Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9857/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale all’indirizzo PEC .
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4494/2021 depositata il 11/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO-2013 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate accertava nei confronti di NOME COGNOME, per l’ anno 2008, maggiori redditi di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 5 Tuir , in ragione della sua quota di partecipazione pari al 90%.
Il contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma, allegando la mancata distribuzione di utili ai soci a causa
dell’intervenuto sequestro, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Misure di Prevenzione, in data 08.06.1998 e reiterato con decreto n. 22/2011.
La Commissione di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR del Lazio accoglieva quindi l’appello del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso, illustrato da successivo deposito di memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
1.1. Lamenta la ricorrente che la sentenza non abbia dato atto della circostanza che il compendio di beni sequestrati al contribuente gli fosse stato riconsegnato in data 22 marzo 2006, fatto risultante dal verbale di dissequestro e consegna a firma degli amministratori giudiziari COGNOME, COGNOME e COGNOME e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME in data 22/03/2006, prodotto agli atti del giudizio di appello dall’Ufficio.
1.2. Con la memoria difensiva il contribuente ha peraltro prospettato che la circostanza valorizzata con il motivo di ricorso sarebbe comunque contrastata da quanto risulterebbe da proprie ulteriori produzioni, anch’esse non menzionate nella sentenza qui impugnata.
Tanto doverosamente rilevato, il ricorso è fondato.
2.1. Con riferimento alla doglianza prospettata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ribadito che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento
un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio denunciato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023).
2.1. Nel caso di specie, la ricorrente invoca un fatto, la riconsegna ai soci dei beni sequestrati risultante dal verbale datato 22 marzo 2006, in potenza decisivo e oggetto di discussione tra le pareti sin dal primo grado di giudizio come specificato, in ossequio al principio di autosufficienza, dall’RAGIONE_SOCIALE nel proprio ricorso (v. pagg 4 ss.).
2.2. L’esame di tale circostanza è stato integralmente omesso da parte dei giudici di appello, che si sono limitati a richiamare, a conforto della propria decisione, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, prodotta dal contribuente ed apparentemente sottoscritta dall’amministratore giudiziale.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda
a nuovo, completo e motivato esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/06/2024.