Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5176 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 3238/18, depositata il 5 novembre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito anni 2005, 2006 e 2007, derivante dall’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE, successivamente cessata, tramite l’esame della movimentazione
bancaria. I redditi così accertati venivano imputati ai singoli soci, odierni controricorrenti, in ragione di un terzo ciascuno per tutte le annualità. La CTP, riuniti i ricorsi e licenziata c.t.u. volta all’accertamento dei redditi effettivamente imputabili, accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo i redditi accertati. A fronte degli appelli di entrambe le parti, la CTR confermava la sentenza di primo grado. Propone quindi ricorso in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, basandolo su due motivi, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha poi depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo mezzo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per asserita apparenza della motivazione.
Col secondo mezzo di denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di una specifica critica mossa alla sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui la stessa non esaminava la doglianza secondo cui la stessa avrebbe considerato come maggior reddito accertato, proprio in virtù della c.t.u. cui i primi giudici avevano sostanzialmente aderito, quello che in realtà costituiva il maggio reddito giustificato dalla documentazione e dalle difese delle parti private.
3 . In ragione dell’esame della ragione più liquida e dell’ordine logico delle questioni, si principia con il secondo motivo, che è fondato.
In base all’art. 112, cod. proc. civ., il giudice è tenuto ad esaminare le domande proposte dalla parte, e nello specifico del giudice dell’impugnazione, è tenuto ad esaminare i motivi con cui viene criticata la pronuncia oggetto dell’impugnazione.
Nella specie l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio atto d’appello, come riportato quasi integralmente nel corpo del ricorso in cassazione, aveva
espressamente denunciato il fatto che ‘i giudici di primo grado, dopo aver espressamente affermato di condividere pienamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sono incorsi in un evidente errore materiale nel determinare i maggiori ricavi. Essi, infatti, anziché fare riferimento agli importi riferiti alle operazioni (in)giustificate per i singoli anni di imposta, hanno considerato gli importi che, nei prospetti innanzi indicati, si riferiscono alle operazioni ritenute giustificate dai dal consulente tecnico d’ufficio. Infatti, per il 2005 i giudici hanno determinato il maggior reddito in euro 152.537,92, che corrisponde alla somma dei prelevamenti e dei versamenti considerati giustificati dal consulente tecnico d’ufficio, a cui veniva poi sottratto l’importo di Euro 2500 quale somma dei prelevamenti di operazioni in contanti di importo non superiore ad Euro 1000. Per il 2006 i giudici hanno rideterminato il maggior reddito in euro 121.315,25, che corrisponde alla somma dei prelevamenti e dei versamenti considerati giustificati dal CTU a cui veniva poi sottratto l’importo di euro 12.000 quale somma di operazioni in contanti di importo non superiore ad Euro 1000 per un totale annuo di euro 12.000. Per il 2007 i giudici hanno rideterminato il maggior reddito in euro 74.039,15, che corrisponde alla somma dei prelevamenti e dei versamenti considerati giustificati dal consulente tecnico d’ufficio a cui veniva poi sottratto l’importo di euro 11.959 quale somma di operazioni in contanti di importo non superiore ad Euro 1000, per un totale annuo di euro 12.000.’
Su tale censura nulla dice la CTR, la quale invece espressamente specifica che in punto rideterminazione l’Amministrazione avrebbe impugnato ‘perché non ha condiviso la rideterminazione operata dalla CTP in ordine al riconoscimento di alcuni prelevamenti e versamenti con operazioni giustificate così come accertate dal CTU’.
La CTR afferma poi di ritenere giustificate le operazioni in accordo con la sentenza di primo grado, che pacificamente, come emerge dalle stesse tabelle riportate, ha riconosciuto giustificate le sopra specificate operazioni in contanti (in aggiunta a quelle già ritenute dal c.t.u., che entrambi i giudici dichiarano di condividere in pieno per il resto), ma appunto inopinatamente ha poi preso a base del maggior reddito, anziché le operazioni ritenute dal CTU non giustificate, quelle giustificate (quindi non soggette a tassazione), sottraendo poi al relativo importo annuo appunto i prelievi in contanti ritenuti necessari per soddisfare bisogni personali.
Poiché appunto la suddetta critica risulta totalmente ignorata dal giudice d’appello, la sentenza dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese, mentre il primo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del secondo.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024