Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28690/2016 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE Potenza – in data 02/01/2013, notificava ad NOME COGNOME, esercente l’attività
di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 venivano accertati per l’anno d’imposta 2007 maggiori ricavi pari a € 72.410,00. Ciò a seguito dell’espletamento di indagini finanziarie ex artt. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/73 e 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE; in particolare, l’Ufficio riteneva non giustificati: versamenti per complessivi € 48.090,00; prelevamenti per complessivi € 24.320,00.
Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Potenza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p., con sentenza n. 98/03/2015, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Basilicata; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ga proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha completamento pretermesso di valutare il fatto che, in sede di accertamento con adesione con l’amministrazione finanziaria (non conclusosi positivamente), vi era stato l’accertamento in contraddittorio (con portata di confessione stragiudiziale) della completa giustificazione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni in versamento sul conto corrente oggetto di verifica, fatto storico che trovava evidenza nel verbale redatto dall’amministrazione finanziaria in data 03/06/2013.
Preliminarmente, si profila decisivo valutare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio – eccezione sulla quale la C.t.r. ha ritenuto di non poter pronunciare in assenza di appello incidentale dell’Ufficio medesimo -e, conseguentemente, disaminare l’originario ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. di Potenza.
Pertanto, appare opportuno disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito di giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma in data 11 settembre 2024.