Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4737 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1905/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempre, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 6229/2015 depositata il 19/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era inciso da avviso di accertamento ai fini Irpef sull’anno di imposta 2008, in seguito ad indagini bancarie per movimentazioni su conti a lui riferibili: un conto bancario intestato alla coop. RAGIONE_SOCIALE -su cui il contribuente ha operato anche dopo aver dismesso la qualifica di legale rappresentante del sodalizio cooperativo- ed un conto postale a lui stesso intestato. Reagiva il privato protestando essersi sempre condotto nell’interesse della cooperativa, anche dopo essere cessato da ogni carica sociale, rilevando comunque trattarsi di somme a quella riferibili e non implicanti ripresa a tassazione nei suoi confronti.
Il giudice di prossimità apprezzava in parte le ragioni del contribuente e, sull’appello dell’Ufficio e del privato, ciascuno per i capi di propria soccombenza, la ripresa a tassazione veniva integralmente annullata, ritenendo provate analiticamente le movimentazioni bancarie sui predetti conti correnti.
Ricorre il Patrono erariale, affidandosi ad unico motivo di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 32,41 e 38 del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 2697 del codice civile.
Nello specifico, si contesta la violazione del riparto dell’onere della prova posto che gli argomenti offerti dalla parte contribuente per superare la presunzione legale non assumessero il carattere di specificità richiesta in caso di indagine bancarie, con particolare riguardo al conto corrente intestato alla cooperativa, dove non può considerarsi argomento dirimente la frequenza e l’entità delle operazioni svolte, mentre sul conto corrente postale intestato personalmente alla parte non possono considerarsi operazioni
giustificate quelle svolte per spese assunte e confliggenti con la qualifica il soggetto disoccupato e privo di partita Iva.
Occorre ricordare sul punto l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte di legittimità, cui occorre qui dare continuità non rinvenendosi ragioni per discostarsene, e cioè che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. T., n. 2928/2024, ma in termini vedasi Cass. V, n. 15857/2016, n. 18081/2010).
Altresì, si è sostenuto che in tema di IVA e di accertamenti bancari, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione posta dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione (cfr. Cass. VI – 5, n.35258/2021), evidenziandosi così l’adempimento che grava sul giudice del merito, qui non assolto.
Tale rigorosa, specifica, analitica e documentata prova per ogni singolo movimento bancario non emerge dalla motivazione della sentenza in scrutinio, donde il ricorso è fondato e merita
accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché esegua gli accertamenti in fatto necessari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16/01/2025.