Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLE DI PAGAMENTO -OMESSO DEPOSITO DEL RICORSO.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17248/2024 proposto da NOME COGNOMEC.F. RBNLSN71S08L219WCODICE_FISCALE;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate -Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma sono domiciliate alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
nonché
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la sentenza n. 363/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, depositata il 4.09.2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025;
Rilevato che
Il ricorso di NOME COGNOME non è stato depositato;
l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione hanno depositato ritualmente un unico controricorso;
Considerato che
Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (cfr. Cass. Sez. V, 27.5.2024, n. 14756);
il ricorrente deve essere condannato a rimborsare le spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, tutelate da unico patrono ed unici soggetti che hanno svolto attività difensiva (Cass., sez. L., n. 3514/1990);
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (SS.UU., n. 20621/2023);
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro quattromiladuecento, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.