Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33103 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23525/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
SUPREMA SOCIETA’ COOPERATIVA
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 4903/2019 depositata il 05/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Alla stregua di quanto riferito in ricorso, ‘in data 17.07.2016, l’agente della riscossione, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , consegnava alla RAGIONE_SOCIALE gli estratti ruolo relativi a tre cartelle di pagamento (NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA), inerenti all’omesso versamento di pretese di natura tributaria’; la contribuente impugnava gli estratti di ruolo dinanzi alla CTP di Milano, ‘ rappresentando, in via preliminare, l’autonoma impugnabilità degli ‘ e deducendo, nel merito, la mancata notifica delle cartelle, la CTP, nel contraddittorio dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1645/17/2017, accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA stante il mancato deposito della relata di notifica, confermando invece la correttezza delle notifiche delle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA.
In riferimento a queste due ultime cartelle, la contribuente proponeva appello ( procedimento n. RGA 4901/2017).
Anche l’Agente della riscossione, in riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA proponeva appello (procedimento n. RGA 5274/2017), spiegando altresì appello incidentale anche nel giudizio già radicato dalla contribuente.
La CTR della Lombardia, riuniti i giudizi, con sentenza n. 4903/24/2019, pronunciata in data 20.03.2019 e depositata in data 05.12.2019, confermava ‘in toto’ la sentenza di primo grado, ritenendo la ritualità delle notifiche delle cartelle n.
NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA avvenute a mezzo di posta elettronica certificata, senza prendere in considerazione la cartella n. NUMERO_CARTA di cui al duplice appello (principale successivo ed incidentale) dell’agente della riscossione.
In particolare, osservava in motivazione la CTR quanto segue:
Ancora, si ribadisce che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo, avanzata dall’agente della riscossione in sede di primo grado di giudizio, va respinta, in base al disposto ex art. 19, comma 3, ultima parte, d.lgs. 546/1992 e del principio sancito dalla Corte Suprema di Cassazione SS. UU., con sentenza n. 19704/2015, circa la legittimità di impugnazione dell’estratto di ruolo.
In diritto e nel merito, si rileva che l’agente della riscossione ha fornito la prova della notifica delle prime due cartelle di pagamento via PEC, come introdotta con il disposto ex art. 38, comma 4, lett. b), d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 .
L’agente della riscossione ha anche fornito le prove cartolari circa la regolare notifica, tramite PEC, delle prime due cartelle di pagamento e della ricezione di notifica di consegna ed accettazione degli atti esecutivi ex art. 6, d.P.R. 602/1973; ciò premesso e considerato, la sentenza di primo grado di giudizio va confermata, poiché, nel caso di società, la cartella di pagamento deve essere notificata esclusivamente via PEC (d.P.R. 68/2008) all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, senza ulteriori prescrizioni, tantomeno a pena di nullità.
.
Propone ricorso per cassazione Agenzia delle entrate -Riscossione con un motivo. Resta intimata la contribuente.
Considerato che:
Preliminarmente deve rilevarsi come, quantunque il giudizio origini dall’impugnazione di estratti di ruolo, e quantunque, in funzione di una dimensione dinamica dell’interesse ad agire, la contribuente, rimanendo intimata nel presente grado di giudizio, non offra dimostrazione del suo attuale interesse a coltivare
l’impugnazione giusta l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022 , tuttavia, sul punto della ‘ legittimità di impugnazione dell’estratto di ruolo’, testualmente affermata dalla sentenza impugnata, è sceso il giudicato esplicito , per mancata impugnazione: ragion per cui il legittimo incardinamento del giudizio non può più essere (ri)messo in discussione, men che meno d’ufficio (cfr., analogamente, di recente, Cass. n. 4448 del 2023).
Può procedersi alla disamina del ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi alla regolarità della notifica della cartella n. NUMERO_CARTA, ingiustamente negata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Milano’. ‘Come emerge inequivocamente dal testo della sentenza impugnata (riprodotto in narrativa), la CTR ha completamente omesso di esaminare, neppure implicitamente, il motivo di appello principale nel procedimento RGA 5274/2017 e il motivo di appello incidentale nel procedimento RGA NUMERO_DOCUMENTO con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato la decisione di prime cure nella parte in cui essa aveva negato la regolarità della notifica della cartella n. NUMERO_CARTA‘.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata, non v’è traccia alcuna dell’esame del motivo di appello principale e di quello di appello incidentale proposti da Agenzia delle Entrate-riscossione in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA
Un tanto determina che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 8 ottobre 2024.