Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19863 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15089/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME E COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3638/2020 depositata il 20/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME veniva notificata la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis D.P.R. m. 633/1972. Veniva in rilievo il Modello Unico 2013 con riferimento all’anno d’imposta 2012. In particolare, veniva rilevato l’omesso versamento dell’Iva periodica e dell’Iva a saldo indicate in dichiarazione.
Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso presso la CTP di Roma eccependo l’illegittimità del modello sulla base del quale la cartella esattoriale risultava redatta, il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità prodromica all’emissione della cartella, l’illegittimità della notifica della cartella eseguita a mezzo PEC e l’illegittimo computo degli aggi di riscossione.
La contribuente depositava inoltre memoria illustrativa con la quale deduceva l’intervenuto annullamento dei carichi esattoriali a norma dell’art. 1 commi 537 e ss. della Legge 228/2012 a fronte della presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela cui, secondo la ricorrente, non era seguita alcuna risposta dell’ente; nonché la sussistenza dell’esimente della forza maggiore idonea ad escludere ai sensi dell’art. 6 D.lgs n. 472/1997 l’applicabilità delle sanzioni amministrative.
La CTP adita, con sentenza n. 23503/22/2017 depositata il 3/11/2017, rigettava interamente il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 3638/2020 del 26/10/2020 depositata il 20/11/2020 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. L’ADER rimane intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazione dell’art. 1, co. 538, 539 e 540 della legge n. 228/2012, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 с.p.c., per non avere la CTR ritenuto annullate di diritto le partite iscritte a ruolo a carico del contribuente di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA nonostante il silenzio serbato dall’Ente creditore sull’istanza presentata ex art. 1, co. 538 della legge n. 228/2012;
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c, per aver la CTR statuito sulla forza maggiore quale esimente dal pagamento di tutte le somme e non, come richiesto, in merito all’applicazione delle sole sanzioni; sotto altro profilo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per non avere la CTR ritenuto integrata la forza maggiore quale esimente da cui sarebbe dovuta derivare la disapplicazione delle sanzioni sulle somme dovute a titolo IVA.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione degli artt. 36 bis DPR 600/1973, 54 bis comma 3 D.P.R. n. 633/72, 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per avere la CTR ritenuto che non fosse necessaria la partecipazione del privato al procedimento amministrativo prodromico all’iscrizione a ruolo delle somme.
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso in quanto lo stesso, alla stregua delle relate allegate, non risulta notificato ai difensori della ricorrente.
Ciò premesso, il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Il motivo in esame va preliminarmente riqualificato, contenendo un’evidente censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nella misura in cui investe il mancato esame di un fatto controverso fra le parti e potenzialmente decisivo, non ostandovi il disposto di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., atteso che, sul punto, le ragioni di fatto, poste alla base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, risultano fra loro diverse.
Vi è la trascrizione, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, della porzione dell’istanza ex art. 1, co. 541, L. n. 228 del 2012, depositata nel fascicolo di primo grado in cui si fa menzione della ‘ prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo ‘. In buona sostanza, a dispetto di una doglianza ancorata sulla prescrizione o decadenza, la CTR si è soffermata sul solo profilo della forza maggiore, indugiando su un elemento che si palesa eccentrico rispetto all’istanza.
Questa Corte ha già puntualizzato che l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e
nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto (Cass. n. 37382 del 2022).
D’altronde, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, ” l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione ” (v. Cass.
n. 2630 del 2014, Cass. n. 2096 del 2007).
Il motivo va accolto. La sentenza d’appello va cassata affinché la CGT-2 del Lazio, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame comprensivo anche dello scrutinio del fatto in precedenza obliterato. Gli altri motivi restano assorbiti. Il giudice di rinvio regolerà, altresì, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.