Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34383 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto : Cartella di pagamento – Art. 36bis d.P.R. 600/1973 – 2014 Sanzioni – Riduzione al 10% – Presupposti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3986/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4819/01/2021, depositata in data 27 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente riceveva, in data 10 novembre 2017, comunicazione di irregolarità relativa al NUMERO_DOCUMENTO per ritenute non versate, interessi e sanzioni, per oltre 900mila euro; inoltrava, quindi, istanza di sgravio e, in attesa della definizione della pratica di sgravio, istanza di rateizzazione del quantum dovuto; provvedeva, quindi, a pagare la prima rata il 29 dicembre 2017, con un ritardo di 18 giorni rispetto al termine per usufruire della riduzione delle sanzioni.
Per l’effetto, l’Agente della riscossione emetteva la cartella di pagamento ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma unicamente sotto il profilo delle sanzioni. La società sosteneva di aver provveduto al pagamento della prima rata in ritardo sia per la mancanza di liquidità sia per il ritardo dell’Agenzia nella definizione dell’istanza di sgravio.
La CTP accoglieva il ricorso, riducendo le sanzioni al 10%. In particolare, riteneva sussistente la forza maggiore ex art. 6 d.lgs. n. 472/1997 sia per la crisi di liquidità sia per il ritardo dell’Agenzia.
L’ Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione della CTP ritenendo che la crisi di liquidità non potesse ex se costituire causa di forza maggiore.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi. L’Ufficio resiste con controricorso, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione .
È stata fissata l’adunanza camerale per il 21 novembre 2025.
La ricorrente ha depositato, in data 7 novembre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce l ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione fra le parti (con riferimento all’art.360, primo comma, n.5 c.p.c.)» per avere la CTR riformato la sentenza di primo grado omettendo di affrontare la questione della rilevanza (al fine di ritenere integrata la forza maggiore) del ritardo dell’Ufficio nella definizione dello sgravio, ritardo che, unitamente alla crisi di liquidità, era stato posto a fondamento dell’accoglimento, da par te della CTP, del proprio ricorso.
Con il secondo motivo, sostanzialmente proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione art.10 l. 212/2000, art.36 bis DPR 600/73, art.15 ter DPR 602/73, art.2 D.LGS. 462/1997 (con riferimento all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.)». Deduce di non aver mai esplicitamente evocato nel ricorso originario la ‘forza maggiore’, ma di aver invocato il principio di leale collaborazione e buona fede, inverato nell’art. 10 dello statuto del contribuente.
Con il terzo motivo, anch’esso proposto in via subordinata ai primi due, la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione art. 6. D.LGS. 472/1997 (con riferimento all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.)»; afferma che nella specie sussistono entrambi gli elementi (oggettivo e soggettivo) della causa di forza maggiore di cui al quinto comma del citato articolo.
Il primo motivo -subito superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio, atteso che contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultimo la CTP ha fondato l’accoglimento del ricorso anche sul ritardo dell’Ufficio nella definizione della pratica di sgravio (per cui non era necessaria la proposizione di un appello incidentale condizionato da parte della contribuente) – è fondato.
4.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto
di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637, secondo cui non integra un fatto la supposta erroneità giuridica della pronunzia di tardività di un’eccezione).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. 13/04/2021, n. 9637), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/06/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
4.2. Nella specie, il ritardo dell’Agenzia nella definizione della pratica di sgravio, esaminato dalla CTP e valorizzato (unitamente alla crisi di liquidità della società) ai fini dell’accoglimento del ricorso
originario della contribuente, è, in tutta evidenza, un fatto (nell’accezione fenomenica supra tratteggiata), che è stato oggetto di discussione tra le parti (avendo l’Ufficio appellato la decisione del primo giudice anche in parte qua ), e decisivo (alla luce della lunga interlocuzione tra contribuente e Direzione Provinciale di Roma, conclusasi, tra l’altro, in modo favorevole al ricorrente, con lo sgravio parziale della pretesa), del quale la CTR ha, però, omesso qualsiasi esame.
Il giudice di appello, infatti, ha escluso la sussistenza della forza maggiore solo sulla considerazione che essa non è integrata dalla crisi di liquidità della società contribuente, senza nulla dire riguardo al secondo elemento (il detto ritardo) posto a fondamento della decisione del primo giudice.
In definitiva, il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri due (in quanto espressamente proposti in via subordinata); la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME