Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13889 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 27031-2016, proposto da:
ELECTRO PLUS DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, c.f. P_IVA, COGNOME NOME , cf. RMNBND66H64L086W, RAGIONE_SOCIALE , PDNLRT65H23A783M, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3391/52/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12.04.2016;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Accertamento -Questionario -notifica -Omessa risposta del contribuente conseguenze
sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni rese dalle parti presenti;
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a fornire documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertare un maggior imponibile nei confronti della società per l’anno d’imposta 2010 , a tal fine notificando un avviso d’accertamento . Ad un tempo notificò ai due soci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti.
Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e nel merito dell’infondatezza dell’accertamento. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 824/03/2015. L’appello proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 3391/52/2016. Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò la correttezza della notifica del questionario, spedito, ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo del la sede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale. Ritenne dunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancato vaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella fase endoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973. Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenz ia in ordine al maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese.
I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, dopo la discussione, le parti presenti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione. Successivamente il collegio si è riconvocato per una nuova camera di
consiglio in data 16 gennaio 2025, al cui esito la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione.
Considerato che
Preliminarmente, si rileva che si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prospettandosi questioni che impongono un approfondimento sulle conseguenze preclusive, in sede processuale, dell ‘ allegazione di documentazione non esibita dal contribuente in sede endoprocedimentale, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sollevata questione di costituzionalità della previsione normativa.
P.Q.M.
Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 e, in