Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23913 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8775/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n. 140/2021 depositata il 25/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per gli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002, l’Ufficio di Torino 1 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava a COGNOME NOME -alla luce dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’assenza di tenuta di scritture contabili e RAGIONE_SOCIALE risposte fornite al questionario n. Q00905/2004 notificato in data 25.8.2004 – maggiori IRPEF, relative addizionali, IVA ed IRAP, relative a redditi di lavoro autonomo non dichiarato.
Nell’ambito dei controlli, l’Ufficio acquisiva, a norma dell’art. 51 DPR n. 633 del 1972 e dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973, copia dei movimenti sui conti correnti intestati alla contribuente.
Sul c/c n. 700/1200/47198 presso l’RAGIONE_SOCIALE di Torino, risultavano effettuati con regolarità e continuità rilevanti versamenti.
In esito ad inviti, notificati in data 18.5.2005, volti ad acquisire giustificazioni, la contribuente rappresentava di essere priva di reddito, affermando che ‘molte RAGIONE_SOCIALE somme versate sul conto corrente erano per lo più elargizioni provenienti dalla persona cui era sentimentalmente legata da anni, ma sempre nella clandestinità giacché lui era un uomo sposato con famiglia; oppure, in altri casi, anticipi o rimborsi di denaro da parte di alcune amiche per conto RAGIONE_SOCIALE quali effettuava RAGIONE_SOCIALE giocate settimanali al Lotto o al Superenalotto’ (p. 2 conroric.).
Ritenendo non essere state fornite giustificazioni, considerato poi essere emerso, da una lettera anonima, avere la contribuente, ‘negli anni d’imposta in questione, impartito lezioni private di
matematica e di fisica ad allievi di scuola media secondaria inferiore e superiore e a studenti universitari’, ‘l’Ufficio presumeva che gli importi transitati sul conto corrente bancario fossero riconducibili ad attività imponibile svolta dalla Sig.ra COGNOME, procedendo – ai sensi degli artt. 41 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/1972 – ad accertamento induttivo per la determinazione del reddito imponibile’ (p. 3 ric.).
La CTP di Torino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 30/03/2009, accoglieva il ricorso.
La CTR del Piemonte, adita in appello dall’Ufficio, con sentenza n. 23/05/2011, respingeva il gravame, motivando come segue:
Al di là della credibilità o meno RAGIONE_SOCIALE giustificazioni date dalla signora in ordine alla provenienza dei propri importi vi è da osservare: 1) che il contenuto di un anonimo non può costituire elemento posto alla base di un accertamento induttivo, a meno che il suo contenuto non trovi, in tutto od in parte, riscontro aliunde. Ciò non è avvenuto perché l’Ufficio non si è nemmeno peritato di controllare la provenienza degli assegni bancari versati, cosa che poteva fare del tutto agevolmente. Né ha provato a fare un calcolo di quanto, seguendo le indicazioni dell’anonimo o prescindendo da questo, la signora avrebbe potuto introitare mese per mese, ed ogni anno, a titolo di lezioni private: operazione che invece ha compiuto questa Commissione, con un risultato che indica come assolutamente impossibile che le sole lezioni private ; 2) non è assolutamente possibile affermare che viga nel caso il principio dell’inversione dell’onere della prova .
Può darsi che la signora facesse lezioni private, ma era l’Ufficio a doverlo dimostrare con una adeguata istruttoria .
L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, ‘denunciando la violazione dell’art. 32, comma 1, DPR 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, DPR 633/1972, per quanto concerne l’onere della prova in tema di accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari; nonché la violazione dell’art. 41 DPR 600/1973 e dell’art. 55 DPR 633/1972, per quanto concerne la natura induttiva degli atti d’accertamento controversi stante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta accertati’ (p. 6 ric.).
Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 1348 del 2019, accoglieva il ricorso, osservando:
2.2. nel caso -come quello ‘de quo’ -in cui vi sia stata un’omessa dichiarazione da parte della contribuente questa Corte ha costantemente affermato che la legge abilita l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti;
2.3. se, dunque, i fatti costitutivi della pretesa tributaria, originata da un «accertamento d’ufficio» del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, possono essere anche inferiti dall’Amministrazione finanziaria in base a presunzioni semplici, prive dei menzionati requisiti, ne consegue, da un lato, che anche il giudice tributario può legittimamente ritenerli dimostrati sulla base di siffatte presunzioni (fondando, quindi, la decisione in deroga alla regola stabilita dall’art. 2729 c.c., comma 1), e da un altro che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe
sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa;
2.4. nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere -dovere dell’Amministrazione è disciplinato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 (e non 39) in termini tali per cui, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo con facoltà di ricorso a presunzioni cd. supersemplici, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio;
2.5. la CTR ha evidentemente violato tali principi di diritto, poiché nella motivazione della sentenza impugnata, pur dando atto che l’Ufficio, a seguito di accertamenti bancari, aveva riscontrato rilevanti versamenti a favore della contribuente effettuati con continuità, sia in contanti che in assegni bancari, ha poi affermato che l’Ente impositore non aveva assolto il proprio onere probatorio, non avendo verificato la provenienza degli assegni bancari;
2.6. nella specie, considerato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ha legittimato l’applicazione dello strumento previsto dall’articolo 41 citato, ed avendo l’Ufficio fatto riferimento alle risultanze degli accertamenti bancari nel periodo in contestazione, gravava sulla contribuente l’onere di superare gli effetti della presunzione, dimostrando i fatti negativi che in concreto avevano impedito la formazione del reddito, ed ha pertanto errato la Commissione Regionale nel ritenere che l’Ufficio non avesse fornito la prova della sua pretesa;
2.7. è opportuno, inoltre, evidenziare, con riguardo alle doglianze relative alle affermazioni della CTR in merito all’utilizzo, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di uno scritto anonimo, che invece non avrebbe potuto essere posto «alla base di un accertamento induttivo» in assenza di un «riscontro aliunde», che se da una parte la Corte ha affermato l’inutilizzabilità dello scritto anonimo ai fini RAGIONE_SOCIALE prova e del quadro indiziario necessario per atti invasivi, dall’altra la stessa Corte ha ribadito che lo scritto anonimo può ben costituire l’innesco di attività per l’assunzione di dati conoscitivi; se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve, quindi, trovare applicazione in sede tributaria.
La contribuente riassumeva il giudizio nanti la CTR del Piemonte che, pronunciando, nella resistenza dell’Ufficio, in sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza della CTP.
6.1. Osservava in motivazione:
La sentenza della Corte di Cassazione evidenzia che l’accertamento, basato su movimenti bancari, è giustificato perché basato su una presunzione che deve essere superata dal contribuente.
Pur partendo da queste pacifiche premesse di diritto l’appello dell’Ufficio deve essere rigettato e l’accertamento dichiarato illegittimo sotto diversi profili di merito e legittimità.
Innanzitutto, non vi è agli atti alcuna documentazione bancaria che possa consentire alla Commissione la verifica degli accrediti, contestati alla signora COGNOME NOME come reddito. Manca, quindi, nella fattispecie il presupposto fondamentale per ritenere esistente la presunzione richiamata dall’Ufficio e dalla Cassazione.
Quali siano i versamenti, in che data, la loro provenienza, sono elementi che la Commissione deve conoscere documentalmente per verificare l’operato dell’Ufficio.
Questa fondamentale mancanza di documenti ancorché il contribuente abbia riconosciuto ‘dei’ versamenti e non ‘i versamenti’ porta di per sé alla illegittimità dell’accertamento.
L’accertamento, tuttavia, deve essere annullato sotto altro profilo.
In esso, infatti, si dà atto della-richiesta di documentazione bancaria ex art. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72.
Agli atti, tuttavia, non vi è alcuna prova RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni richieste dall’art. 32 per accedere ai conti bancari a pena di nullità.
Ma l’ulteriore e insanabile illegittimità dell’accertamento risulta dall’attribuzione di reddito di lavoro autonomo agli incassi in assenza di alcun elemento presuntivo in tal senso, tanto più con attribuzione d’ufficio della partita IVA .
E che l’accertamento sia illegittimo emerge dalla motivazione stessa dell’accertamento (pag. 7 di 19) ove si afferma: ‘Da ulteriori elementi in possesso dell’Ufficio è emerso altresì che la signora COGNOME NOME nell’anno di imposta 2002 ha impartito lezioni provate di matematica e di fisica . È attendibile pertanto supporre che gli importi transitati sul conto corrente bancario siano riconducibili all’attività professionale ‘. Tale affermazione sulla natura del reddito, evidentemente basata sulla lettera anonima è del tutto indimostrata da parte dell’Ufficio, ma è, soprattutto, smentita documentalmente da parte della signora COGNOME che prova di non svolgere attività di insegnante e avere cultura solo in materie giuridiche .
Ne consegue che l’attribuzione di partita IVA e di reddito autonomo sono frutto solo di mere supposizioni prive di qualsivoglia elemento probatorio. Tra l’altro, come argomentato nella sentenza cassata, la ricostruzione dell’Ufficio porterebbe ad una impossibile, temporalmente, attività della signora COGNOME. Che ella abbia avuto un amante generoso o più amanti generosi non può supportare l’attribuzione di esercizio di lavoro autonomo.
Tanto più che nessun serio riscontro sulla provenienza dei bonifici è stato effettuato dall’Ufficio .
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.’.
1.1. La CTR incorre in extrapetizione, ‘non avendo controparte mai formulato nel ricorso introduttivo del giudizio censure riguardanti la documentazione bancaria acquisita dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria, né l’assenza dell’autorizzazione prescritta per accedere ai conti bancari’.
Il secondo ed il terzo motivo, pur distintamente rubricati, sono illustrati congiuntamente.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito’.
2.2. Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 DPR 633/72 e dell’art. 41 DPR 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
2.3. ‘Il giudizio di rinvio era finalizzato esclusivamente alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove fornite in capo alla contribuente. La CTR
non si è invece attenuta al compito demandatole, ponendosi in aperto contrasto con la definitivamente accertata legittimità dell’accertamento condotto tramite modalità induttiva, adeguatamente motivato sulla scorta di presunzioni’. ‘Laddove ha rilevato che l’affermazione sulla natura del reddito, evidentemente basata sulla lettera anonima, è del tutto indimostrata da parte dell’Ufficio, la CTR si è posta in insanabile contrasto con l’ordinanza di codesta Corte’.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, DPR 633/72; dell’art. 32, comma 1, DPR 600/73; dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
3.1. ‘Sulla scorta del chiarissimo dettato normativo, e del consolidato orientamento di codesta giurisprudenza di legittimità espresso anche nell’ordinanza n. 1348/19, costituiscono fondamento sufficiente della pretesa tributaria i versamenti risultanti dal conto corrente bancario della Sig.ra COGNOME. È quest’ultima, invero, che avrebbe dovuto addurre elementi a sostegno dell’irrilevanza reddituale RAGIONE_SOCIALE somme di denaro ricevute, soddisfacendo l’onere della prova su di essa gravante’.
Il ricorso -a differenza di quanto opposto nel controricorso -non è inammissibile.
Si sostiene nel controricorso che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe censurato l’affermazione della CTR di aver ritenuto che la contribuente avesse ‘smentit documentalmente’ il fondamento RAGIONE_SOCIALE riprese, avendo ‘prova di non svolgere attività di insegnante e avere cultura solo in materie giuridiche, senza laurea e, quindi, l’assurdità di reperire i redditi a lezioni privatistiche di matematica e fisica’.
In realtà siffatta censura è insita nei motivi dal secondo al quarto, nel quale ultimo soprattutto – come appena visto – si eccepisce che la contribuente ‘ avrebbe dovuto addurre elementi a
sostegno dell’irrilevanza reddituale RAGIONE_SOCIALE somme di denaro ricevute, soddisfacendo l’onere della prova su di essa gravante’, onere che invece -come correttamente denunciato e come si chiarirà ‘funditus’ nel prosieguo non ha soddisfatto.
Tutti e quattro i motivi di ricorso sono fondati e meritano accoglimento.
La CTR ha pronunciato ‘ultra petita’ laddove ha d’ufficio rilevato il difetto di documentazione bancaria comprovante le poste di conto riprese a tassazione ed il difetto della prova dell’autorizzazione ad indagini bancarie e finanziarie ai sensi dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973: le poste di conto non sono mai state contestate dalla contribuente, che, anzi, già in sede procedimentale, le ha riconosciute, fornendo giustificazioni ritenute dall’Ufficio non condivisibili; la mancanza di autorizzazione non è mai stata eccepita dalla medesima e dunque non ha mai costituito punto controverso.
La CTR ha apertamente violato il mandato affidatole dall’ordinanza rescindente.
Questa Suprema Corte, in tale ordinanza, aveva sottolineato l’errore compiuto dal primo giudice d’appello nel ritenere pur versandosi in fattispecie di omessa dichiarazione da parte della contribuente, di per sé legittimante la possibilità per l’Ufficio di avvalersi di presunzioni cd. supersemplici e determinante l’inversione dell’onere della prova in capo alla contribuente, e pur avendo l’Ufficio, a seguito di accertamenti bancari, riscontrato numerosi e continui versamenti per rilevanti importi -non avere il medesimo ‘assolto il proprio onere probatorio, non avendo verificato la provenienza degli assegni bancari’: invero, considerato che ‘la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ha legittimato l’applicazione dello strumento previsto dall’articolo 41 , ed avendo l’Ufficio fatto riferimento alle risultanze degli accertamenti bancari nel periodo in contestazione,
gravava sulla contribuente l’onere di superare gli effetti della presunzione, dimostrando i fatti negativi che in concreto avevano impedito la formazione del reddito’.
Nel medesimo errore è nuovamente incorso il Giudice di rinvio, non solo nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, in cui addita ‘ che nessun serio riscontro sulla provenienza dei bonifici è stato effettuato dall’Ufficio’, ma anche nella parte centrale, in cui squalifica ‘ex professo’ l”affermazione sulla natura del reddito, evidentemente basata sulla lettera anonima’, siccome ‘del tutto indimostrata’ e ‘smentita documentalmente da parte della signora COGNOME‘. Premesso che questa Suprema Corte, alla stregua di un enunciato già contenuto nell’ordinanza rescindente ma ignorato nella sentenza in questa sede impugnata, aveva chiaramente evidenziato come ben possa una propalazione pur anonima costituire occasione di innesco di controlli ed indagini, ciò che esattamente si è verificato nella specie, siffatta ‘affermazione’, ben lungi dall’essere ‘indimostrata’, riposa anzi sull’evidenza degli accreditamenti in conto, che, di per sé, e ‘a fortiori’ in un quadro di omessa dichiarazione, sostanziano la presunzione, in favore dell’Ufficio, di disponibilità sottratte a tassazione.
Ed i nvero costituisce insegnamento costante quello a termini del quale, ‘in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore
l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze’ (cfr., ad es., Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392 -01). In ragione di quanto precede, la presunzione ‘consente all’Amministrazione finanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente’ (Sez. 5, n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 -01). Ciò significa che, ‘qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili’ (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 -01).
Né -a differenza di quanto opinato dalla CTR -‘l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni non sono
fiscalmente rilevanti’ (così, da ultimo, Sez. 5, n. 25812 del 23/09/2021, Rv. 662241 -01).
Ora -in considerazione di quanto precede, e dell’insegnamento, già richiamato dall’ordinanza rescindente, secondo cui, ‘nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l’Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’Amministrazione’ (Sez. 5, n. 15167 del 16/07/2020, Rv. 658426 -01) -la CTR ha pretermesso che incombeva alla contribuente di fornire analitiche giustificazioni RAGIONE_SOCIALE motivazioni bancarie, fornendo concreti, puntuali e verificabili ‘elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto’.
8. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo, ed ulteriore, esame, e per la definitiva regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 29 maggio 2024.