Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11878 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24427/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ASD RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2924/2021 depositata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 per IRES, IVA ed IRAP, fondato sulla qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale ente commerciale e recante la determinazione di ricavi sulla base di accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli respingeva il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente, affermando che dalla documentazione prodotta risultava la fatturazione per sponsorizzazioni e pubblicità per un importo complessivo di 523.600,00 euro, cosicché restavano ingiustificati soltanto ricavi per la residua somma pari a 11.300,00 euro, mentre i prelevamenti non erano giustificati per l’intero importo di 675.575,00 euro.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo di impugnazione; la parte contribuente è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 37863/2022, depositata il 28.12.2022, il Collegio, rilevato che il ricorso in cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE era provvisto di una doppia ricevuta di attestazione ma era priva della ricevuta di consegna alla controparte, ha rinviato a nuovo ruolo invitando la parte ricorrente a depositare, entro sessanta giorni, copia conforme della ricevuta di consegna del ricorso in cassazione nella casella del destinatario, ove a suo tempo esistente.
In data 1.1.2023 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato copia del ricorso corredato da attestazione cumulativa di notifica pec con ricevuta di consegna alla casella EMAIL corrispondente al difensore della società nel giudizio davanti alla CTR Campania, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697,
2727 2729 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi in materia di distribuzione dell’onere della prova, in quanto sarebbe spettato alla parte contribuente dimostrare in maniera rigorosa e analitica che i versamenti bancari non erano soggetti a tassazione.
In particolare, la CTR aveva dato rilevanza alla documentazione prodotta senza svolgere alcun vaglio, limitandosi a rilevare che « sin dal pvc del 4/5/2015 la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto idonea documentazione consistente nella fatturazione per sponsorizzazioni e pubblicità per un importo complessivo pari ad euro 523.000 e che restano ingiustificati ricavi pari ad euro 11.300.. », quando invece il pvc citato non era mai stato prodotto in causa mentre dalla riproduzione dei suoi dati nel pvc del 29.9.2015 risultavano versamenti giustificati pari solo ad euro 238.770,00 (si indicano le pagg. 9 e 10) di cui l’Ufficio aveva tenuto conto nella determinazione dei ricavi, accertati inizialmente, ad esito RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie, in euro 919.570,00.
3. Il motivo è fondato.
Va rammentato il consolidato principio secondo cui « le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria » (Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022) ed « il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione » (Cass. n. 35258 del 2021; Cass. n. 13112 del 2020; Cass. n. 30786 del 2018).
Nel caso in esame il giudice del merito non ha svolto alcun controllo né vaglio della documentazione prodotta al fine di verificare se le fatture prodotte si riferissero proprio alle movimentazioni contestate, limitandosi ad un mero confronto
quantitativo per concludere che restava ingiustificata una « residua somma » cioè la differenza tra i versamenti sul conto e gli importi in fattura, senza fare chiarezza sulle incongruenze nei conteggi che emergono dalle deduzioni dell’Ufficio e che, in difetto di una analitica e rigorosa ricostruzione, non consentono di ritenere superata la presunzione legale.
Conclusivamente, accolto il motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio per gli accertamenti del caso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/11/2023.