Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4718/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME E COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 4211/2023 depositata il 09/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate riscossione notificava alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per il mancato pagamento di diversi atti esattoriali.
Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso presso la CTP di Roma eccependone la nullità per inesistenza della notificazione dell’atto a mezzo pec, rilevando la mancata notifica delle cartelle, nonché la carenza dei requisiti minimi e l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
La CTP adita, con sentenza n. 6485/2020 depositata il 26/08/2020, accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non documentata la regolarità delle notifiche relative alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio chiedendone la riforma parziale.
La contribuente si costitutiva in giudizio con ricorso incidentale.
La CGT adita, con sentenza n. 4211/2023 depositata il 9/07/2023 non notificata, accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle suindicate.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , co. 537 -542 L. n. 228/2012, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per non aver la CGT -2 tenuto conto
dell’avvenuto discarico dei ruoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata a seguito di istanza di sospensione legale presentata a norma delle rubricate disposizioni e mai riscontrata dall’ente riscossore.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 58 del D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver la CGT-2 riformato parzialmente la sentenza di primo grado decidendo sulla scorta di prove prodotte per la prima volta in appello.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 DPR 602/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) per non avere l’ADR depositato copia delle cartelle asseritamente presupposte al preavviso di fermo nonostante il contribuente abbia negato di averle ricevute e abbia contestato il contenuto del plico raccomandato asseritamente contenente le cartelle; sotto altro profilo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 DPR 602/1973, 2719 e 2712 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) per avere la CGT ritenuto validamente provata la notifica delle cartelle di pagamento nonostante l’efficace disconoscimento dei relativi documenti ad opera del ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4) c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per non avere la CGT-2 accertato l’estinzione del credito Iva 2011, limitatamente alla cartella di pagamento -mai prodotta -n. NUMERO_CARTA per decorso del termine di prescrizione nonostante la mancata prova di atti interruttivi.
Con il quinto motivo di ricorso si adombra la violazione degli artt. 160 c.p.c., 26 comma 5 d.p.r. 602/73, 3 bis del D.P.R. 68/2005, 6 ter d.lgs. 82/2005, 16-ter, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per avere la CGT -2 errato nel ritenere la legittimità dell’atto impugnato e della sua
notificazione che al contrario doveva essere ritenuta giuridicamente inesistente senza alcuna possibilità di sanatoria in quanto priva di firma digitale ed eseguita a mezzo PEC da indirizzo del mittente non presente nei pubblici elenchi.
Il primo motivo va preliminarmente riqualificato, contenendo un’evidente censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nella misura in cui investe il mancato esame di un fatto controverso fra le parti e potenzialmente decisivo.
In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione la ricorrente ha dimostrato d’aver formulato, fin dal primo grado, l’istanza ex art. 1, co. 541, L. n. 228 del 2012, lamentando l’intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di credito. In buona sostanza, tale circostanza è stata del tutto sorvolata dal giudice del gravame di merito.
Questa Corte ha già puntualizzato che l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto (Cass. n. 37382 del 2022).
D’altronde, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, ” l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si
configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione ” (v. Cass.
n. 2630 del 2014, Cass. n. 2096 del 2007).
Il motivo va accolto con conseguente assorbimento delle restanti censure . La sentenza d’appello va cassata affinché la CGT -2 del Lazio, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame comprensivo anche dello scrutinio del fatto in precedenza obliterato. Gli altri motivi restano assorbiti. Il giudice di rinvio regolerà, altresì, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio. Così deciso in Roma, il 09/04/2025.