Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32094 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 17899-2024 proposto da:
NOME
COGNOME COGNOME NOME
rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 131/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CALABRIA, depositata il 12/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2025 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado indicata in epigrafe aveva accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 656/2020, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, in rettifica del valore di terreni dichiarato nell’atto di divisione per atto notarile del 5/1/2015, rep. n. 120565.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso di esaminare la consulenza tecnica d’ufficio dalla medesima disposta, che aveva determinato ai fini fiscali il valore dei beni, oggetto dell’atto notarile , in misura inferiore a quello accertato dall’Ufficio.
1.2. La censura è fondata.
1.3. Dall’esame degli atti di causa, ritualmente riprodotti ed allegati dai ricorrenti, emerge che effettivamente, nella sentenza impugnata, la
Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel confermare l’atto impositivo impugnato, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata in sede di appello (ritualmente allegata al ricorso), che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa, e le cui conclusioni sono state richiamate a p. 5 del ricorso .
1.4. Ed invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide ed al quale va data continuità in questa sede, il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualora esso si risolva, come nella specie, nella pretermissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. nn. 18598 e 12387 del 2020, nn. 13770 e 13399 del 2018); nel caso, costituito dal
valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione nonedificabile ed al loro assoggettamento a misure di salvaguardia.
1.5. È opportuno evidenziare, infatti, che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione , applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, al che consegue che, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua « decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014).
1.6. Non può, dunque, ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» la «consulenza tecnica d’ufficio» atteso che il «fatto storico» di cui al menzionato articolo è elemento della fattispecie sostanziale, quindi accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del «fatto processuale», il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4 dell’art 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18328/2019, in motivazione).
1.7. La c.t.u. è, pertanto, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, assurge a fonte
di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), sicché la c.t.u. costituisce l’elemento istruttorio (il dato secondo la citata Cass., S.U. n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il «fatto storico», ex art. 360 n. 5 c.p.c., rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente.
1.8. Nel caso in esame i ricorrenti hanno formulato una censura di vizio di motivazione coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., avendo indicato il «fatto storico» decisivo che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare, individuato, come si detto, nel valore dei beni inferiore a quello stimato dall’Ufficio in considerazione della destinazione agricola dei terreni dei ricorrenti per effetto RAGIONE_SOCIALE misure di salvaguardia rispetto ai terreni edificabili presi a riferimento dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo (con cui si ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze come violazione di norme di diritto) con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME