Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6014/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (DVTSTR75D51A509D)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
E CONTRO
RAGIONE_SOCIALE DI AVELLINO, in persona del Direttore pro tempore (cf. P_IVA)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5696/2019 depositata il 01/07/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Campania, che ha rigettato l’appello contro la sentenza della C.T.P. di Avellino, con la quale era stato respinto il ricorso avverso l’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il credito di imposta per le aree svantaggiate -pari ad euro 45.873,98- utilizzato dalla società in compensazione nell’anno di imposta 2009, oltre a sanzioni ed interessi.
La C.T.R., dato atto che la società contribuente aveva eccepito il giudicato esterno in relazione alla sentenza della C.T.P. di Avellino n. 22/2013, ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 12, comma 7 l. 212/2000 e rigettato l’eccezione di cosa giudicata, rilevando che la pronuncia invocata non era munita di attestazione di irrevocabilità. In ogni caso, da quella decisione non era affatto emerso il riconoscimento da parte dell’Ufficio della fondatezza nel merito delle censure fatte valere dalla ricorrente, potendosi ricavare solo dalla lettura de gli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate che l’Ufficio aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla base della considerazione che: ‘ nel l’operazione di scissione (della RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE) il credito di imposta deve seguire presso la beneficiaria il bene agevolato al quale è proporzionalmente connesso a condizione che il bene stesso sia trasferito insieme all’azienda o al ramo d’azienda a cui era originariamente destinato ‘ .
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art 360, comma 1 n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché la violazione degli artt. 36 e 61 l. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.. Osserva che l’obbligo di motivazione non è stato assolto, essendosi il giudice di seconda cura limitato a riprendere pedissequamente quanto sostenuto dalla C.T.P., in ordine al lamentato vizio del difetto di contraddittorio dell’atto impugnato, oggetto di specifico motivo di appello.
Con il secondo motivo si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. , dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la C.T.R. esaminato la documentazione prodotta dalla società contribuente, avendo ritenuto che l’opposizione della ricorrente si fondasse su mere enunciazioni prive di supporto probatorio. Assume che, al contrario, non solo era stato depositato l’atto di scissione, ma anche il progetto di scissione, neppure menzionato dal giudice di seconda cura, da cui emergeva il credito di imposta vantato e regolarmente indicato dalla RAGIONE_SOCIALE nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2009 e 2010, anche esse non considerate dalla sentenza di appello (riproduce fotostaticamente le dichiarazioni fiscali richiamate). Oss erva che, d’altra parte, come documentato nei gradi di merito, l’Ufficio stesso era a conoscenza dell’atto di scissione , essendo il medesimo stato regolarmente registrato. Rileva che il recupero del credito d’imposta era stato oggetto di precedente cartella esattoriale n. 01220120002757017, con riferimento alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2008 , con iscrizione a ruolo dell’importo di euro 169.078,00. Avverso siffatto atto la contribuente aveva proposto ricorso avanti alla C.T.R. di Avellino, la quale, con sentenza n. 22/2013, aveva annullato la cartella di pagamento impugnata, con sentenza divenuta irrevocabile. Assume che la C.T.R. non ha esaminato la
decisione passata in giudicato, sostenendo che la medesima non fosse stata neppure prodotta, benché oltre alla sentenza della C.T.P. di Avellino n. 22/2013, fossero stati depositati anche gli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate. Invero, la C.T.P. con la decisione divenuta irrevocabile rilevava che: ‘ dalla nota depositata in data 06.11.2012 si evince chiaramente il riconoscimento da parte dell’ufficio della fondatezza nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente ‘. Il che dimostra, inequivocabilmente, che l’ufficio era a conoscenza dell’atto di scissione, e che, ciononostante, aveva emesso l’atto impugnato in quella sede. Sostiene che il mancato esame dei documenti prodotti determina l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, idoneo a determinarne un esito diverso.
Con il terzo motivo censura, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., il vizio di motivazione per contrarietà della decisione impugnata ad altra decisione avente autorità di cosa giudicata. Lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la sussistenza della cosa giudicata sul diritto fatto valere in questa sede, nonostante la sentenza della C.T.P. di Avellino n. 22/2013 avesse accolto il ricorso della società contribuente, annullando l’atto impugnato, anche in ragione della istanza avanzata dall’Ufficio, con cui si chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, sulla base dell’erroneità della iscrizione al ruolo avente ad oggetto il medesimo credito d’imposta portato in compensazione per l’anno 2008, pari ad euro 169.078,00.
Il primo motivo è inammissibile. Al di là dei principi dettati da questa Corte in relazione alla motivazione omessa o apparente (per tutte Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) il motivo risulta formulato in maniera assolutamente generica, senza che la contribuente riproponga, in termini specifici ed intellegibili, la censura inerente alla violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, che rimane solo evocata senza alcun
riferimento alla fattispecie concreta ed alle modalità della sua proposizione nei precedenti gradi di giudizio,sicché la doglianza non merita di essere esaminata.
Vanno, a questo punto, dapprima affrontati -in ordine logicoil secondo profilo del secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
6.1 Con entrambe le censure, infatti, ci si duole del fatto che la C.T.R. abbia escluso la sussistenza del giudicato esterno, essendo, invece, chiaro che la decisione della C.T.P. di Avellino n. 22/2013 aveva annullato la cartella di pagamento in quel procedimento impugnata, riguardante lo stesso credito di imposta, relativamente a diverso anno di imposta, rilevando che ‘dalla nota depositata in data 6.12.2012 si evince chiaramente il riconoscimento da parte dell ‘U fficio della fondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente ‘. In quel procedimento, infatti, l’Amministrazione fiscale aveva richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, proprio sul presupposto della correttezza dell’operato della società contribuente.
Ora, deve osservarsi, innanzitutto, che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che nega la sussistenza del giudicato sul diritto fatto valere per difetto della certificazione di irrevocabilità della sentenza della C.T.P. di Avellino, in mancanza della quale nessun effetto preclusivo di una nuova e diversa decisione può prodursi. Invero, la C.T.R. esclude che da quella decisione possa ricavarsi il riconoscimento da parte dell’Ufficio del diritto al credito di imposta. E lo fa, da un lato, argomentando sulla insussistenza della prova del trasferimento del bene oggetto di agevolazione in capo all ‘ attuale ricorrente, circostanza questa fondante il relativo diritto al credito di imposta, e , dall’altro, ritenendo limitato il riconoscimento dell’Ufficio a quella sola condizione, della cui realizzazione non vi è però dimostrazione effettiva. Si tratta, in ogni caso, di considerazioni superflue, posto che solo l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Avellino, invocata
dalla società contribuente, consentirebbe di approfondirne il significato di antecedente logico-giuridico in relazione alla presente controversia. Ma siffatta attestazione non è rinvenibile in atti.
4.1 Le doglianze debbono, dunque, essere rigettate.
Il primo profilo del secondo motivo, inerente all’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla società contribuente, è, invece, fondato.
5.1 Al di là della riproduzione fotostatica, nel corpo del ricorso, dei quadri delle dichiarazioni fiscali del 2009 e del 2010, per il vero poco leggibili, vi è che l’atto di scissione ed il progetto di scissione, richiamati e prodotti a corredo del ricorso in esame, risultano effettivamente depositati nel corso del giudizio di merito, come emerge dalla consultazione delle produzioni allegate. Erra, dunque, la sentenza impugnata, laddove afferma che ‘l’opposizione del ricorrente si basa su mere enunciazioni, che tuttavia non hanno trovato, nemmeno in sede di appello, alcun aggancio probatorio ‘ , posto che pare escludere che la documentazione qui richiamata sia stata prodotta nel giudizio di merito, mentre la ricorrente dimostra di averla effettivamente depositata. Si tratta di documentazione la cui lettura e valutazione è idonea a scardinare il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, avuto riguardo al fatto che l’esame dell’atto di scissione e del suo progetto potrebbe consentire, almeno astrattamente, di dimostrare che il credito di imposta nell’operazione di scissione (della RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE) ha seguito il bene agevolato al quale è proporzionalmente connesso, in quanto trasferito insieme all’azienda o al ramo d’azienda a cui era originariamente destinato.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di seconda cura della Campania, in diversa composizione, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento parziale del secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seconda cura della Campania, in diversa composizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024