credito vantato verso la società RAGIONE_SOCIALE, ritenuto dall’Ufficio imputabile al periodo di imposta accertato e non a quello precedente di iscrizione a bilancio, in quanto credito incassato nel 2006. Vi erano, poi, come risulta dalla stessa sentenza impugnata (e per quanto qui rileva), ulteriori e minori riprese attinenti a costi indeducibili e non di competenza, a indebita deduzione di oneri finanziari e a indebita appostazione di quote di ammortamento.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso, motivando il rigetto in relazione alle riprese principali.
La CTR del Lazio, con sentenza in data 24 luglio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, che sarebbe stato onere dell’Ufficio provare l’incasso del credito, già iscritto a bilancio nel precedente esercizio 2005, nel successivo periodo di imposta accertato, rigettando nel merito le ulteriori riprese dell’Ufficio.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. L’Ufficio ha depositato memoria con cui ha prodotto la cartolina relativa alla notificazione al legale rappresentante della società intimata, contumace in appello.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato le censure relative agli
« ulteriori recuperi a tassazione ». Osserva il ricorrente che tali rilievi aventi ad oggetto indebita deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali, deduzione di costi non di competenza, deduzione di costi indeducibili per « multe », erronea determinazione delle quote di ammortamento, indebita deduzione per costi di manutenzione e indebita deduzione di oneri finanziari ai fini IRAP (come risulta dall’avviso di accertamento trascritto per specificità) -non sono stati oggetto di espresso esame dalla CTP e non sarebbero stati oggetto di impugnazione dal contribuente, con la sola eccezione del rilievo relativo ai costi di manutenzione. Deduce il ricorrente di avere chiesto dichiararsi la definitività dei rilievi non contestati, laddove il giudice di appello si sarebbe pronunciato sugli stessi rigettandoli. Assume, pertanto, il ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare sull’eccezione di definitività dei rilievi e si sarebbe pronunciato oltre i limiti della domanda introdotta dal ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, carenza di motivazione in relazione alla censura proposta in appello, secondo cui il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulle ragioni dell’annullamento del rilievo relativo alle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento contenuta nell’avviso di accertamento. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe esposto le ragioni per le quali sarebbe stato disposto l’annullamento di tale ultima ripresa .
1.3. C on il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha annullato la ripresa per omessa contabilizzazione di ricavi per mancata prova dell’incasso del credito indicato in bilancio 2005 nel periodo di imposta successivo oggetto di
accertamento. Osserva il ricorrente che il credito, iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2005, sarebbe stato oggetto di incasso nel 2006, come risultante da 67 registrazioni contabili recanti la descrizione « incassata fattura n. 20000 del 31.12.2005 RAGIONE_SOCIALE », incassi che la società accertata non sarebbe stata in grado di giustificare. Deduce, pertanto, viol azione dell’onere della prova, in quanto l’onere della registrazione in contabilità dell’incasso nel 2006 della fattura dell’esercizio precedente avrebbe spostato l’onere della contabilizzazione del credito nel 2005 sulla società contribuente.
Il primo motivo è infondato. In disparte la incompleta trascrizione del ricorso iniziale (peraltro, non allegato al fine del riscontro della completezza delle deduzioni del ricorrente), va osservato che la questione dedotta non è stata oggetto di omessa pronuncia ma di rigetto implicito. Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191); nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662). Nella specie, il giudice di appello ha esaminato nel merito il motivo di appello e si è implicitamente pronunciato sulla nullità anche di tali rilievi, così rigettando implicitamente la pronuncia di definitività in quanto il suo accoglimento sarebbe stato incompatibile con l’esame nel merito della suddetta doglianza.
Analogamente infondata è la deduzione di extrapetizione, per essersi il giudice di appello pronunciato oltre la domanda. Va preliminarmente osservato come sul punto si è formato il giudicato
interno, in quanto -come risulta dalla sentenza impugnata, e come risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado (pag. 5 ricorso, punto 9) -la sentenza di primo grado ha accolto integralmente il ricorso della società contribuente. L’ultrapetizione derivante dall’esame di rilievi non oggetto di ricorso si sarebbe, pertanto, verificata già in prime cure e non risulta che l’Ufficio abbia espressamente censurato tale vizio della sentenza di primo grado, non potendosi tale eccezione essere ricompresa nella deduzione di definitività di alcuni dei rilievi iniziali.
4. In ogni caso l’ultrapetizione non sussiste, posto che il ricorrente ha trascritto l’originario ricorso del contribuente che, nelle sue conclusioni, aveva domandato l’annullamento dell’atto impositivo nel suo complesso, senza rinunciare ad alcuni dei rilievi contestati dall’Ufficio ( «chiede che codesta AVV_NOTAIO.le Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in accoglimento del presente ricorso, in via prelim inare dichiari la nullità dell’avviso di accertamento » : ricorso originario trascritto dal ricorrente). Il ricorrente aveva, pertanto, censurato l’avviso di accertamento nel suo complesso e non aveva rinunciato ad alcuno dei rilievi iniziali.
5. Il secondo motivo è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), In relazione all’originario rilievo n. 7 il giudice di appello, sia pure sinteticamente, ha assolto all’obbligo costituzionale di motivazione, ritenendo che tale rilievo (oltre ai precedenti) non risulta provato in fatto ( «talora contrassegnati da genericità e carenza di
riscontri probatori certi, non appaiono comunque di particolare rilevanza» ) . La motivazione del giudice di appello, per quanto estremamente sintetica, appare fondata sulla genericità della descrizione dei rilievi e sulla valutazione della insufficienza degli elementi di prova addotti dall’Ufficio, che ha concentrato la sua analisi sui due rilievi di maggiore impatto economico (deduzione di costi da trasporto e omessa contabilizzazione dei ricavi da incasso del credito iscritto a bilancio nell’esercizio 2005).
6. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente intende giungere a un diverso accertamento dei fatti operato dal giudice di appello attraverso una censura, quella di violazione di legge, che non lo consente. Il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto, sia pure con una motivazione ellittica, che non vi è prova dell ‘incasso del credito nell’esercizio 2006 (« non convincente appare poi l’ulteriore rilievo proposto dall’Ufficio, in ordine alla non riferibilità all’esercizio 2005 del credito, pari ad € 610,000,00 vanta to dalla società verso la RAGIONE_SOCIALE; a fronte della imputazione a detto esercizio della riscossione di tale credito sarebbe stato onere dell’Ufficio stesso fornire idonea prova in senso contrario » ).
Da tale motivazione emerge come il giudice di appello abbia, pertanto, ascritto a rilievo decisivo la contabilizzazione del credito nel
bilancio dell’esercizio 2005 in assenza della prova dell’incasso, così negando rilievo alla documentazione che il ricorrente vorrebbe in questa sede esaminare . Attraverso la deduzione che l’incasso risulterebbe dall’esame di numerose (sessantasette) registrazioni contabili recanti la descrizione « incassata fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 31.12.2005 RAGIONE_SOCIALE », il ricorrente sta chiedendo a questa Corte una rilettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di appello, che ha ritenuto non provata tale circostanza, rilettura che impinge nell’esame e nella v alutazione delle prove, la quale rimane sul piano del merito e che, al più (ove ne ricorressero i presupposti), potrebbe essere censurata (in relazione al fatto storico del pagamento) come omesso esame di fatto decisivo.
Il ricorso va pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 23 novembre 2022