Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. – errore di fatto revocatorio – differenze
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 5200/2017 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/ domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1314/5/2016, depositata in data 15 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava, ad agosto 2008, a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa a plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva per l’anno 2003.
Il contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena deducendo: a) l ‘omessa notifica della cartella , in quanto eseguita, per l’assenza di persone presso l’indirizzo, mediante il deposito presso la casa comunale di Arezzo, senza la comunicazione, tramite raccomandata, dell’avvenuto deposito, come prescritto per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 258/2012; b) la decadenza della pretesa tributaria per la notifica oltre i termini di legge; c) la sospensione dei termini ex art. 20 l. 44/1999; d) l ‘esistenza di un fondo patrimoniale costituito prima del 2008.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva depositando copia degli avvisi postali relativi alla spedizione per raccomandata A.R. dell’avviso di deposito dell’atto presso la ca sa comunale; deduceva, ad ogni modo, la non pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, discutendosi, nella specie, di una notifica avvenuta 4 anni prima della pronuncia.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando la ritualità e regolarità della notifica della cartella, perfezionatasi il 13 novembre 2008; la cartella, non impugnata, era divenuta definitiva.
Interposto gravame dal contribuente, la CTR della Toscana riformava la decisione di primo grado condividendo, in primo luogo, la tesi dell’efficacia retroattiva della sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, e, in secondo luogo, rilevando «il mancato invio della raccomandata
che comunicava al contribuente l’avvenuto deposito della cartella notificata presso la casa comunale»; di qui, la nullità della notifica della cartella con ripercussione sulla successiva intimazione di pagamento, tardiva in quanto avvenuta il 2/2/2013, ben oltre il termine del 21/12/2008.
Per la cassazione della citata sentenza l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Anche l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto autonomo ricorso affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. I ricorsi sono stati fissati per la camera di consiglio del l’11 /07/2024. Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l ‘unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) lamenta « l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella modalità di notifica della cartella. Travisamento della prova rappresentata dalla relata di notifica, dall’avviso di notifica e dall’a vviso di ricevimento della raccomandata (art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.)». La CTR ha, invero, affermato che nella specie era mancato l’invio al contribuente de lla raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito della cartella notificata presso la casa comunale; l’assunto sarebbe frutto di un palese travisamento RAGIONE_SOCIALE prove in atti, poiché la raccomandata A.R. era stata inviata e di ciò era stata piena prova sin dal primo grado di lite. Si tratterebbe di un dato probatorio decisivo, in quanto, ove correttamente valutato dalla CTR, avrebbe condotto ad una decisione diametralmente opposta.
Il contribuente ha eccepito nel controricorso l’inammissibilità del ricorso, integrando il vizio dedotto dall’RAGIONE_SOCIALE un errore di fatto revocatorio denunciabile con l’istanza di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ..
1.1. La doglianza impone una disamina, sia pure sintetica, degli istituti del motivo di ricorso per cassazione per omesso esame
di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (n. 5 art. 360 cod. proc. civ.) e del motivo di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa (n. 4 art. 395 cod. proc. civ.) al fine di tracciarne le differenze e di sussumere, sotto l’alveo applicativo dell’uno o dell’altro, il motivo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.2 . L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo .
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia della motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, e Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso , che
sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. n. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
1.3. L’articolo 395 n. 4 cod. proc. civ. ammette la revocazione nell’ipotesi in cui la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore , cioè, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo , al quale un soggetto dell’ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l’errore deve, allora, apparire di a ssoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o -meno che mai -di indagini o procedimenti ermeneutici (Cass. Sez. U. 10/08/2000, n. 561) .
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, RAGIONE_SOCIALE quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio (Cass. 28/06/2005, n. 13915), e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia contestata dalle parti (Cass. 18/09/2008, n. 23856); in altri termini, rientra tra i requisiti necessari della revocazione che il fatto, oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza, non abbia costituito un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’a pprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).
1.4. Ciò premesso, il tema RAGIONE_SOCIALE differenze tra i due rimedi impugnatori che impegna la dottrina sin d all’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito del 1942 che, sostituendo l’articolo 517 del codice del 1865, aveva introdotto, come motivo di ricorso per cassazione, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (una formula praticamente e sostanzialmente identica a quella attualmente in vigore) – ha trovato, sul versante giurisprudenziale, una soluzione recente con la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (05/03/2024, n. 5792), proprio con specifico riferimento al cd. travisamento della prova: « il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale ».
In definitiva, quando il fatto abbia costituito un punto controverso nel corso del giudizio, il relativo vizio non può essere oggetto di motivo di revocazione, ma esclusivamente oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
1.5. Calando nel caso concreto i principi sopra esposti, deve anzitutto ritenersi ammissibile il motivo di ricorso proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE , poiché a ben vedere viene denunciato l’omesso esame di un fatto ( l’ invio della raccomandata con la quale il contribuente veniva notiziato del deposito presso la Casa comunale), non già di una prova; per tale motivo tutte le dissertazioni fatte dall’RAGIONE_SOCIALE sul travisamento della prova sono inconferenti, dovendo questa Corte dare veste giuridica al motivo proposto sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni di fatto e di diritto proposte. E tale operazione ermeneutica porta alla riconducibilità della doglianza nell ‘alveo di applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come del resto indicato dalla ricorrente nel titolo del motivo).
Il motivo è, poi, fondato. Non v’è dubbio, infatti, che il fatto era controverso tra le parti, atteso che proprio il contribuente aveva dedotto come motivo di appello la mancanza della raccomandata (ciò che esclude la necessità di proporre la revocazione per errore di fatto); il fatto è, altresì, decisivo perché, ove valutato dal giudice, potrebbe condurre ad un diverso esito del giudizio, ovvero al l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto, così come statuito dalla CTP.
1.6. Il ricorso va, in definitiva, accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà, in diversa composizione, a nuovo esame della vicenda ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione e falsa applicazione de ll’art. 26 comma 3 DPR n. 602/1973 e art. 60 DPR n. 600/1973, vigenti ratione temporis, ed art. 136 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1) n. 3 c.p.c. ». Osserva, in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26 comma 3 d.P.R. n. 602/1973 (sent. Corte Cost. n. 258/2012) alla notifica effettuata nel 2008 dall’Ufficio, notifica da ritenersi valida alla luce della norma come vigente nel 2008.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte « nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub judice”, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto » (Cass. 18/12/2019, n. 33610, in cui, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 140 c.p.c., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012).
La sentenza impugnata è immune da censure avendo fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto applicabile alla notifica effettuata nel 2008 l’articolo 26 d.P.R. 602/1973 nella formulazione risultante a seguito della declaratoria di incostituzionalità del 2012.
I n definitiva, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE va rigettato; v a, invece, accolto quello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE;
Accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024.