Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11321/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE di SONDRIO
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4122/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente chiede la cassazione della sentenza n. 4122/2019, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dal Comune odierno intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, n. 61/2017 – la quale C.T.P. aveva annullato gli avvisi di accertamento e condannato il Comune al rimborso – resa nei ricorsi
riuniti proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento del 05/04/2014 relativi a ll’ ICI anno 2010 (n 517), ICI anno 2011 (n. 518), IMU anno 2012 (n.519), IMU anno 2013 (n 520) e IMU anno 2014 (n. 521) per un immobile in corso di definizione, ubicato nel Comune di Sondrio, INDIRIZZO, iscritto in catasto al F.20, n.406. sub 3, categoria F4.
In particolare, dinanzi alla CTR, il Comune sosteneva che non fosse mai pervenuta alcuna richiesta di rimborso da parte della contribuente e che la domanda riconvenzionale fosse un tentativo di aggirare la normativa in tema di rimborsi tributari, mentre la contribuente, costituendosi in appello, ha sostenuto che le eccezioni sollevate dal Comune in merito all’inammissibilità della domanda riconvenzionale fossero tardive. Con la decisione oggi impugnata, la CTR, accogliendo l’appello del Comune, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibile la domanda di rimborso, in ragione del fatto che la contribuente non aveva presentato alcuna istanza di rimborso al Comune, ma solo in sede giurisdizionale e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello.
Avverso tale decisione, parte contribuente ha formulato n. 5 motivi di ricorso per cassazione.
Il Comune intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la n ullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. per ‘errore in procedendo ‘ e mancata corrispondenza , ex art. 112 c.p.c., tra il chiesto e il pronunciato: la CTR avrebbe errato nel ritenere assorbiti gli altri motivi di appello, relativi alla illegittimità degli avvisi di accertamento, in ragione del fatto che l ‘oggetto del contendere verte sui motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento, con i quali, allega, il Comune di Sondrio, qualificando illegittimamente come fabbricabile il fabbricato identificato come F.20, mappale n. 406,
subalterno 3, censito al catasto urbano in categoria F4 (immobili in corso di definizione), esente ex lege da imposte, ha intimato alla ricorrente il pagamento d ell’ ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’ IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Il petitum concerne da un lato la contestazione degli avvisi di accertamento, e dall’altro l’eventuale rimborso, quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso stesso , che è da considerare questione distinta.
2.2. Erroneamente la CTR non si è pronunciata sugli avvisi di accertamento, argomentando solo sulla diversa circostanza che la richiesta di rimborso andasse necessariamente effettuata per via amministrativa, e rilevando che fosse stata rivolta direttamente innanzi al giudice.
Giova rammentare che questa Corte ha stabilito che l’assorbimento “proprio” postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita; l’assorbimento “improprio” presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto (Cass. 14/09/2023, n. 26507 (Rv. 669129 – 01)).
2.3. La CTR avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sui motivi di appello inerenti al l’oggetto effettivo della pretesa.
2.4. Il motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata per il profilo corrispondente, con rinvio al giudice di appello.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta invece la v iolazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. dell’art. 57, commi 1 e 2 del D.lgs. 546/1992 . La CTR avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili d’ufficio le nuove domande (comma 1) ed eccezioni non rilevabili d’ufficio (comma 2) , sollevate dal Comune per la prima volta in appello, posto che in primo grado il Comune di Sondrio aveva accettato il contraddittorio sulla domanda di rimborso.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione, in relazione all’ art. 360, n. 3 c.p.c. , dell’art. 1, comma 164, della l. 296/2006. Afferma che la ricorrente, rettamente, si è rivolta direttamente in giudizio, atteso che a seguito degli avvisi di accertamento ha preso consapevolezza di avere versato – e di stare ancora indebitamente versando al Comune di Sondrio l’ICI (dall ‘1.12.2000 al 31.12.2011) e l’IMU (dall’1. 1.2012 al 31.12.2014), per il fabbricato esente (p.lla, n. 406, sub 3), in quanto accatastato urbano in categoria F4, che gode ex lege dell’esenzione dalle imposte.
Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente contesta poi la v iolazione o falsa applicazione in relazione all’ art. 360, n. 3 c.p.c. dell’art. 19, lettera a) del D.lgs 546/1992 . La CTR avrebbe erroneamente ha ritenuto che non si potesse chiedere il rimborso, atteso che è prevista procedura specifica in sede amministrativa, e non rientra tra l’oggetto dei possibili ricorsi come disciplinato dall’art. 19 citato.
Infine, con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l’o messo esame, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la CTR, incorrendo nella omessa pronuncia sul secondo, terzo e quarto motivo dell’appello avrebbe, di conseguenza, omesso
l’esame della corposa documentazione agli atti del contenzioso idonea a dimostrare l’illegittima qualificazione di ‘ar e a fabbricabile’ attribuita dal Comune all’immobile in corso di definizione d i cui al F.20, n.406, sub 3, iscritto al catasto urbano in categoria F4, esente ex lege da ICI/IMU/TARI e TASI, e l’avvenuto pagamento per l’immobile oggetto di accertamento e per i medesimi anni di imposta, ICI/IMU non dovuta per un totale di € 1.104,52, di cui chiedeva il rimborso.
I motivi da 2 a 5 possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente correlati.
7.1. Gli stessi sono infondati, in quanto vertono sull’affermata possibilità di proporre un’istanza di rimborso in un giudizio concernente l’impugnazione di avvisi sotto diversi profili (il secondo motivo pone anche il profilo processuale, facendo leva sulla pretesa accettazione del contraddittorio in primo grado).
7.2.. Questa Corte (cfr. Cass. 20/02/2013, n. 4145) ha già avuto modo di precisare che ‹‹ il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e, prima, nell’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi. La richiesta di rimborso di maggiori crediti è dunque incompatibile con la struttura del processo, atteso il suo carattere impugnatorio ››; l’indirizzo è stato successivamente ribadito ed è ormai del tutto consolidato (cfr. Cass. 09/03/2018, n. 5728; Cass. 31/08/2022, n. 25635).
7.3. Ne consegue che le doglianze in questione vanno respinte.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, respinti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/01/2025.