Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25003 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
Oggetto: avviso di accer- tamento – artt. 32 e 39 d.P.R. n.600/73 – II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28574/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, imprenditore edile, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ;
-controricorrente –
avverso la sentenza n.850/13/00 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 10.2.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 479/1/13 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso dell’imprenditore edile NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO. L’atto impositivo veniva emesso per II.DD. e IVA 2005 a seguito di verifica fiscale conclusa con p.v.c. e interlocuzione con il contribuente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000. Venivano tra l’altro ritenuti non giustificati i movimenti bancari, oggetto di indagine ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73 effettuati dal contribuente, dai suoi figli NOME, NOME e NOME COGNOME e dalle imprese collegate per complessivi euro 2.549.452 che venivano qualificati ricavi non dichiarati.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo non sufficientemente motivato l’atto impositivo impugnato. Il giudice d’appello confermava tale esito decisorio nel merito, ritenendo che le movimentazioni bancarie contestate ad NOME COGNOME fossero state da questi giustificate.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due censure, al quale il contribuente ha replicato con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata a pag.7 del controricorso, secondo la quale l’accertamento dell’Ufficio non sarebbe un accertamento induttivo fondato
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Le asserite irregolarità contabili riguarderebbero le scritture contabili RAGIONE_SOCIALE società conferenti, non quella della RAGIONE_SOCIALE, per cui l’accertamento sarebbe basato esclusivamente sui prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti.
L’eccezione è a sua volta inammissibile.
2.1. Innanzitutto, la prospettazione difensiva investe la stessa qualificazione dell’accertamento al fine di contestarne il fondamento e generare una pronuncia di annullamento dello stesso, e la questione andava quantomeno posta in termini di ricorso incidentale per Cassazione, con necessità di evidenziarne la tempestiva introduzione in primo grado e riproposizione in appello.
2.2. Inoltre, l’allegazione sulla scorta del quale viene prospettata una riqualificazione dell’accertamento è priva di base, come si evince dalla lettura del p.v.c. richiamato dall’avviso e riprodotto dallo stesso contribuente in allegato al ricorso per Cassazione. Ivi si legge che l’Amministrazione finanziaria ha contestato numerose violazioni sostanziali per omesse fatturazioni, omesse dichiarazioni di componenti positivi di reddito con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE scritture contabili sia per le II.DD. che per l’IVA, dichiarazioni infedeli ecc.. Si tratta di un compendio di elementi pienamente idonei a fondare un accertamento ex art. 39 del d.P.R. 600/73 nell’ambito del quale legittimamente possono essere disposte le indagini bancarie di cui all’ art. 32 commi 1 e 2 del d.P.R. 600/73 le quali, peraltro, costituiscono un mezzo istruttorio e non un’autonoma tipologia di accertamento fiscale.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente ai rilievi fiscali effettuati sulla base RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie in quanto l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe utiliz-
zato ‘meri indizi ‘ , di per sé insufficienti a sorreggere l’atto impositivo, ed avrebbe omesso «di assumere più precisi elementi di cognizione (….); infatti di questa ulteriore attività costruttiva assolutamente necessaria non vi è traccia nell’avviso di accertamento, l’ufficio (….) non ha fornito neppure nel corso del giudizio elementi idonei a giustificare il suo operato».
3.1. Con il secondo motivo, in rapporto all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, nn. 2) e 7) del d.P.R. n. 600/1973, 51, comma 2, nn. 2) e 7) del d.P.R. 633/1972, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ. per aver il giudice ritenuto che «i prelevamenti bancari dai conti del COGNOME NOME sono stati tutti documentalmente giustificati» e che «La giustificazione data dall’appellato circa la propria disponibilità finanziaria derivante dalla vendita di immobili nella zona di Giarre (in quanto appaltatore edile) per oltre sette milioni di euro non è stata verificata (né tanto meno confutata) dalla A.F. che si è limitata a contestarla genericamente».
I motivi, connessi, sono fondati.
4.1. La CTR non ha tenuto conto del fatto che, quanto alle II.DD., al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente. È al contrario necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione circa le operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015).
4.2. Quanto all’accertamento riferito all’imposizione indiretta, va inoltre ribadito che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi
dell’art.32, comma 1, n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, e dell’art.51, comma 2, n.2, del d.P.R. n.633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente. I primi sono considerati ricavi e i secondi corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. ex multis , Cass. Sez. 5, Sentenza n.26111 del 30/12/2015; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n.NUMERO_DOCUMENTO del 29/07/2016).
4.3. Il giudice nella fattispecie non ha tenuto conto del fatto che, per superare tale presunzione, il contribuente deve in particolare dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.4829 del 11/03/2015).
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso il 12.9.2024