Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
IRPEF AVVISI DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13354/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO e con i difensori elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA MILANO n. 6060/34/2016, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in data 06/08/2014 notificava a NOME COGNOME la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA per il mancato pagamento di vari debiti di natura tributaria e non tributaria e, tra di essi, della cartella 11720120002472106 recante iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per mancata impugnazione di tre avvisi di accertamento.
NOME COGNOME impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria innanzi alla CTP di Varese. Nel giudizio si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Veniva integrato il contraddittorio e nel medesimo giudizio si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio.
Con la sentenza n. 363/1/2015, depositata il 06/07/2015 la CTP di Varese rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione tributaria e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, quali appellate, si costituivano nel giudizio riproponendo le rispettive difese e comunque chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La CTR della Lombardia, con la sentenza 6060/34/2016, depositata il 21/11/2016, accoglieva il gravame della contribuente con riguardo alla parte della iscrizione ipotecaria relativa ai debiti tributari, rilevando il difetto di prova della notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali, e confermava la sentenza di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE, in base a due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate. NOME COGNOME ha notificato, a sua volta,
contro
ricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso e chiede nel merito il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 19/06/2024.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «mancata valutazione da parte del giudice del merito di una prova documentale offerta -error in procedendo -violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., art. 24 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 2696 cod. civ. -travisamento atti processuali». Secondo la ricorrente, la CTR della Lombardia avrebbe errato nell’affermare quanto segue in motivazione « il punto due dell’appello è quindi fondato e va accolto. L’appellante sostiene di non aver avuto notifica di queste cartelle di pagamento, la cui carenza ovviamente travolgerebbe l’iscrizione ipotecaria. Ebbene, nonostante la presenza in pubblica udienza dell’agente della riscossione, non è stata data prova in atti che, prima di iscrivere ipoteca, RAGIONE_SOCIALE abbia notificato alla parte privata le cartelle esattoriali a cui si riferisce» e tanto perché la CTR avrebbe omesso di considerare che la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento era stata depositata agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado con nota del dell’11/05/2015 e che a tale prova documentale RAGIONE_SOCIALE aveva fatto specifico riferimento anche nel giudizio di secondo grado per contrastare, anche in quella sede, la doglianza circa la pretesa mancata notifica degli atti prodromici, reiterata dalla difesa di NOME COGNOME con i motivi di appello.
1.1. Il motivo è ammissibile e fondato. La parte ricorrente -a prescindere dalla erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si presuppongono violate -denuncia, con il nucleo del motivo proposto, la «mancata valutazione da parte del giudice del merito di una prova documentale offerta» e in particolare della prova RAGIONE_SOCIALE
notifiche depositata tempestivamente in atti. Tale doglianza non può considerarsi inammissibile perché imporrebbe alla Corte una rivalutazione dei fatti già considerati dal giudice di merito, come pure eccepito dalla difesa della controricorrente NOME COGNOME: non si tratta di valutare diversamente un fatto considerato dal giudice di primo grado, ma di verificare se il giudice di primo grado abbia omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. In tal senso si consideri l’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite: «il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792). In questo caso il fatto costituito dalla esistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali assume rilievo di fatto sostanziale, trattandosi di presupposto precedente ed estrinseco rispetto al successivo accertamento giudiziale circa la legittimità dell’iscrizione ipotecaria; l’esistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche è stata oggetto di discussione tra le parti, rappresenta un fatto decisivo per l’esito del giudizio e la CTR della Lombardia ha del tutto omesso di considerare e di esaminare le prove RAGIONE_SOCIALE notifiche offerte da RAGIONE_SOCIALE ed effettivamente allegate al fascicolo di primo grado. Il motivo è, allora, fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo si denuncia «con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alle vicende RAGIONE_SOCIALE pretese; travisamento atti processuali; violazione di legge art. 81 cod. proc. civ.».
La censura è infondata. Sul difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE si è formato il giudicato, dal momento che nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha appellato sul punto la decisione di primo grado della CTP di Varese.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE va, allora, accolto con riguardo al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rimessione alla Corte di Giustizia della Lombardia la quale provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.